Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12046 del 13/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25186/2014 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIERGIOVANNI MORI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/21/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 24/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.G. ricorre, affidandosi ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, respingendone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo ad atto di compravendita immobiliare.

In particolare, il Giudice di appello, accertato che, a fronte del prezzo dichiarato in atti, era emerso che la contribuente aveva incassato, successivamente alla vendita (dopo poco più di un mese) un assegno di Euro 115.565,82, riteneva che la mera allegazione della B. secondo cui tale assegno “non aveva nulla a che fare con il corrispettivo riscosso” non era idonea a superare la presunzione che anche detta somma costituisse corrispettivo della vendita.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2729 c.c. e del D.P.R. n. 181 del 1986, art. 72, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, laddove la Commissione Regionale da un canto, aveva violato il principio dell’onere della prova, essendo l’Ufficio onerato della prova del maggior valore dell’immobile alienato e, quindi, della causale dell’assegno e dall’altro, non aveva indicato il procedimento logico attraverso il quale era pervenuta al convincimento per cui la causale dell’assegno bancario, in questione, fosse costituita dall’atto di compravendita.

2. La censura è infondata. Rilevato, da subito, che non si ravvisa la dedotta nullità della sentenza laddove il Giudice di appello ha sinteticamente esposto l’iter logico seguito per giungere alla decisione (ovvero all’accertamento che l’importo incassato dalla contribuente, con l’assegno in questione, costituisse parte del corrispettivo della vendita), non paiono sussistenti neppure le dedotte violazioni di legge.

3.Nella specie, nessun illegittima inversione dell’onere probatorio risulta essere stata effettuata, avendo il Giudice di merito accertato che la contribuente, come allegato e provato dall’Amministrazione finanziaria, aveva incassato dall’acquirente dell’immobile, nell’immediatezza della stipulazione, somme di denaro per un importo ben superiore a quello indicato in atto, laddove, di contro, anche per il principio di vicinanza della prova, era onere della contribuente esplicitare e provare l’asserito diverso rapporto sottostante l’emissione e l’incasso del titolo; onere correttamente non ritenuto assolto dal Giudice di merito.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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