Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12049 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 06/05/2021), n.12049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34882-2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to LUCA

SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 949/2018 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 23/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

O.E., cittadino della (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008 n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese allo scopo di sottrarsi alle ritorsioni di un gruppo di criminali che il ricorrente aveva denunciato alla polizia;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento O.E. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 30/8/2016;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza in data 23/2/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di fuga del ricorrente dal proprio paese con i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicate; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da O.E. con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso (comunque inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 in ragione dell’assoluta mancanza di alcuna esposizione sommaria dei fatti di causa) siccome proposto oltre i termini perentori previsti dalla legge;

osserva il Collegio come all’odierna controversia sia applicabile la disciplina processuale introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (modificativa dell’art. 327 c.p.c.), essendo l’odierno giudizio pendente da epoca successiva al 4/7/2009;

per effetto di tale novella, il termine cosiddetto ‘lungò per la proposizione del ricorso per cassazione deve ritenersi, indipendentemente dalla notificazione, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, a pena di decadenza;

quanto alla sospensione del ridetto termine nel periodo feriale, ai fini della relativa determinazione, la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1 (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014) – che, sostituendo l’art. 1 della L. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno) – trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20866 del 06/09/2017, Rv. 645365 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11758 del 11/05/2017, Rv. 644185 – 01);

ciò posto, nel caso di specie, a fronte dell’avvenuta pubblicazione della sentenza d’appello in data 23/2/2019, l’odierno ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione in data 13/11/2019 e, pertanto, ben oltre il termine semestrale (più trentuno giorni) previsto a pena di inammissibilità per la proposizione dell’impugnazione;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero intimato;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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