Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12048 del 13/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12048
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29879/2014 proposto da:
C.A., e P.L., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE PARIOLI N. 63, presso lo studio dell’Avvocato
DAMIANO COMITO, che li rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4728/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE, depositata il 23/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;
udito l’Avvocato Comito Damiano, difensore del ricorrente che si
riporta al ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C. A. e P.L. dell’avviso di accertamento di valore, ai fini dell’imposta di registro, relativo ad atto di compravendita immobiliare, la Commissione Tributaria Centrale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettandone il ricorso, confermava la decisione di secondo grado che aveva rideterminato il valore accertato dell’immobile da 152.600.000 di Lire 120.000.000 di Lire.
In particolare, la Commissione Tributaria Centrale riteneva che l’avviso fosse sufficientemente motivato, avendo consentito ai contribuenti di difendersi pienamente, e che il valore, come determinato dalla Commissione Regionale fosse adeguato alla destinazione urbanistica, all’ubicazione, alla consistenza ed all’epoca di trasferimento dell’immobile.
I contribuenti ricorrono avverso la sentenza affidandosi ad unico articolato motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Con l’unico motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5); nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) – i ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove la Commissione Tributaria Centrale, con motivazione dedotta come inesistente ovvero meramente apparente, aveva ritenuto l’avviso impugnato sufficientemente motivato, mentre risultava per tabulas che l’Ufficio del Registro aveva totalmente omesso di indicare e di specificare i precipui criteri di valutazione (tra tutti quelli indicati in astratto dalla norma) in base ai quali sarebbe stato disposto dall’Ufficio l’accertamento con rettifica in aumento del valore dichiarato nell’atto pubblico di trasferimento.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Non si ravvisa, invero, la dedotta nullità della sentenza impugnata laddove la motivazione adottata, esplicitando l’iter logico giuridico seguito, non può ritenersi apparente nè tanto più inesistente. Il ricorso, inoltre, laddove deduce violazioni di legge, assertivamente perpetrate nella valutazione della sufficienza di motivazione dell’avviso impugnato, è inammissibile alla luce del costante orientamento di questa Corte la quale richiede, in tali casi, che il ricorso riproduca integralmente l’atto impositivo (cfr. Cass. n. 9536/2013, id. n. 22003/2014; n. 2928/2015); onere, nella specie, non assolto.
Egualmente inammissibili, infine, le ulteriori doglianze laddove, a fronte dell’accertamento compiuto sulla congruità del valore dell’immobile come determinato in secondo grado, i ricorrenti non specificano, con ulteriore difetto di autosufficienza, se, come e quando gli elementi fattuali esposti in ricorso avessero trovato rituale ingresso nel processo.
Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016