Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12051 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 06/05/2021), n.12051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35697-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e difeso l’avvocato

SILVANA GUGLIELMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 332/2019 della CORTE D’APPELLO DI REGGIO

CALABRIA, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.S., cittadino della (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di esser fuggito dal proprio paese allo scopo di sottrarsi alle minacce di violenza provenienti da taluni criminali che avevano tentato un’aggressione presso il proprio domicilio;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento S.S. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 14/2/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza in data 15/4/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza, delle ragioni di fuga del ricorrente dal proprio paese, con i presupposti di legittimazione del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.S. con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con i primi tre motivi, il ricorrente censura la sentenza impugnata violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento, in capo al richiedente, della protezione sussidiaria, in considerazione dei rischi di danno grave alla persona espressamente dedotti in giudizio;

tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per motivi di connessione – sono infondati;

devono essere preliminarmente disattese le censure avanzate dal ricorrente con riguardo alla contestata negazione del diritto al conseguimento della protezione sussidiaria con riguardo alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

osserva al riguardo il Collegio come, con riferimento all’invocato riconoscimento, da parte dell’odierno istante, della protezione sussidiaria in ordine alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), debba ascriversi un valore dirimente alla circostanza, espressamente sottolineata dal giudice a quo, della mancata corrispondenza, delle ragioni indicate dal ricorrente a fondamento della propria fuga dal paese di origine, con i presupposti normativi previsti ai fini del riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate;

sul punto, del tutto correttamente il giudice a quo ha sottolineato l’assenza di alcun effettivo pericolo di un danno grave alla persona concretamente predicabile a carico dall’odierno istante con riferimento alle ragioni indicate a fondamento del proprio allontanamento dalla (OMISSIS), avendo lo stesso ricorrente espressamente legato, detto allontanamento, ai termini di una vicenda riguardante un tentativo di aggressione (da parte di soggetti non meglio identificati), in relazione alla quale nessun rischio di persecuzione, o comunque legato alla vita o all’incolumità fisica del ricorrente (per le ragioni specificamente indicate dalle norme richiamate), deve ragionevolmente ritenersi configurabile;

è, peraltro, appena il caso di ribadire in questa sede – ferma la correttezza della qualificazione dei fatti operata dal giudice a quo, rispetto alle previsioni normative richiamate – come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione conferisca al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

nella specie, la corte d’appello ha espressamente evidenziato come, sulla base degli elementi di valutazione complessivamente acquisiti al giudizio (e, in primo luogo, delle stesse dichiarazioni rese dall’interessato), fosse emersa la riconducibilità delle minacce paventata dal ricorrente a fonti di provenienza esclusivamente privata; fonti, in relazione alle quali nessuna specifica deduzione, eventualmente concernente l’incapacità o il difetto di volontà delle autorità civili di provvedere alla relativa neutralizzazione, risulta essere stata specificamente avanzata dal richiedente;

si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

sotto altro profilo, devono ritenersi infondate le censure avanzate dal ricorrente con riguardo al disconoscimento della protezione sussidiaria nelle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

al riguardo, osserva il Collegio come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando sufficientemente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento del diritto dell’istante al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

il motivo è infondato;

osserva al riguardo il Collegio come il giudice a quo abbia espressamente disatteso la domanda del ricorrente sul presupposto che lo stesso non abbia raggiunto un adeguato livello di integrazione nel territorio italiano, non avendo “neanche addotto che il rientro in patria comprometterebbe i suoi diritti umani”;

ciò posto, dovendo ritenersi che il ricorrente abbia limitato le proprie doglianze in sede di appello al solo tema concernente il livello della propria integrazione nel contesto italiano, l’odierna mancata esposizione, in questa sede di legittimità, di alcuna censura critica su tale ultimo punto (essendosi il ricorrente qui limitato a rivendicare la mancata indagine sulle condizioni del proprio paese di origine, non contestata in sede d’appello e non più recuperabile in questa sede) l’odierna rivendicazione dell’esame sulle proprie condizioni di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della cosiddetta protezione umanitaria, deve ritenersi non ulteriormente reiterabile;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero intimato;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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