Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12048 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 06/05/2021), n.12048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34780-2019 proposto da:

W.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to SABRINA

MURA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 339/2019 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

W.R., cittadino della (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese allo scopo di iniziare una nuova vita, non avendo più alcun familiare nei territori di origine, e di temere, in caso di rimpatrio, l’eventuale reazione dello zio per questioni ereditarie;

solo in sede di udienza dinanzi al tribunale, il ricorrente ha affermato di aver lasciato il proprio paese in ragione della propria omosessualità, non tollerata, se non perseguita, in (OMISSIS);

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento W.R. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 10/4/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza in data 10/4/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata tempestiva deduzione, da parte del ricorrente, nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio, della circostanza relativa alla propria omosessualità; 2) della sostanziale inattendibilità, in ogni caso, del relativo racconto di vita; 3) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 4) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da W.R. con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente escluso la valutabilità della circostanza relativa alla condizione di omosessualità del ricorrente (sia pure tardivamente emersa nel corso del giudizio di primo grado), tenuto conto delle peculiarità del giudizio avente a oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, tali da escludere ogni rigorosa preclusione formale nell’esame delle prerogative sostanziali dedotte in giudizio; e per avere, il giudice d’appello, in ogni caso esercitato in modo erroneo i propri doveri di cooperazione istruttoria, giudicando inattendibile, senza alcuna adeguata giustificazione, il racconto di vita del ricorrente, in violazione dei principi stabiliti dalla legge per la lettura e l’interpretazione, in chiave istruttoria, delle dichiarazioni rese dall’interessato nel corso del giudizio;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale omesso di attribuire alcun adeguato rilievo alle circostanze di fatto specificamente richiamate in ricorso connesse alla dedotta condizione di omosessualità del ricorrente;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per motivi di connessione – sono infondati;

dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità della censura avanzata dal ricorrente con riguardo alla contestata erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui ha attestato la tardività della deduzione concernente la condizione di omosessualità dell’odierno istante (siccome introdotta per la prima volta nel corso del primo grado del giudizio), dovendo ritenersi dirimente, a tale riguardo, l’avvenuta concreta valutazione di tale circostanza, da parte del giudice d’appello: occorrenza di per sè idonea ad assorbire, in ogni caso, la rilevanza della doglianza in esame, salvo il riscontro della corretta conduzione, da parte del giudice d’appello, del procedimento di valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente aventi a oggetto l’allegazione di detta condizione di omosessualità;

ciò posto, varrà in primo luogo considerare come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);

in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sè assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purchè di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;

rimane in ogni caso fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01);

nel caso di specie, fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, motivazione dettata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo giudice a quo dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili al racconto dell’odierno ricorrente e del grado della relativa attendibilità in conformità ai parametri di valutazione legalmente stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte d’appello erroneamente disposto la revoca dell’ammissione dell’istante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, in relazione alla censura in esame, debba trovare applicazione l’orientamento, fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito), dev’essere sempre considerato autonomo e, di conseguenza, soggetto a un separato regime di impugnazione (ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15); contro il provvedimento che decide su detta opposizione è quindi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost., mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione di merito, essendo in ogni caso indispensabile ricorrere alla sequenza procedimentale sopra delineata (Sez. 1, Ordinanza n. 16117 del 28/07/2020, Rv. 658601 – 01);

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero intimato;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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