Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12049 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17177/2016 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLA GIULIANI;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TASSONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA MORACA;

– controricorrente –

contro

C.M., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 886/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 22/4/2010, il Tribunale di Siena ha condannato C.M., M.M. e la Unipol s.p.a. (rispettivamente, conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice dell’autoveicolo condotto dalla C.) al risarcimento, in favore di F.P., dei danni da quest’ultimo subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;

che, con sentenza resa in data 7/6/2016, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello principale proposto da F.P. e di quello incidentale proposto dalla UGF Assicurazioni s.p.a. (già Unipol), e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la paritaria responsabilità, ex art. 2054 c.c., comma 2, di C.M. e di F.P. nella causazione del sinistro stradale oggetto di lite, con la conseguente rideterminazione, anche in accoglimento delle censure sul punto sollevate dal danneggiato, dell’importo dovuto dalle parti convenute in favore del F.;

che, avverso la sentenza d’appello, F.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la Unipol Assicurazioni s.p.a. (già UGF Assicurazioni) resiste con controricorso;

che le restanti parti intimate non hanno svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nonchè per errata interpretazione delle risultanze istruttorie acquisite e per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta prova, da parte del F., di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, essendo emersa, a seguito dell’istruttoria complessivamente disposta, l’integrale responsabilità della C. nella causazione del sinistro oggetto di lite;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il F. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto al profilo del vizio di motivazione, lo stesso ricorrente si è spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal Tribunale di Milano, nonchè per erroneità: 1) nell’applicazione dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p., sul danno morale; 2) nel calcolo relativo alla capacità lavorativa specifica del ricorrente; 3) nell’applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema di quantificazione del danno e nella valutazione delle risultanze peritali;

che, in particolare, la corte territoriale avrebbe omesso di applicare, in relazione alla valutazione del danno biologico, la tabella predisposta dal Tribunale di Milano per il calcolo del danno biologico, omettendo altresì di procedere alla personalizzazione del danno e alla corretta determinazione della diminuzione della capacità lavorativa specifica del F.;

che la censura è manifestamente infondata, quando non inammissibile;

che, infatti, la censura riguardante l’asserita omessa applicazione della tabella predisposta dal Tribunale di Milano non costituisce, di per sè, un’ipotesi di violazione di legge, se non in correlazione alla deduzione della prospettata violazione dell’art. 2056 c.c., in correlazione all’art. 1226 c.c. (in ordine alla valutazione equitativa del danno);

che, nella specie, la corte territoriale ha avuto cura di sviluppare analiticamente il calcolo relativo alla determinazione dell’importo risarcitorio secondo i criteri suggeriti dal ricorrente, giungendo a riconoscere la sostanziale equivalenza del risultato ottenuto rispetto all’importo liquidato dal primo giudice, in tal senso riconoscendone la piena conformità al principio equitativo imposto per legge;

che la motivazione così elaborata dal giudice a quo deve ritenersi giuridicamente corretta e congruamente argomentata;

che, sotto altro profilo, del tutto correttamente la corte territoriale ha evidenziato la totale infondatezza della pretesa del ricorrente di conseguire una voce risarcitoria aggiuntiva a titolo di danno morale, essendo tale voce insuscettibile di considerazione in sè, se non quale criterio argomentativo idoneo a giustificare un’eventuale personalizzazione dell’importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale: personalizzazione nella specie non giustificabile in assenza di prova in ordine all’eventuale ricorso di indici concreti in tal senso adeguatamente valutabili, che l’odierno ricorrente ha del tutto omesso di allegare;

che, da ultimo, la censura sollevata dal ricorrente con riguardo alla mancata o inadeguata valutazione della riduzione della capacità lavorativa specifica dello stesso deve ritenersi radicalmente inammissibile, avendo il F. trascurato di articolare il profilo critico della doglianza avanzata rispetto alla specifica argomentazione sul punto sviluppata nella sentenza impugnata;

che, pertanto, sulla base di tali premesse, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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