Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12050 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3824-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO

CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS) SEZIONE

DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relator Dott. Paola

Vella.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino gambiano C.M. contro il provvedimento di diniego della protezione sussidiaria e umanitaria da parte della competente commissione territoriale, di cui si lamentava anche la mancata traduzione;

2. avverso il decreto il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il tribunale avrebbe escluso la sussistenza in Gambia di un pericolo derivante da violenza diffusa e incontrollabile, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza la valutazione di fonti autorevoli;

5. la censura è inammissibile perchè del tutto generica, avendo il giudice a quo congruamente motivato sulla situazione esistente in Gambia alla luce delle “COI fornite dal Ministero dell’Interno”, tra le quali il rapporto Amnesty International 2017-2018, (OMISSIS), (OMISSIS), 2016 e altre ((OMISSIS), (OMISSIS));

6. risulta dunque assolto il dovere del giudice di verificare -utilizzando fonti attendibili per scrutinare le “COI” (Country of origin information) – se nel Paese di origine sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente (Cass. 19716/2018), nel rispetto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone l’acquisizione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati (ex plurimis, da ultimo, Cass. 5192/2020);

7. Nulla sulle spese.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 23535/2019).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA