Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12046 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15912/2016 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTALIANA

92, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO PACE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ILARIA DI PUNZIO;

– ricorrente –

contro

A.C. SOLUZIONI SRL, UCI SRL, N.M. GIA’ S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2479/2015 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 16/12/2015, il Tribunale di Tivoli, in accoglimento dell’appello proposto dalla AC Soluzioni s.r.l. e in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la UCI e S.M., in solido tra loro, al pagamento, in favore della società appellante, delle somme alla stessa dovute quale cessionaria del credito risarcitorio vantato, nei confronti delle convenute, da A.C.;

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come il giudice di primo grado non avesse tenuto conto di talune spese sostenute dall’appellante, con la conseguente necessità di includerne il computo negli importi alla stessa dovuti a titolo risa rcitorio;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione A.C. sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso proposto, A.C. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il giudice d’appello omesso di provvedere all’esame della domanda di riforma della sentenza di primo grado spiegata dall’odierno ricorrente;

che il ricorso è inammissibile;

che, al riguardo, trova applicazione, al caso di specie, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi;

che, infatti, ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 19/03/2007, Rv. 596820-01; Sez. 2, Sentenza n. 21226 del 14/10/2010, Rv. 614397-01; Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014, Rv. 631768-01);

che, nel caso di specie, l’odierno ricorrente ha del tutto omesso di adempiere al ridetto onere di compiuta indicazione degli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, all’accertamento dell’inammissibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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