Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1205 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1205 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 21/01/2014

ORDINANZA
sul ricorso 24341-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FALLIMENTO PROLIFT SRL;
– intimato avverso la sentenza n. 79/8/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 30/06/2010,
depositata il 09/07/2010;

5 5 2)

C11

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il Fallimento Prolift srl per la cassazione della

sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello
proposto dalla stessa Agenzia avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del
ricorso della contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento per ritenute IRPEF
2002.
Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 n. 4 cpc, l’Agenzia deduce la nullità
della impugnata sentenza per essere la relativa motivazione meramente apparente, in
violazione dell’articolo 36 D.Lgs. n. 546/1992.
Il motivo appare manifestamente fondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata si
risolve interamente nell’apodittica affermazione che: “l’appello dell’Agenzia delle entrate è
infondato e va respinto, non prestandosi la sentenza di primo grado, il cui orientamento è
pienamente condiviso, a censura alcuna”; ciò in quanto, procede e conclude la Commissione
Tributaria Regionale, “l’Agenzia delle entrate appellante non ha offerto questa commissione
dei motivi idonei a convincerla della riforma della sentenza impugnata”.
È evidente che tale motivazione va giudicata meramente apparente, perché dalla stessa non
emerge se, e secondo quale iter argomentativo, la Commissione Tributaria Regionale abbia
valutato criticamente il provvedimento censurato e le censure proposte dall’appellante.
La sentenza va quindi giudicata nulla per difetto dei requisiti di forma di cui ai nn. 2 e 4
dell’articolo 36 D.Lgs. n. 546/32 cpc (applicabile alla sentenza di secondo grado per il
disposto dell’articolo 61 D.Lgs. n. 546/1992) e all’articolo 118 disp. att. cpc (applicabile al rito
tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato),
perché risulta completamente priva della esposizione delle censure proposte dall’appellante
avverso la sentenza di primo grado e delle ragioni che hanno condotto la Commissione
Tributaria Regionale a disattendere tali censure, con conseguente impossibilità di
individuazione del therna decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (vedi,
in argomento, le sentenze di questa Corte nn. 3547/2002, 13990/2003, 25138/2005,
1573/2007).
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata…»;

che l’intimato non si è costituito;
che non sono state depositate memorie difensive;

Ric. 2011 n. 24341 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

ci

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà anche le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

giudizio di legittimità.

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