Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12047 del 29/05/2014

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12047 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 17604-2008 proposto da:

A.A.
– ricorrente –

758

contro

UNIPOL

SPA

00284160371,

in

persona

del

suo

procuratore dott. STEFANO SCHIAVO, elettivamente

1

Data pubblicazione: 29/05/2014

domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GATTI
FRANCESCO giusta procura a margine del controricorso;
– controrícorrente –

V.V.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 708/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata 1’08/05/2007, R.G.N. 128/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/03/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso;

2

nonchè contro

Svolgimento del processo
l.

A.A., premesso di aver subito danni in un

sinistro stradale avvenuto il 28 maggio 2002 per colpa di
V.V., convenne in giudizio la sua assicuratrice
Unipol Assicurazioni s.p.a. domandandone la condanna al

quest’ultima, tal Peirolo, si era impegnato a versargli.
Produsse una “cassetta” contenente la registrazione di tale
affermata promessa.
Si costituì la spa Unipol la quale, da una parte,
cnnteRt6

la responsabilità di

V.V.  e sostenne

che la propria assicurata, sul presupposto della

esclusiva

colpa della controparte, era stata interamente risarcita dalla
compagnia assicurativa del A.A.; dall’altra parte, negò che
il Peírolo potesse in alcun modo impegnare la compagnia.
Chiese pertanto il rigetto della domanda.
V.V., chiamata in causa, contestò a sua
volta ogni pretesa attorea e sottolineò che, comunque, nei
propri confronti non era stata proposta alcuna domanda.
Con sentenza del 18 novembre 2005 il Tribunale di Asti,
ritenuta la carenza di legittimazione passiva della Unipol per
non essere configurabile l’assunzione di alcuna obbligazione
da parte della stessa, rigettò ogni pretesa attrice
compensando tra le parti le spese processuali.

3

pagamento di £ 20.000.000 che – affermò – il liquidatore di

2.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte

d’appello di Torino ha respinto l’appello del A.A., cui
avevano resistito la Unipol s.p.a. ed V.V..
3. Ricorre per cassazione A.A., articolando nove
motivi illustrati anche da memoria,

cui resiste con

V.V. non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione.
l. L’Unipol ha prospettato inammissibilità del ricorso in

quanto notificato non già al procuratore dell’Unipol in grado
di appello (e cioè all’avv. Francesco Gatti, con domicilio a
Torino presso l’avv. Sergio Artico), bensì all’Unipol,
elettivamente domiciliata in Torino presso lo stesso avv.
Sergio Artico.
L’eccezione va disattesa per l’assorbente ragione che
qualsiasi nullità sarebbe stata comunque sanata, per
intervenuto raggiungimento dello scopo dell’atto, in seguito
al deposito del controricorso.
2.

Il ricorrente ha a sua volta prospettato in memoria

l’inammissibilità del controricorso per essersi Unipol
costituita in persona del suo procuratore Stefano

Schiavo,

mentre la procura rilasciata a margine del controricorso reca
l’indicazione di Stefano

Scavo quale procuratore

ad negotia,

di cui neppure è giustificata la fonte e l’estensione dei
poteri rappresentativi.

4

controricorso la Unipol s.p.a.

L’eccezione è infondata poiché già in secondo grado
Unipol era rappresentata dal suo procuratore Stefano Scavo,
sicché la contestazione relativa alla sussistenza in capo allo
stesso di poteri rappresentativi è tardivamente prospettata in
questa sede.

Schiavo, è del tutto evidente che si versa in ipotesi di mero
lapsus calami,

tenuto anche conto dell’identità del nome

“Stefano”.
3. Il ricorrente denuncia:
a)

col primo motivo, «violazione di cui all’art. 360 c.1

n. 3 e/o 5 c.p.c. in relazione all’art. 1387 e/o 1388 e/o 1389
e/o 1392 e/o 2209 c.c. e/o in relazione all’art. 246 c.p.c.
laddove nega l’ammissibilità e/o rilevanza del capo di prova
relativo alla paternità della voce registrata argomentando
relativamente al potere del liquidatore di Unipol dott.
Peirolo di rappresentare Unipol nell’ambito delle mansioni lui
affidategli e quindi di obbligare direttamente la compagnia,
per violazione e/o falsa interpretazione di legge
relativamente alle norme ricordate e/o insufficiente e/o
contraddittoria e/o omessa e/o apparente motivazione sul punto
(con riferimento alla sentenza gravata pagg. 11 II
capoverso).»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

5

Quanto all’indicazione del cognome Scavo, invece di

«Il ricorrente chiede che venga affermato il principio
per cui il liquidatore di una Compagnia di assicurazione in
conformità all’art. 2209 c.c., ha il potere di rappresentare
la compagnia stessa negli atti devoluti per necessità e\o
natura intrinseca e\o destinazione naturale al compito lui

alla Compagnia in relazione all’art. 1387 e\o 1388 e\o 1389
e\o 1392 e\o 2209 c.c. l’obbligo di adempiere a quanto dallo
stesso offerto e\o transatto senza poter opporre alcuna
carenza di potere al terzo contraente\danneggiato in forza di
mandato anche implicito della Compagnia necessario alla
trattazione del sinistro; affermando nel caso specifico che
l’operato del dott.Peirolo, in quanto liquidatore di Unipol
Assicurazioni, ha il potere — derivantegli dall’incarico di
liquidatore destinato alla trattazione del sinistro — di
obbligare direttamente la Compagnia Unipol relativamente alle
somme da questi offerte e\o transatte, e ciò in forza del
mandato anche implicito della Compagnia, evidenziato anche dai
gravi ed univoci indizi connotanti la di lui condotta durante
la fase stragiudiziale della trattazione del sinistro, non
potendosi esso considerare terzo estraneo alla lite, bensì
rappresentante e\o procuratore di UNIPOL, con la conseguenza
che è ammissibile il capo di prova circa la paternità della
voce incisa sul nastro prodotto in atti>>;

6

affidatogli, e che l’attività del medesimo produce in capo

b)

col secondo, «violazione di cui all’art.360 c. n. 3

e\o 5 c.p.c. in relazione all’art. 2712 c.c. e\o in relazione
all’art. 246 c.p.c. in relazione alla possibilità di provare
l’autenticità della riproduzione meccanica attraverso la prova
testimoniale, nonché all’efficacia probatoria della

l’effettuazione del disconoscimento ed alle sue conseguenze,
per violazione e\o falsa interpretazione di legge
relativamente alle norme ricordate e\o insufficiente e\o
contraddittoria e\o omessa e\o apparente motivazione sul punto
(con riferimento alla Sentenza gravata, ove il Collegio nega
la prova testimoniale sulla paternità della voce incisa sul
nastro prodotto in causa, nonché in relazione all’efficacia
probatoria che il Collegio attribuisce alla cassetta ed alla
sua trascrizione: pag 11 Sentenza).»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Il ricorrente chiede che venga affermato il principio
per cui in relazione all’art. 2712 c.c. e\o in relazione
all’art. 246 c.p.c. sussista la possibilità di provare
l’autenticità della riproduzione meccanica disconosciuta
attraverso la prova testimoniale del suo autore, e che la
riproduzione stessa ha efficacia probatoria se non
tempestivamente disconosciuta, e che il disconoscimento
risulta tardivo se effettuato oltre la prima difesa utile
successiva alla sua produzione, nonché la circostanza che il

7

riproduzione stessa, nonché in relazione al modo e tempo per

Giudice non può aprioristicamente escludere l’ammissibilità di
un teste per presunta incapacità senza specifica e tempestiva
contestazione, infine pronunciandosi sull’insussistenza
dell’immedesimazione organica del dipendente con funzioni di
liquidatore con la Compagnia di assicurazioni, con riferimento

testimoniare sulla paternità della voce incisa sul nastro e
che tale testimonianza rende la registrazione una prova,
dimostrandone la provenienza nonché che Unipol è decaduta
dalla facoltà di disconoscere la registrazione e – ove non
decaduta – non abbia operato alcun valido ed efficace
disconoscimento della registrazione stessa, con la conseguenza
che il Giudice deve valutare la prova costituita dalla
registrazione, al fine di decidere il processo»;
c) con il terzo, «violazione di cui all’art. 360 c. l n.
3 e\o 5 c.p.c. in relazione all’art. 3 DL 857\76, per
violazione e\o falsa interpretazione di legge relativamente
alle norme ricordate e\o insufficiente e\o contraddittoria e\o
omessa e\o apparente motivazione sul punto (con riferimento
alla Sentenza gravata pagg. 13\1_4, ove il Collegio nega
l’operatività della norma sull’apodittico assunto della
mancanza di prova dell’invio della racc. ex art. 22 LAO)».
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Il ricorrente chiede che venga affermato il principio
per cui in relazione all’art. 3 DL 857\76, una volta
«i

8

al caso concreto affermando che il dott. Peirolo può

effettuata un’offerta da parte della Compagnia, essa sia
obbligata al pagamento di quanto offerto, indipendentemente da
un’accettazione del danneggiato, anche se non vi sia la
formale messa in mora ex art.22 l. 990\69, avendo con
l’offerta l’assicurazione dimostrato di poter addivenire

a conoscenza del sinistro stesso, con riferimento al caso
concreto affermando che

UNIPOL,

per il solo effetto

dell’offerta delle somme di denaro per cui oggi è causa —
indipendentemente dall’avvenuta accettazione delle stesse da
parte del dott.A.A. — sia obbligata al pagamento di quanto
offerto, dato atto che

UNIPOL —

prima di offrire quanto

oggetto della causa — ebbe ad erogare la somma di E. 5.491,00,
ed ebbe a far effettuare una perizia sul veicolo sinistrato
(doc. 2 di prime cure) dimostrando quindi di essere stata
posta in condizione di poter compiutamente definire il
sinistro occorso al Dott. A.A.»;
d)

con il quarto, «violazione di cui all’art.360 c. l n.

3 e\o 5 c.p.c. in relazione all’art. 210 c.p.c. e\o in
relazione all’art. 1967 c.c. in relazione alla mancata
ammissione dell’ordinanza di esibizione del fascicolo del
sinistro, in possesso di UNIPOL, in relazione alla possibilità
di provare documentalmente la transazione, per violazione e\o
falsa interpretazione di legge relativamente alle norme
ricordate e\o insufficiente e\o contraddittoria e\o omessa e\o

9

ugualmente ad una congrua valutazione del sinistro e di essere

apparente motivazione sul punto con riferimento alla Sentenza
gravata pag. 14, ove il Collegio nega la sussistenza della
transazione per mancanza di prova scritta; in relazione alla
pag. 11 Sentenza dove il Collegio nega le istanze istruttorie,
in particolare l’istanza di esibizione del fascicolo (istanza

Il motivo si conclude con il seguente quesito di
diritto:
«Il ricorrente chiede che venga affermato il principio
per cui in relazione all’art. 1967 c.c. e\o in relazione
all’art. 210 c.p.c. sia possibile la prova della transazione
attraverso la richiesta di esibizione di documenti e\o
attraverso la produzione della registrazione e\o della sua
trascrizione, contenente la transazione stessa e che pertanto
sia rilevante ed importante la richiesta istruttoria di
esibizione formulata dal soggetto che tale transazione intende
provare, 3 DL 857\76, una volta effettuata un’offerta da parte
della Compagnia, con riferimento al caso concreto affermando
che il rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
da parte del Collegio è erronea e\o infondata e\o
apparentemente e\o falsamente motivata e\o immotivata e che qualora il negozio sia da interpretarsi come transazione – il
dott. A.A. ben può provare la stessa attraverso la
produzione della cassetta e\o della trascrizione nonché
attraverso l’ordinanza di esibizione»;

10

C\3 di conclusione di parte appellante)».

e) con il quinto, «violazione di cui all’art. 360 c. 1 n.
4 c.p.c. in relazione all’art.

112 c.p.c. in relazione

all’omesso esame dell’istanza di emissione di ordinanza di
esibizione del fascicolo del sinistro, in possesso di Unipol,
in relazione alla possibilità di provare documentalmente la

con conseguente nullità della Sentenza e\o del Processo
d’Appello.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Il ricorrente chiede che venga affermato il principio
per cui in relazione all’art.360 c. l n. 4 c.p.c. e\o in
relazione all’art.112 c.p.c.. la Sentenza e\o il procedimento
d’Appello è nullo se il Collegio non ha esaminato una
richiesta istruttoria determinante ai fini del decidere, con
riferimento al caso concreto affermando che l’omessa pronuncia
del Collegio sull’istanza di esibizione ritualmente e
regolarmente formulata dal ricorrente Dott. A.A., ha viziato
di nullità la sentenza e\o il procedimento d’Appello»;
f) con il sesto, «violazione di cui all’art.360 c.1 n. 3
e\o 5 c.p.c. in relazione all’art. 1988 c.c. e\o in relazione
all’art. 3 DL 857\76, e\o in relazione all’art.1208 c.c., in
relazione alla ritenuta insussistenza di un’offerta da parte
del liquidatore, per violazione e\o falsa interpretazione di
legge relativamente alle norme ricordate e\o insufficiente e\o
contraddittoria e\o omessa e\o apparente e\o erronea

11

transazione (istanza C\3 di conclusioni di parte appellante),

motivazione sul punto con riferimento alla Sentenza gravata
pag.14 e 15 ove il Collegio nega la sussistenza della promessa
e\o offerta per aver il dott. Peirolo solamente affrontato una
trattativa, per non aver la Compagnia riconosciuto una
responsabilità nel sinistro, per non aver la Compagnia

del fermo macchina, e per non aver il dott.A.A.accettato le
somme offerte.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Il ricorrente chiede che venga affermato il principio,
con riferimento al caso concreto, per cui in relazione
all’art.1988 c.c. e\o in relazione all’art. 3 D1 857\76 e\o ex
art. 1208 c.c. il liquidatore di UNIPOL dott.Peirolo aveva
fatto una promessa e\o offerta valida ed efficace al
dott.A.A., contenente tutti gli elementi atti a far ritenere
la stessa completa (quantificazione delle spese mediche;
quantificazione del fermo macchina, quantificazione della
percentuale di responsabilità, valutazione degli elementi in
fatto ed in diritto del sinistro —

id est

valutazione

dell’avvenuto annullamento delle contestazioni —, accettazione
della stessa da parte del danneggiato, con pretesa di non
operare la riduzione dell’IVA, benché l’offerta — nel caso di
specie — fosse valida e vincolante anche in caso di rifiuto
del danneggiato, giusto l’art. 3 c. 7 Dl. 857\76 —), e che
tale offerta fosse vincolante per UNIPOL, nonché foriera dell’

12

quantificato l’importo delle spese mediche, nonché l’importo

obbligo di adempimento da parte della stessa, con la
conseguenza che, sul punto la motivazione della Corte
Territoriale è erronea e\o infondata e\o apparentemente e\o
falsamente motivata e che — qualora il negozio sia da
interpretarsi come promessa e\o offerta, il dott. A.A. ben

come dovuto, non limitandosi la stessa ad una semplice
trattativa»;
g)

con il settimo, «violazione di cui all’art. 360 c. l

n. 3 e\o 5 c.p.c. in relazione all’art. 1224 c.c. e\o in
relazione all’art. 3 DL 857\76, per violazione e\o falsa
interpretazione di legge relativamente alle norme ricordate
e\o insufficiente e\o contraddittoria e\o omessa e\o apparente
e\o erronea motivazione sul punto con riferimento alla
Sentenza gravata pag.11 ove il Collegio afferma, in relazione
alla richiesta dei danni ulteriori da parte dell’appellante,
che gli stessi sarebbero inammissibili.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Il ricorrente chiede che venga affermato il principio,
per cui in relazione all’art.1224 c.c., la Compagnia
Assicuratrice, che non ha ottemperato all’obbligo di erogare
le somme offerte entro i termini di cui all’art. 3 DL 857\76,
è tenuta a risarcire il maggior danno derivante dalla mora
colpevole (cd.

N’ala gesti° impropria) al danneggiato, e che

tale voce di danno non trae origine dalla dinamica del

13

può e deve ottenere il pagamento di quanto da UNIPOL affermato

sinistro (e dalle somme offerte) bensì dalle conseguenze
sfavorevoli che il protrarsi del ritardo fa gravare sul
danneggiato, affermando nel caso concreto che la Corte
Territoriale ha travisato e\o errato nell’interpretare
l’inammissibilità della domanda siccome formulata dall’attore

UNIPOL, con la conseguenza che, nel caso concreto, UNIPOL, non
avendo ottemperato al disposto di cui all’art. 3 DL 857\76 in
ordine al tempo e modo di pagamento di quanto offerto e\o
promesso e\o transatto, relativamente al sinistro occorso al
Dottor A.A., è tenuta al pagamento dei danni ex art.1224
c.c. ulteriori e differenti rispetto a quelli oggetto
dell’offerta e\o promessa e\o transazione non adempiuta,
aventi origine proprio dalla mancata ottemperanza, nei termini
di legge, all’erogazione delle somme siccome dovute, sicché
sul punto la motivazione è erronea e\o infondata e\o
apparentemente e\o falsamente motivata e che il Dott. A.A.
ben può e deve ottenere il risarcimento ulteriore petito”;
h)

con l’ottavo, «violazione di cui all’art. 360 c. l n.

3 e\o 5 c.p.c. in relazione all’art. 244 c.p.c. e\o 245 c.p.c.
in relazione alla mancata ammissione da parte del Collegio
delle prove testimoniali non ammesse in Primo Grado, in
relazione alla ritenuta loro genericità ed irrilevanza, per
violazione e\o falsa interpretazione di legge relativamente
alle norme ricordate e\o insufficiente e\o contraddittoria e\o

14

in punto danni ulteriori rispetto alle somme offerte da

omessa e\o apparente e\o erronea motivazione sul punto con
riferimento alla Sentenza gravata pag.11 (righe 10\24); pag.12
righe l e 2.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Il ricorrente chiede che venga affermato il principio

all’art. 245 c.p.c. sussistano le condizioni per ammettere le
capitolazioni probatorie richieste con l’atto d’appello, con
l’escussione dei relativi testi, non sussistendo, in ordine
alle medesime, le ventilate condizioni di inammissibilità e\o
irrilevanza, ma essendo le medesime necessarie e rilevanti per
la prova dei fatti sottesi alle domande, con riferimento al
caso concreto affermando che il dott. Peirolo può testimoniare
sul contenuto dell’offerta e\o promessa nonché sull’ammontare
delle spese legali, nonché che il sig. Morellato ed il geom.
Margarini possono testimoniare sulle modalità e tempistica di
effettuazione della perizia e sul rifiuto di consegnare la
vettura senza il preventivo saldo del deposito, in quanto
circostanze importanti e decisive ai fini della determinazione
dell’an e del quantum delle domande»;
i) con il nono, «violazione di cui all’art. 360 c. l n. 4
c.p.c. in relazione all’art. 23 1. 273\2002 e\o in relazione
all’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e\o in relazione
all’art.112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia da parte
del Collegio sulla domanda di declaratoria di illiceità del

15

per cui in relazione all’art. 244 c.c. e\o in relazione

rifiuto di pagamento dell’IVA sulla riparazione in assenza di
fattura con riferimento alla Sentenza gravata pag. 2, con
conseguente nullità della sentenza e\o del procedimento di
appello».
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

per cui in relazione all’art. 360 c.1 n. 4 c.p.c. e\o in
relazione all’art.112 c.p.c., la Sentenza e\o il procedimento
d’Appello è nullo se il Collegio non ha esaminato una domanda
introdotta legittimamente con l’atto introduttivo, con
riferimento al caso concreto affermando che l’omessa pronuncia
del Collegio sulla richiesta di pronunciamento in ordine
all’illegittimità della condotta del Dott. Peirolo
relativamente alle modalità di erogazione degli importi
correlativi all’ammontare dell’IVA sulle riparazioni, per
contrarietà all’art. 23 l. 273\02 allora vigente, regolarmente
formulata dal ricorrente Dott. A.A., ha viziato di nullità
la sentenza e\o il procedimento d’Appello».
2.

I

motivi sono inammissibili in quanto nella

formulazione del quesito i ricorrenti non si sono attenuti ai
criteri più volte espressi da questa Corte.
Il quesito di diritto di cui all’art. 366

bis

c.p.c.

deve infatti compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli
elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la
sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal

16

«Il ricorrente chiede che venga affermato il principio

quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso
del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
È, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di
diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e
semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la

luglio 2008, n. 19769).
Nel caso in esame non risulta indicata quale sia la
regula iuris

(in ipotesi errata) applicata dal giudice di

merito e quale la diversa regola (in ipotesi corretta) nel cui
ambito applicativo la fattispecie si sarebbe dovuta sussumere,
risolvendosi invece i quesiti in generiche istanze di
decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata
in ciascun motivo, nella presupposta fondatezza degli assunti
anche fattuali dello stesso ricorrente.
Quanto ai pretesi vizi motivazionali, mancano i relativi
momenti di sintesi o quesiti di fatto, che la consolidata
giurisprudenza di questa Corte ha più volte detto necessari
nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c.
Va peraltro osservato che, anche da quanto dallo stesso
ricorrente affermato (alle pagine 52-54 del ricorso), risulta
assolutamente evidente come il liquidatore di Unipol avesse
fatto una proposta di definizione transattiva e non già una
promessa di pagamento.

17

violazione di una determinata disposizione di legge (Cass., 17

La proposta non fu accettata in relazione al perdurante
dissenso sul rimborso dell’IVA (“io l’IVA la voglio pagata”:
pag. 53 del ricorso). Non essendo intervenuto alcun accordo
transattivo e difettando una promessa di pagamento, mancavano
dunque entrambi i presupposti sui quali l’attore, attuale

creditoria.
Né è ipotizzabile in

iure

che l’accettazione di una

proposta di definizione transattiva globale possa essere
riferita solo a parte della proposta, per l’ovvia ragione che
l’incontro delle volontà non si realizza e dunque il contratto
non si conclude a mezzo di un’accettazione parziale.
3.- Il ricorso è dunque respinto, con la conseguente
condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione
in favore di Unipol.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle
spese, che liquida in C 3.200,00 di cui C 3.000,00 per
compensi, oltre agli accessori di legge.
Roma, 21 marzo 2014
Il Consigliere estensore

Furazionariu
FrencemAl CATAyAIN
DEPOSITATO IN CANC.EL 1A

2 9 MAG. 20

ricorrente, aveva alternativamente basato la propria pretesa

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Si attesta la registrazione presso

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