Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12049 del 22/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12049
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3355-2019 proposto da:
E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
SOMALIA 53, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), PROCURA
GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1212/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 09/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola
Vella.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto dal cittadino nigeriano E.O. avverso l’ordinanza con cui Tribunale di Brescia ne aveva respinto le domande di protezione internazionale e umanitaria, condividendo la valutazione di non credibilità del suo racconto (di essere fuggito dal Paese di origine per timore di essere arrestato a causa della sua omosessualità e per l’omicidio del compagno, deceduto in ospedale) ed escludendo l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata nella regione di provenienza del richiedente (Edo State);
2. avverso detta sentenza il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, poichè, con riguardo allo status di rifugiato, la Corte avrebbe espresso un giudizio di non credibilità basato su “preconcetti e pregiudizi sullo stato di omosessualità”, senza accogliere la richiesta dell’appellante di essere sentito personalmente e di disporre c.t.u. psicologica sulla propria condizione di omosessualità;
5. la censura è inammissibile perchè generica (non indicando in qual modo il giudice a quo si sarebbe discostato dai parametri legali) e afferente il merito, a fronte di una congrua motivazione del giudice a quo (a pag. 6 della sentenza) sugli elementi che hanno fatto ritenere manifestamente inattendibile la versione fornita dall’appellante (cfr. Cass. 15794/2019, 20580/2019, 21142/2019) – peraltro conforme alle valutazioni della commissione territoriale e del giudice di primo grado – senza che rilevi il mancato accoglimento della richiesta sia di audizione personale dell’appellante (priva dell’indicazione sulle circostanze che avrebbero potuto essere illustrate: v. Cass. 1782/2020) che di c.t.u. (avendo il giudizio di non credibilità investito non solo l’asserita condizione di omosessualità, ma anche gli ulteriori fatti narrati);
6. la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente è invero sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (applicabile ratione temporis), ovvero per motivazione assolutamente mancante, o apparente, o perplessa e obiettivamente incomprensibile – ipotesi queste che non ricorrono nel caso di specie – restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 21142/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018; conf. da ultimo Cass. 5114/2020).
7. Nulla sulle spese. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 23535/2019).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020