Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12051 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. un., 16/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel­. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10812/2011 proposto da:

S.M., V.A., B.G., D.C.G.,

VA.GR., C.M. nella qualità di erede di C.E.,

SA.FI., D.V., CA.LU.,

G.C., BU.AN., SA.MA., CA.GI.,

SP.LU., M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

LENOCI, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE BRUNETTI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) (ASL (OMISSIS)) e per la

liquidazione coatta della ex USL (OMISSIS), in persona del

Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso Io studio dell’avvocato

GIANMARCO GREZ, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

BLASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Lecce – SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata in data 20/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato Michele Brunetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto -ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale il primo giudice, in relazione alle domande avanzate da Ca.Lu. ed altri lavoratori addetti al Servizio di integrazione scolastica handicappati della AUSL Taranto (OMISSIS) volte ad ottenere le differenze retributive maturate fin dall’1/1/1995 per effetto dell’omessa applicazione del C.C.N.L. sanità pubblica, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle pretese risalenti ad epoca anteriore al 30 giugno 1998; la cessazione della materia del contendere con riferimento al periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2000 per avere pacificamente l’AUSL regolarizzato la posizione creditoria e; infine, aveva condannato la resistente al pagamento delle differenze retributive relativamente al periodo 1 gennaio 2001/31 dicembre 2003 in applicazione del CCNL 1998/2001.

Circa il difetto di giurisdizione la Corte, dato atto che si trattava di prestazioni di fatto da compensarsi ex art. 2126 c.c., ha escluso che nella specie fosse ravvisabile una condotta permanente,donde la cognizione del giudice del lavoro, potendosi individuare l’epoca della prestazione ed il periodo nel quale era sorta ogni singola pretesa con la conseguenza che le richieste relative al periodo anteriore al 30/6/1998 rientravano nella cognizione del G.A..

La Corte territoriale ha, poi, rigettato la pretesa dei ricorrenti di ottenere la retribuzione in relazione ad un orario ulteriore rispetto a quello eseguito giacchè il diritto all’osservanza di tale ulteriore orario avrebbe potuto derivare solo da un vincolo contrattuale correttamente e validamente assunto.

Secondo la Corte, infine, doveva essere confermata la pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al periodo dal 1/7/1998 al 31/12/2000 avendo la AUSL dichiarato di aver provveduto alla regolarizzazione delle posizioni creditorie, affermazione non contestata dai lavoratori.

Avverso la sentenza ricorrono in Cassazione Ca.Lu. e gli altri ricorrenti con tre motivi rinnovando l’eccezione di infondatezza del difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alle pretese avanzate fino al 30/6/1998. Resiste l’Azienda Unità Sanitaria Taranto (OMISSIS) con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, nonchè vizio di motivazione.

Censurano l’affermazione della Corte secondo cui non si trattava nella specie di una condotta illecita permanente e che, pertanto, le pretese sorte prima del 30 giugno 98 dovevano rientrare nella cognizione del giudice amministrativo. 2.Con il secondo motivo denunciano violazione dell’art. 416 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove. Lamentano che la Corte territoriale aveva ritenuto, aderendo alla decisione del Tribunale, cessata la materia del contendere per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2000. Deducono che la Corte aveva dato per acclarata l’avvenuta regolarizzazione giuridica e previdenziale relativamente al periodo anteriore all’1/1/2001 sebbene fosse un fatto controverso, mai accertato e decisivo; che essi avevano sempre contestato l’avvenuta regolarizzazione relativamente al periodo anteriore all’1/1/2001, costituente oggetto di uno specifico motivo di appello, e che non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

3. Con il terzo motivo denunciano vizio di motivazione circa fatti controversi e decisivi, in ordine alla mancata ammissione delle prove nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 112 c.p.c.. Lamentano il parziale accoglimento delle somme rivendicate a titolo di differenze retributive in relazione ad una prestazione lavorativa effettiva di 36 ore.

4. Va esaminato, per ordine logico la questione pregiudiziale relativa all’affermato difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento al periodo anteriore al 30/6/1998.

I ricorrenti hanno esposto davanti al Tribunale di Taranto che lavoravano presso il Servizio di Integrazione Scolastica Handicappati della AUSL (OMISSIS); che erano stati assunti a tempo determinato a partire dal 1983/84 con contratto di lavoro subordinato annuale rinnovato sino al 1987, che erano passati alle dipendenze delle (poi soppresse) Unità Sanitarie Locali della provincia di Taranto, dal 1 gennaio 1988, con contratti di durata di un anno in seguito rinnovati senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 1994; che dopo la soppressione delle USL avevano continuato a lavorare alle dipendenze della AUSL (OMISSIS) senza provvedimenti formali di conferma, rinnovo o proroga dei contratti in corso.

Su tali premesse, deducendo l’illegittimità del comportamento dell’AUSL (OMISSIS) per avere erogato compensi irrisori non conformi ad alcun parametro contrattuale e in violazione dell’art. 36 Cost., hanno chiesto l’accertamento del loro diritto al trattamento economico complessivo determinato in base ai contratti e agli accordi collettivi da applicare in relazione al lavoro prestato, e, comunque, ad un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti AUSL (OMISSIS) di pari qualifica e profilo professionale, con condanna della convenuta alla regolarizzazione sotto il profilo contributivo e retributivo e al pagamento delle relative differenze fin dall’1/1/1995.

Ritiene il Collegio di richiamare, ai fini della decisione sulla giurisdizione, il consolidato il principio secondo il quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi, due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (per tutte Cass. S.U. 1 marzo 2012 n. 3183, Cass. S.U. 19 aprile 2012 n. 6102, Cass. S.U. n 13 novembre 2012 n. 20726 e Cass. S.U. 26 marzo 2013 n 7524, e S.U. n 142/2013).

Nella fattispecie in esame la situazione di fatto, cui si raccorda la pretesa dedotta in giudizio, è rimasta nel tempo la medesima, deducendo i ricorrenti una condotta illecita unitaria dell’amministrazione che li aveva retribuiti con somme inferiori in relazione a prestazioni lavorative svolte sia prima che dopo il giugno 1998.

Il caso concreto presenta, dunque, la caratteristica, in relazione alla quale la giurisprudenza di queste Sezioni unite, ai sensi dell’art. 69 citato, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.

5. E’ fondato anche il secondo motivo. I ricorrenti lamentano che nel ricorso in appello avevano denunciato l’erroneità della decisione del Tribunale che aveva dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese relative al periodo dall’1/6/1998 al 31/12/2000. Riportano nel ricorso in cassazione, ai fini della dovuta specificità della censura, il motivo di impugnazione con il quale avevano contestato davanti alla Corte d’appello sia che l’amministrazione avesse proceduto alla regolarizzazione giuridica ed economica non avendo questa, nel costituirsi per giunta tardivamente davanti al Tribunale, nulla prodotto e documentato; sia l’erroneità dell’affermazione del Tribunale che aveva ritenuto non contestata l’affermata regolarizzazione previdenziale e contributiva sostenuta dalla AUSL pervenendo ad affermare la cessazione della materia del contendere in assenza di qualsiasi adesione dei ricorrenti.

Risulta, pertanto, fondato quanto denunciato dai ricorrenti dovendosi rilevare che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla – e oggetto di contestazione dalla controparte – avrebbe dovuto imporre alla Corte d’appello di valutare l’idoneità a determinare cessata la materia del contendere per essere stato effettivamente soddisfatto il diritto azionato,in difetto dovendo pronunciarsi sul merito (cfr. Cass. n. 2063/2014, n. 5188/2015).

Va, inoltre, rilevato che la AUSL nel controricorso richiama una vicenda processuale intercorsa con altri lavoratori nella medesima situazione degli attuali ricorrenti e conclusasi con la sentenza di questa Corte n 16521/2006. Ne consegue che non sono pertinenti tutte le questioni relative alla sussistenza di un precedente giudicato.

6. Infine, deve essere accolto anche il terzo motivo con cui i ricorrenti lamentano il parziale accoglimento della domanda non essendo state riconosciute le differenze retributive in relazione ad una prestazione lavorativa effettiva di 36 ore. Si dolgono che la Corte territoriale era pervenuta a tale determinazione senza neppure ammettere la prova per testi. I ricorrenti riportano, ai fini della dovuta specificità del motivo, a pag 26 del ricorso le prove richieste e non ammesse aventi ad oggetto proprio lo svolgimento di un’attività lavorativa di 36 ore settimanali fin dal 1995 sulla cui base determinare le differenze retributive.

Per le considerazioni che precedono, affermata la giurisdizione anche con riferimento al periodo anteriore al 30/6/1998, il ricorso va accolto.

Circa l’individuazione del giudice di rinvio si richiama quanto già affermato da questa Corte con sentenza n. 6102 del 19/4/2012 con cui si è sottolineato che l’esigenza di concentrare davanti al medesimo giudice la tutela chiesta con la domanda, resterebbe frustrata, se poi a conoscere delle domande formulate dai ricorrenti dovessero essere anzichè giudici di diversi ordini, giudici di diverso grado, come parrebbe discendere dall’art. 353 c.p.c..

Ritenuta irrilevante ai fini della giurisdizione la distinzione tra periodi del rapporto d’impiego successivi e anteriori al 30 giugno 1998, avere i giudici di primo e secondo grado conosciuto anche del merito della domanda, con sostanziale effetto sul periodo anteriore, a partire dalla data sopra indicata, giustifica che la domanda rilevi nella sua unitarietà anche ai fini della competenza, sicchè viene meno nel caso il presupposto dell’applicabilità dee primo comma dell’art. 353 c.p.c..

Il rinvio della causa va dunque disposto davanti alla Corte di appello di Lecce, anche ai fini della cognizione della parte della domanda relativa al periodo anteriore al 30.6.1998.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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