Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12047 del 13/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29077/2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 662/19/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.M., in qualità di socio e di liquidatore della Global Project s.r.l. (cessata il (OMISSIS)) nonchè in proprio, propone ricorso, su unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ne aveva rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 33, comma 3 e della L. n. 448 del 2001, art. 76, in relazione all’atto di acquisto del 22.7.2004, perchè entro il termine di cinque anni dal trasferimento di terreni in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati non era stato provveduto all’utilizzazione edificatoria dell’area.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo, il ricorrente censura la Commissione Tributaria Regionale del Veneto per avere violato o falsamente applicato della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, nonchè della L. n. 448 del 2001, art. 76, laddove aveva ritenuto che la sola esecuzione delle opere di urbanizzazione seppure ingenti, eseguite dalla Global Project s.r.l. (prima della sua cancellazione avvenuta il (OMISSIS) in pendenza del termine quinquennale), non costituisse “effettivo inizio dei lavori”.

2.La censura è infondata. Sulla specifica questione questa Corte si è, infatti, già pronunciata (cfr. Cass. n. 25435/2015) rilevando che la ratio legis sottesa alla norma agevolativa in esame –

l’incentivazione dell’edificazione in terreni compresi in un piano urbanistico particolareggiato (analogamente a quanto disposto della L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14 e prevedeva “il beneficio dell’imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell’imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili”,….

purchè la costruzione fosse iniziata ed ultimata entro un dato termine) – induce a ritenere che l’attività richiesta per fruire dei benefici in questione non possa essere limitata alla realizzazione delle sole opere di urbanizzazione – quand’anche oggetto di convenzione di lottizzazione, bensì vada estesa alla costruzione di un edificio, e cioè che l’intervento si concretizzi nella realizzazione di nuova costruzione.

3. La sentenza impugnata è conforme a tali principi per cui il ricorso va rigettato.

4. Non vi è pronuncia sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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