Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12047 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12047
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
SENTENZA sul ricorso 5211-2005 proposto da:
D.S.P. CF. (OMISSIS) rappresentato e difeso da
se medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI
42, presso lo studio dell’avvocato CAUTI ANTONIO;
– ricorrente –
contro
M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA
RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAGISTRELLI MARINA;
– controricorrente –
e contro
M.I., M.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1526/2004 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata
il 22/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.G., I. e G. proponevano, con atto del 2003, opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall’avv. D.S.P., a titolo di compenso per l’attività professionale da quest’ultimo prestata a loro favore in un procedimento civile assumendo che l’importo in ordine a cui era stato indicato il valore della controversia era da ritenersi eccessivo e che quindi l’ulteriore, rispetto a quanto già versato, importo richiesto pari a Euro 5.692, 62, oltre accessoria non risultava dovuto.
L’adito tribunale di Ancona, in composizione monocratica, con sentenza in data 29.11/22.12.2004, accoglieva l’opposizione e regolava le spese, osservando che la decisione sulle spese stesse era stata assunta anche in ragione del fatto che da parte del legale era stata proposta una domanda riconvenzionale ampiamente prescritta, cosa questa che aveva contribuito ad integrare il valore della controversia in maniera sostanzialmente artificiosa.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo l’avv. D.S.; resistono con unico controricorso i M..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato in via preliminare che avverso la impugnata sentenza del tribunale di Ancona, il ricorrente ha dichiarato di aver proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..
Peraltro, con assoluta incoerenza, l’unico motivo in cui il ricorso si articola, è intestato a “omessa, insufficiente e carente motivazione – illogicità manifesta e contraddittorietà; ora, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, cui si presta convinta adesione, il vizio di motivazione costituisce violazione di legge denunciabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., solo ove si traduca in mancanza della motivazione ovvero nella radicale inidoneità della stessa ad esprimere la ratio decidendi, così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un elemento essenziale (v. Cass. SS. UU. nn 319 del 12.6.1999; 5888 del 16.5.1992, 2754 del 1993 e molte altre).
Nel caso che ne occupa, la motivazione sulla cui base l’opposizione è stata accolta risulta ampiamente sviluppata ed è aderente ai fatti di causa, cosa questa che ne esclude l’omissione o la mera apparenza, atteso che in base ad una compiuta lettura dell’evolversi della vicenda, coerente con l’effettivo svolgersi della controversia, la sentenza impugnata perviene ad una soluzione della stessa in applicazione di una convinzione che trova argomento (se corretto o meno, ai limitati fini che ne interessano in relazione al profilo in esame, non rileva) nell’effettivo atteggiarsi dei fatti di causa.
In ragione di tanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed ogni altro eventuale profilo di inammissibilità risulta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui C. 1.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010