Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12050 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11292/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO

SPIRITO 42, presso GNOSIS FORENSE SRL, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE DI FIORE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 9197/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI della CAMPANIA, depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C. P. di comunicazione di iscrizione ipotecaria, relativa a dieci cartelle esattoriali rimaste insolute, Equitalia Sud s.p.a.

ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente ed in riforma della decisione di primo grado, ha annullato le cartelle impugnate.

In particolare, il Giudice di appello, riteneva, contrariamente al primo Giudice, che nove cartelle non fossero state ritualmente notificate perchè prive della relata di notificazione o perchè notificate in luogo diverso dal domicilio fiscale, ovvero, ancora, a mani di soggetto non abilitato a ricevere.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 139 c.p.c., laddove la Commissione Tributaria Regionale, con riguardo alla cartella n. (OMISSIS), aveva ritenuto che l’attestazione di un terzo potesse superare quella compiuta dall’ufficiale notificatore.

In particolare, la ricorrente impugna il capo di sentenza in cui la Commissione Regionale aveva affermato, con riguardo alla cartella sopra indicata, che la relata di notificazione a soggetto qualificatosi come portiere “non può dirsi assistita da fede privilegiata ma solo da presunzione vincibile da prova contraria, fornita nella specie dalla parte interessata con l’attestazione dell’amministratore che appunto non riveste tale qualità (di portiere)”.

La censura è fondata. Nella fattispecie la notifica dell’atto impugnato è stata eseguita a mezzo del servizio postale ordinario, con conseguente applicabilità del principio secondo il quale “ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne deriva che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr. Cass. n. 17939/2012; id. n. 11708 del 2011; cfr., anche, Cass. nn. 1906 del 2008, 17598, 21309 e 25616 del 2010, 270 del 2012).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione, nei limiti di cui in motivazione, della sentenza impugnata ed il rinvio, per il riesame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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