Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12048 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16401/2016 proposto da:

B.B., B.G.R., B.P.,

B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 42, presso

lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO SPOSATO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

BANCA CARIGE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANDREINA BIANCHINI, MARCO SILVESTRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 411/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 11/4/2016, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca Carige s.p.a., ha dichiarato inefficace nei confronti dell’attrice, ai sensi dell’art. 2901 c.c., alcuni atti di donazione immobiliare stipulati da M.M. e da B.P. in favore dei nipoti B.B. e S.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato il ricorso di tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata dalla banca attrice, beneficiaria della fideiussione prestata dalla M. e da B.P. in relazione a taluni crediti vantati dalla stessa banca nei confronti dell’Istituto Grafico B. s.p.a.;

che, avverso la sentenza d’appello, B.P., in proprio e nella qualità di erede di M.M., B.G.R., in qualità di erede di M.M., B.B. e B.S., hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la Banca Carige s.p.a. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Banca Carige s.p.a. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la prova dell’elemento soggettivo (consistente nella scientia damni) essenziale ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria;

che la censura è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come i ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esame sotto il profilo della violazione di legge, là dove gli stessi risultano aver viceversa richiamato, a fondamento della censura illustrata, l’esame delle risultanze di causa con riguardo alla (da loro ritenuta) più esatta ricostruzione dei profili concernenti la prova della scientia damni rilevante ex art. 2901 c.c., al fine di comprovare l’erronea ricognizione, da parte della corte territoriale, della fattispecie concreta e non già l’erronea lettura di una fattispecie normativa astratta, unica rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

che tale operazione – neppure coinvolgendo l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso (insistendo i ricorrenti nella prospettazione di una diversa ricostruzione dello stesso, rispetto a quanto operato dal giudice a quo) – rimane del tutto estranea alla logica di prospettazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, come tale inammissibilmente sollevato in questa sede;

che, in ogni caso, il giudice d’appello ha puntualmente dato atto dell’esito degli accertamenti effettuati nel corso del giudizio, evidenziando, sulla base di una motivazione giuridicamente corretta e congruamente argomentata, i concreti indici di fatto in forza dei quali deve ritenersi adeguatamente accertata la consapevolezza delle donanti circa il pregiudizio arrecato alla banca avversaria in relazione alle possibilità di soddisfazione del proprio credito (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);

che, sulla base di tali premesse, dev’essere rilevata l’inammissibilità delle odierne censure dei ricorrenti, siccome destinate a provocare l’esercizio di competenze estranee al controllo di mera legittimità rimesso alla Corte di Cassazione;

che alla dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della Banca Carige s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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