Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12049 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8818/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CASILINA COMMERCIALE DI C.G. & C. s.a.s.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5761/21/2014 della COMMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti della Casilina Commerciale di C.G. & C. s.a.s. (che non resiste), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento, portante IVA ed IRAP relative all’anno 2004 –

confermando la sentenza di primo grado (che aveva dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile, per essere stato proposto da soggetto estinto perchè cancellatasi del Registro delle Imprese) –

aveva dichiarato inammissibile l’appello principale proposto dal legale rappresentante della stessa Società e rigettato l’appello incidentale proposto dall’Amministrazione finanziaria tendente all’affermazione della responsabilità in proprio di detto legale rappresentante.

In diritto la soluzione trova soluzione per ragioni di mero rito.

Il ricorso, notificato alla Casilina Commerciale di C. G. & C. s.a.s., società pacificamente estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese già in data anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo, è, infatti, inammissibile (cfr. Cass. n. 21571/2013; id. 11344/2013).

Non vi è pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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