Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12048 del 22/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12048
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2788-2019 proposto da:
Y.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERRASTRO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GENNARO ROMANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1643/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello del cittadino ghanese Y.R. contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia aveva respinto le domande di protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria, in quanto proposto “con citazione, invece che con ricorso” e tardivamente, avuto riguardo “alla data di deposito della citazione in cancelleria, e non a quella dell’avvio dell’atto alla notifica”.
2. Il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato si è costituito senza svolger difese.
3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 702-quater c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1.
5. Il ricorso va accolto, nei termini che si vanno ad illustrare.
6. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c., risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità” (Sez.U, 08/11/2018 n. 28575; conf. Cass. 29506/2018, 32059/2018).
7. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020