Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12048 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5874-2005 proposto da:

C.F. (OMISSIS), domiciliato in VIALE LIBIA

5, presso lo studio dell’avvocato DE MEDICI LORENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARICO’ GIUSEPPE;

– ricorrente –

e contro

M.C. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 846/2004 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 29/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo e il rigetto del resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 22.12.88 M.C. citò al giudizio del Pretore di Reggio Calabria, sez. dist. di Bagnara Calabra, C.F., imprenditore edile dal quale aveva acquistato, con atto pubblico del (OMISSIS) ed a seguito di scrittura privata del (OMISSIS), prevedente anche l’impegno di costruirlo,un appartamento, lamentando che quest’ultimo si era rivelato affetto da vizi costruzione, comportanti infiltrazioni di acqua, di cui chiese la condanna del convenuto all’eliminazione, oltre al risarcimento dei danni.

Il giudice adito, accogliendo la pregiudiziale eccezione del convenuto, con sentenza n. 13/90 respinse la domanda,ritenendone l’attore decaduto per non aver denunciato i vizi della cosa compravenduta entro otto giorni dalla relativa scoperta.

Ma tale decisione, all’esito dell’appello dell’attrice, cui aveva resistito l’appellato, venne riformata dal Tribunale di Reggio Calabria, che dopo aver disposto ed espletato una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 21/29.5.04 condannò il C. all’esecuzione dei lavori indicati nella relazione del c.t.u., oltre al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Le essenziali ragioni di quest’ultima decisione risiedono nella diversa qualificazione, rispetto a quella data dal primo giudice,della domanda, ricondotta alla previsione di cui all’art. 1669 c.c. quale azione di responsabilità extracontrattuale, ritenuta esperibile non solo nei confronti dell’appaltatore, ma anche del costruttore-venditore, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 1495 c.c.; quanto al merito,i vizi evidenziati dalla consulenza, pur non attenendo alla statica e sicurezza dell’immobile, ne pregiudicavano gravemente l’abitabilità e, pertanto, rientravano ne novero di quelli previsti dal citato art. 1669 c.c., a termini della costante giurisprudenza di legittimità.

Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione deducente tre motivi. Non ha resistito l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente precisato che il ricorso è stato notificato nel termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. risultando la sentenza impugnata notificata, come da avviso di ricevimento postale, al difensore domiciliatario del C. in data 18.11,04, e la richiesta di notificazione del ricorso presentata all’ufficio notifiche presso la corte reggina il 17.1.05, sessantesimo ed ultimo giorno utile per l’impugnazione, che è pertanto ammissibile.

Con il primo motivo del ricorso si deduce “violazione e/o mancata applicazione dell’art. 345 c.p.c.”, perchè i giudici di appello,accogliendo ex art. 1669 c.c., ma con qualificazione extracontrattuale, la domandarne in primo grado era stata proposta deducendo inadempienze contrattuali in relazione ad un presunto rapporto di appalto, avrebbero dato ingresso ad una domanda nuova, implicante un’indagine, relativa alla sussistenza di gravi viziatali da comportare una “apprezzabile limitazione del godimento della costruzione secondo la sua destinazione”, diversa da quella richiesta in relazione all’originaria domanda.

Il motivo è manifestamente infondato,non tenendo conto del principio fondamentale del diritto processuale iura novit curia altrimenti espresso dal ben noto brocardo da mihi factum, dabo tibi jus, secondo cui spetta al giudice qualificare nei più corretti ed appropriati termini giuridici, applicando le norme confacenti alla fattispecie,la natura della domanda proposta,con particolare riferimento alla causa petendi,che non è vincolata alla prospettazione giuridica esposta dalla parte, bensì ai fatti giuridicamente rilevanti posti a fondamento della richiesta, purchè non si esorbiti dal petitum, attribuendo all’istante un “bene della vita” diverso da quello richiesto. Nel caso di specie la M., dopo aver esposto al giudice le vicende negoziali intercorse con il C., a suo avviso integranti oltre al contratto di compravendita, anche quello di appalto, e gli inconvenienti afferenti il bene consegnatole dalla controparte, aveva chiesto la condanna del convenuto ad eliminarli, oltre al risarcimento, in forma monetaria, di ulteriori danni (richiesta quest’ultima non accolta). I giudici di appello, senza che tali fatti e richieste avessero subito alcuna modifica in secondo grado, ma solo diversamente qualificando in termini giuridici l’azione proposta, conformandosi all’ormai consolidata giurisprudenza in materia (tra le tante v. Cass. 3040/09, 3406/06, 1748/05 adde:

7634/06; 567/05), hanno ritenuto la domandarne il primo giudice aveva valutato nella ristretta ottica di cui all’art. 1495 c.c. accoglibile a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., condannando il convenuto al ristoro in forma specificaci tutto palesemente nei limiti dell’originaria richiesta, senza alcuna violazione, dunque,del divieto di domande nuove in grado di appello.

Con il secondo motivo si deduce “violazione e/o contraddittorietà del principio di disposizione e di valutazione delle prove di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.”, perchè la subita condanna all’eliminazione dei vizi non risulterebbe correlata ad effettive prove circa l’incidenza dei vizi,tale da comportare un’apprezzabile limitazione del godimento della costruzione non essendosi il consulente espresso sul punto,mentre il tribunale si sarebbe limitato ad un’astratta affermazione di principio, senza compiere una concreata valutazione della fattispecie. Neppure tale motivo merita accoglimento,risolvendosi in una palese censura in fatto,che non evidenzia alcun malgoverno delle risultanze di causa, nè illogicità della motivazione.

Il tribunale anzitutto ha dato atto, con accertamento di merito incensurato le che gli inconvenienti denunciati dalla parte attrice avevano trovato ampia conferma nell’elaborato del ctu., consistendo in persistenti infiltrazioni di acqua da una parete esterna, derivanti dalla particolare pendenza di una strada interna al complesso residenziale, e all’inadeguato sistema di isolamento del fabbricato e di smaltimento delle acque meteoriche, (v. 9, 10, 11 della motivazione). Quanto all’incidenza sulla fruibilità abitativa,non era necessario che un giudizio in tal senso venisse formulato dall’ausiliare,essenzialmente tenuto ai riscontri tecnici, mentre sufficiente e convincente risulta quello espresso dal tribunale, che dopo aver rilevato come tali persistenti infiltrazioni avessero interessato anche le parti interne dell’appartamento,dei locali a piano terra ed una veranda, provocandone anche lesioni, abbassamenti ed avvallamenti della pavimentazione, ha concluso che la pluralità, l’entità e la natura di tali inconvenienti da infiltrazioni di acqua, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità oggetto di pertinente richiamo (Cass. 206/79, 3301/96, 9081/92, cui hanno fatto seguito, tra le altre le n. 81/00, 11740/03, 8140/04, 21351/05, 3752/07) era tale da determinare grave pregiudizio al godimento dell’immobile, vale a dire com’è di tutta evidenza, all’abitabilità, costituente la sua essenziale destinazione. Tale motivazione deve ritenersi più che sufficiente a giustificare il rilievo di fondatezza, sotto il profilo dell’art. 1669 c.c., della domanda, considerato che i vizi accertati erano, all’evidenza, di natura tale da comportare, ove non eliminati,una duratura ed ingravescente menomazione della precipua funzione economico – sociale del bene in questione, nella cui tutela va individuata la ratio dell’art. 1669 c.c..

Con il terzo motivo si deduce “omessa motivazione sul punto relativo alla tempestività della denunzia e dell’azione ex art. 1669 c.c.”, per non avere il tribunale risposto all’eccezione, sollevata in grado di appello dal C., secondo cui, anche nell’ipotesi di applicabilità dell’articolo citato la M. sarebbe decaduta dalla relativa azione, non avendo denunziato nel previsto termine annuale gli assunti vizi,a tanto non potendo ritenersi sufficienti le “mere affermazioni” contenute in una lettera del (OMISSIS), in quanto “del tutto apodittiche, non corroborate, cioè, da alcun riferimento alle risultanze probatorie circa la data di scoperta …” che in caso di esercizio della suddetta azione sarebbe onere della parte attrice provare.

Il motivo è fondato,poichè la corte di merito,nel valutare la domanda attrice sotto il corretto profilo di cui all’art. 1669 c.c., anzichè sotto quello di cui all’art. 1495 c.c. ravvisato dal primo giudice,avrebbe dovuto vagliare l’ammissibilità dell’azione alla stregua dell’appropriato regime decadenziale previsto dalla normativa conferente alla fattispecie, tanto più in cospetto dell’eccezione che la parte convenutala nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, sia in quella depositata in appello (cui si era poi riportata nelle conclusioni finali) aveva espressamente ed in subordine formulato (sia pur con inesatto riferimento all’art. 1667 c.c.), per l’ipotesi in cui i giudici avessero ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina dell’appalto. L’accoglimento della domandala parte dei giudici di appello,senza alcuna motivazione in ordine alla contestata ammissibilità della domanda di garanzia,ai fini della quale la tempestività della denunzia (da effettuarsi entro il termine di un anno dalla scoperta dei vizi) costituisce una condizione dell’azione, il cui onere probatorio incombe sulla parte attrice, (v. Cass. 8187/00, 10624/96) ha integrato il denunciato vizio di omessa motivazione,in considerazione del quale la sentenza impugnata va cassata in parte qua con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria (giudice di secondo grado attualmente competente) per nuovo giudizio sul punto e per il regolamento, all’esito, anche delle spese di quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnala in relazione all’accolta censura e rinvia, anche per le spese del presente giudiziosi la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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