Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12046 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.E., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. AMBROSIO Giuseppe e Carlo

Martuccelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Piazzale don Giovanni Minzoni, n. 9;

– ricorrente –

contro

L.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv. ALPA Guido e

Giuseppe Conte, elettivamente domiciliato presso il loro studio in

Roma, Piazza Benedetto Cairoli, n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3510 depositata

in data 9 settembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Carlo Martuccelli e Giuseppe Conte;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione del

processo per intervenuta rinunzia.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza del 18 luglio 2005 il Tribunale di Roma, giudicando sulle domande proposte da L.E. nei confronti di L.A. e su quella riconvenzionale svolta dal convenuto, respingendo la domanda principale svolta dalla attrice nel giudizio RG 27518 del 2000, dichiarava l’autenticità dei testamenti olografi redatti da L.F. rispettivamente in data 18 febbraio 1987 e 26 marzo 1989, dichiarava inammissibile le ulteriori domande proposte dalla stessa attrice nel giudizio RG 32661 del 2002 in quanto precluse, respingeva la domanda riconvenzionale del convenuto tendente ad ottenere il risarcimento del danno e condannava la parte attrice alle spese di lite;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3510 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 settembre 2008, ha respinto sia il gravame principale di L.E., sia il gravame incidentale di L.A., confermando l’impugnata sentenza e compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello L. E. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 dicembre 2008, sulla base di tre motivi;

che l’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con atto depositato il 1 febbraio 2010 gli Avv. Carlo Martuccelli e Giuseppe Ambrosio – muniti di procura speciale autenticata dalla Dott.ssa Bianca Lopez, notaio in Catanzaro, il 16 novembre 2009 (rep. n. 19640) – hanno rinunciato al ricorso;

che l’atto di rinuncia è stato accettato dal controricorrente e sottoscritto pure dai di lui difensori;

che, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo alla rinuncia aderito la parte controricorrente personalmente;

che sussistono le condizioni (Cass., Sez. 2^, 9 marzo 2007, n. 5587) per ordinare, come richiesto concordemente dalle parti, la cancellazione della trascrizione delle citazioni introduttive.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia;

ordina la cancellazione delle seguenti trascrizioni:

trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro eseguita in data 6 maggio 2003 al n. 8511 del registro generale e al n. 5666 del registro particolare;

trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro eseguita in data 13 dicembre 2005 al n. 26598 del registro generale e al n. 15288 del registro particolare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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