Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12050 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12050
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14900/2008 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 441,
presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ARDEA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso
lo studio dell’avvocato DI PIETRO GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, giusta delega a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 157/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA dell’11/03/08, depositata il 16/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
udito l’Avvocato M.L., difensore di se stesso (ricorrente), che
si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Bonaccorsi Di Patti Domenico, difensore del
resistente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE che aderisce alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art.380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Avv. M.L. nei confronti del Comune di Ardea. Ha motivato la decisione ritenendo che presupposto dell’agevolazione ICI per i non residenti anagraficamente è la dimora abituale nell’abitazione, circostanza che non era stata provata dalla copia delle utenze fornita dal contribuente compatibile anche con una residenza secondaria, infatti i consumi idrici apparivano quasi inesistenti e da un accertamento dei Vigili Urbani la casa appariva sempre chiusa. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il contribuente, resiste con controricorso il Comune di Ardea.
Con il primo motivo il ricorrente formula il seguente quesito: se in relazione al D.Lgs. n. 504, art. 8, comma 2, la detrazione dell’imposta ICI prescinde dalla residenza anagrafica ed è correlata al concetto di abitazione abituale, per cui è ammessa per il luogo dove si abita abitualmente, che può anche essere diverso da dove si dimora di fatto.
Il quesito si compone di due quesiti, al primo dei quali si deve dare risposta parzialmente positiva, al secondo la risposta negativa. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 25902/08 che: In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, ex art. 1, a decorrere dal 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità.
Quel che rileva ai fini ICI è quindi l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale, consegue che l’agevolazione spetta solo quando l’abitazione di fatto coincida con quella abituale. Dalla massima si ricava anche che l’agevolazione, come trattamento eccezionale prima ed oggi esenzione, deve essere provata dal contribuente quando non sia assistito dalla presunzione derivante dalla residenza anagrafica.
Con il secondo motivo si assume, con idoneo quesito, che l’intestazione delle utenze domestiche e un ingente furto subito dimostrano la volontà concreta del soggetto di avere stabile dimora in una abitazione. La censura è infondata. Il concetto di abitazione principale è fattuale e prescinde dall’elemento volontario che è proprio invece del domicilio; l’intestazione delle utenze, la soggezione alla TARSU, come esattamente rilevato in sentenza, sono proprie anche delle residenze secondarie.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la CTR abbia tenuto conto di documenti esibiti dal Comune tardivamente in appello. Il motivo è privo di decisività in quanto l’accertamento dei Vigili Urbani non è argomento fondante, ma solo aggiuntivo, della sentenza che si basa essenzialmente sulla inidoneità della prova fornita dal contribuente.
Con l’ultimo motivo, deducendo vizio di motivazione, il contribuente lamenta il mancato esame della copiosa documentazione da lui esibita che proverebbe l’uso della casa come abitazione principale. La censura è improcedibile ed inammissibile. Improcedibile perchè il ricorrente non ha depositato insieme al ricorso i documenti che fondano la sua censura in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato da D.Lgs. n. 40 del 2006. Inammissibile perchè in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il ricorrente ha omesso di indicare neppure per sintesi i consumi annuali per le varie utenze che dimostrerebbero l’illogicità dell’accertamento dell’uso della casa paterna come residenza secondaria”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ali parti costituite; che il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Dei rilievi contenuti nella memoria solo quello della tardività del controricorso è fondato in quanto l’atto è stato notificato l’8.10.2008 rispetto a ricorso notificato il 30.5.2008. La questione del giudicato per la medesima imposta per gli anni successivi è inammissibile perchè nuova e comunque irrilevante ben potendo essere mutato il decisivo presupposto di fatto. L’improcedibilità rilevata in memoria per l’ultimo motivo riguarda non il deposito nei gradi di merito della documentazione ma l’osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, che impone al ricorrente per cassazione di ridepositare, insieme al ricorso, i documenti sui quali esso si fonda.
Non si deve provvedere in ordine alle spese attesa la tardività della costituzione del Comune.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010