Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12046 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16620-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CLELIA SCIOSCIA;

– ricorrente –

contro

D.C.D., D.C.C., FALLIMENTO (OMISSIS) SNC

(OMISSIS), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROBERTO FISCON;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PADOVA, depositato il

27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Cons. Rel. Dott.ssa PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La signora A.S. propone ricorso avverso il provvedimento con cui il giudice delegato presso il Tribunale di Padova ha rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 36, dalla stessa proposto contro il recesso del curatore dal contratto preliminare di compravendita del (OMISSIS) (avente ad oggetto un immobile destinato a costituire la sua abitazione principale) sul rilievo assorbente della inapplicabilità della L. Fall., art. 72, comma 8, laddove si tratti, come nella specie, di un immobile da costruire, per il quale la L. Fall., art. 72 bis, mantiene ferma la facoltà di recesso del curatore.

2. La curatela intimata ha resistito con controricorso.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. La ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 72, comma 8, “ovvero omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a detto punto decisivo della controversia”.

5. Il ricorso è radicalmente inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento del giudice delegato privo del requisito della definitività, prima ancora che di quello della decisorietà, potendo essere impugnato dinanzi al tribunale (L. Fall., art. 36, comma 2).

6. Secondo il costante orientamento di questa Corte, invero, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, il provvedimento che abbia natura ordinatoria e non decisoria – come quello volto a regolare l’esercizio di poteri gestori del curatore – e sia privo del requisito della definitività – come quando la scelta gestoria sia suscettibile di modificazione, salva l’eventuale maturazione medio tempore di diritti incompatibili di terzi (ex multis, da ultimo, Cass. 17835/2019 con riguardo a decreto del tribunale sul reclamo L. Fall., ex art. 26, contro il provvedimento, emesso dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, di autorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più beni dell’attivo fallimentare, L. Fall., ex art. 104 ter, comma 8; conf. Cass. 5447/2019, con riguardo al decreto adottato dal tribunale in sede di reclamo avverso la decisione del giudice delegato avente ad oggetto l’esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento e delle funzioni di direzione della procedura fallimentare, e non la soluzione di controversie su diritti; cfr. Cass. 11217/2018, 11711/2018, 1240/2013, 8870/2012, 24019/2010).

7. Segue la condanna alle spese. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 23535/2019).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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