Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12049 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5882-2005 proposto da:

Q.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SILLA 91, presso lo studio dell’avvocato MARTINELLI ANTONIO

ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI PONZIO VINCENZO;

– ricorrente –

contro

D.M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI RAVA 7, presso lo studio dell’avvocato DE BENEDETTO

PIETRO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE sezione

distaccata di TARANTO, depositata il 22/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato DI PONZIO Vincenzo, difensore della ricorrente che

ha chiesto accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l’Avvocato DI BENEDETTO Pietro, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso e alla memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 29.6.02 Q.A., proprietaria di alcune unità immobiliari di un edificio in (OMISSIS), adì il locale Pretore al fine di sentir ordinare, all’altro e renitente condomino, D.M.S., di consentire l’installazione da parte dell’istante di un’impalcatura sul tratto di facciata esterno del suo immobile un locale terraneo a fronte strada al fine di poter eseguire urgenti lavori di manutenzione straordinaria dello stabile, in particolare sul comune lastrico solare, per i quali aveva ottenuto anche una concessione comunale la cui inefficacia paventava per l’ipotesi di ulteriore differimento dell’intervento. Il D.M., costituitosi, si oppose contestando la dedotta urgenza e ribadendo la propria opposizione ai lavori, che a suo avviso erano finalizzati ad apportare non necessarie modifiche strutturali al fabbricato,alterandone il decoro architettonico.

Il Pretore accolse la richiesta ed assegnò un termine per l’instaurazione del giudizio di merito, cui provvide la Q., con citazione del 3.2.93,con la quale chiese al Tribunale di Taranto la conferma dell’interdetto e la condanna del D.M. al risarcimento dei danni, cagionati con il suo comportamento ostruzionistico, oltre alle spese, ivi comprese quelle di un accertamento tecnico preventivo. Costituitosi il convenuto, ribadì l’infondatezza e pretestuosità della domanda, concluse per la revoca del procedimento di urgenza e la condanna dell’attrice alle spese.

All’esito dell’istruttoria documentale e degli interrogatori formali delle parti, con sentenza del 9.2.00 la domanda venne respinta ed il provvedimento di urgenza revocato,con condanna dell’attrice alle spese del giudizio. Tale decisione, appellata dalla soccombente, cui resisteva l’appellato, veniva confermata, con condanna dell’appellante alle ulteriori spese, dalla Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 3.12.03-22.1.04. I giudici di appello, al pari di quello di primo grado, ritenevano la domanda sprovvista di supporto probatorio in ordine alle condizioni di cui all’art. 700 c.p.c., a tanto risultando insufficiente il provvedimento del comune, peraltro emesso ben due anni prima del ricorso considerando che il pregiudizio temuto non solo difettava del requisito dell’irreparabilità, attesa la sua risarcibilità, ma neppure minacciava un diritto dell’istante, bensì il suo esercizio;

tale convincimento risultava corroborato dalla circostanza, acclarata in occasione degli interrogatori formali delle parti, che la Q. aveva comunque potuto eseguire i lavori autorizzati senza l’impiego dell’impalcatura,la cui installazione era stata al D. M. imposto di consentire con il provvedimento urgente.

Per la cassazione della suddetta sentenza la Q. ha proposto ricorso per cassazione articolalo su cinque motivi; ha resistito il D.M. con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione del controricorrente deducente l’inammissibilità del ricorso,perchè proposto oltre il temine di cui all’art. 327 c.p.c, considerato che la sentenza impugnata risulta pubblicata il 22.1.2004 ed il ricorso per cassazione notificato il 9.3.2005,vale a dire dopo un anno e quarantasei giorni, esattamente nel giorno di scadenza del termine massimo, nel cui computo deve tenersi conto dell’interposto periodo di sospensione feriale dei termini processuali L. n. 742 del 1969, ex art. 1 che come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, essendo compreso tra il 1 agosto al 15 settembre, comporta l’aggiunta di gg. 46 al termine “lungo” previsto dal codice di rito (v., tra le tante, Cass. 7850/96, 3112/98, 9068/00, 3773/01).

Nell’articolazione del ricorso si deduce: 1) “Palese contraddittorietà della sentenza di appello, in riferimento alla ritenuta necessità di provare la sussistenza del periculum in mora ed al conseguente rigetto della richiesta di c.t.u.”; 2) “Omessa motivazione su punto decisivo della controversia … per non aver assunto alcuna considerazione dell’espletata procedura di accertamento tecnico preventivo”; 3) “Violazione di legge nella forma del travisamento dei fatti laddove non è stato ritenuto che nella specie esiste un condominio di due soli condomini senza rilevanza della diversità delle rispettive quote”; 4) “Contraddittorietà e comunque insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia in riferimento alla necessità della posa in opera dell’impalcatura”; 5) “Violazione ed errata applicazione di norma di diritto riferita all’art. 91 c.p.c.”.

Il ricorso non merita accoglimento.

Premesso che nel giudizio di merito,instaurato a seguito dell’emissione ex art. 700 c.p.c. del un provvedimento di urgenza la parte attrice si è limitata a chiedere la conferma di quest’ultimo e la condanna della controparte al risarcimento dei danni, deve rilevarsi che nessuna delle censure esposte supera l’argomentazione essenziale ed assorbente della sentenza impugnata, secondo cui la necessità ed urgenza dedotta nel ricorso cautelare, di installare un’impalcatura sul tratto di facciata esterna dello stabile,prospiciente l’immobile di proprietà esclusiva del D. M., era rimasta smentita dalle ammissioni, rese nel corso dell’interrogatorio formale dalla stessa attrice, secondo cui quest’ultima era stata in grado di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, a suo tempo autorizzati dal Comune, senza l’ausilio della suddetta struttura, cui pure era stata ex art. 700 c.p.c. autorizzata dal Pretore. Tale decisivo rilievo,cui la ricorrente oppone solo una generica censura (la non necessità dell’impiego dell’impalcatura sarebbe emersa ex post “per la continua evoluzione tecnica” delle opere,obiezione che all’evidenza conferma la non indispensabilità della conseguita misura cautelare),comporta l’irrilevanza delle doglianze contenute nei primi due motivi,con i quali si censura la motivazione della corte di merito per illogicità e carenza argomentativa, perchè,assumendo che la domanda del provvedimento cautelare invocato dall’attrice sarebbe rimasta sfornita di prova, non avrebbe considerato che, tenuto conto della natura essenzialmente tecnica della questione controversaà soli mezzi di prova deducibili a sostegno della richiesta sarebbero stati il prodotto accertamento tecnico preventivo e la richiestala non ammessa,consulenza tecnica di ufficio.

Una volta acclarata, infatti, la superfluità della suddetta installazione, il comportamento ostruzionistico ascritto al convenuto, sostanzialmente concreatosi non tanto nell’opposizione all’esecuzione dei lavori assentiti dal Comune, quanto invece al diniego del permesso di appoggio dell’impalcatura in corrispondenza dell’immobile del suddetto, risultava privo di rilevanza causale ai fini della produzione di quei, non meglio precisati, danni che nella domanda di merito l’attrice aveva lamentato, con riferimento al ritardo dell’intervento manutentivo che sarebbe stato determinato dal suddetto diniego. Conseguentemente irrilevante sarebbe stato l’esame dell’accertamento tecnico preventivo (le cui risultanze peraltro, con inosservanza del principio di autosufficienza, neppure si riportano nel motivo d’impugnazione), mentre superfluo si palesava l’espletamento di una consulenza tecnica. L’uno e l’altro mezzo istruttorio avrebbero dovuto, infatti nelle intenzioni della parte attrice, suffragare la dedotta urgenza ed indifferibilità di un intervento edilizio che, quand’anche necessario e rispondente ad interessi comuni, non risultava essere stato di per sè ostacolato dal convenutola solo contestato nelle pretese, poi rivelatesi non necessarie modalità attuative, per la cui imposizione si era inutilmente adito il Pretore ex art. 700 c.p.c., oltre ad un pretesa risarcitoria, che, per le già svolte considerazioni, atteneva a pregiudizi che non potevano ritenersi cagionati dalla controparte.

Il terzo motivo è irrilevante,poichè tra le domande proposte nel giudizio di merito dall’attrice non risulta formulata alcuna richiesta diretta ad accertare, a fronte dell’inerzia o dissenso dell’altro condomino, la necessità in sè dell’esecuzione dei lavori sulla cosa comune, di cui la D.M. aveva preso l’iniziativa,ma solo quella dell’installazione dell’impalcatura, essendosi la suddetta come si desume dalla narrativa della sentenza impugnata limitata a chiedere la conferma dell’inutile provvedimento di urgenza e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

Il quarto motivo va respinto per le stesse considerazioni,derivanti dall’accertata non indispensabilità dell’appoggio dell’impalcatura all’immobile del convenuto che hanno comportato il rigetto dei primi due.

Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo, avendo la corte di merito correttamente applicato il principio dettato dall’art. 91 c.p.c. della soccombenza, che è stata totale per l’attrice, mentre incensurabile è in questa sede il mancato esercizio del potere di compensazione, totale o parziale, delle spese del giudizio,che per la sua la natura equitativa, rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito.

Il ricorso va, conclusivamente, respinto, con condanna delle soccombente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore del resistente,delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.900,00 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA