Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1205 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 25/10/2010, dep. 20/01/2011), n.1205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9238-2006 proposto da: .

CONSULCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA CONSULENZA ARL IN LIQUIDAZIONE in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA EDOARDO D’NOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO

UMBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 48/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Consulcoop s.c.a r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (che non hanno resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di irrogazione sanzioni per inesatta liquidazione periodica di imposta alla dichiarazione Iva del 1990, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso) rilevando che il contribuente non aveva alcun interesse a censurare l’avviso opposto per una violazione diversa da quella sulla base della quale era stata irrogata la sanzione e che correttamente i primi giudici avevano esaminato solo le ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo, non potendo considerare altre ragioni non dedotte o tardivamente proposte.

2. Con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che i giudici d’appello avevano omesso di considerare che, se pure nel ricorso introduttivo era stata indicata una violazione diversa da quella per la quale era stata applicata la sanzione, per entrambe le violazioni era intervenuta la abolitio criminis e pertanto doveva essere rilevato l’intervento dello ius superveniens più favorevole al contribuente.

La censura è inammissibile, posto che il dedotto vizio di motivazione non attiene all’accertamento in fatto bensì ad una questione di diritto (l’intervento della abolitio criminis e le conseguenze che da tale fatto dovevano trarre i giudici d’appello).

In proposito, è appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, posto eventuali vizi della motivazione in diritto della sentenza non assumono rilievo di per sè, potendo essere censurata la decisione, ove non conforme a diritto (e indipendentemente dalla motivazione che la sostiene), ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 3, mentre, ove il giudice del merito abbia deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, l’eventuale inadeguatezza, illogicità o contraddittorietà della relativa motivazione non può essere oggetto di censura ma può soltanto dar luogo alla correzione da parte della Corte di cassazione ex art. 384 c.p.c., u.c. (v. tra le altre Cass. n. 11883 del 2003).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In difetto di attività difensiva, nessuna decisione deve essere assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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