Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12046 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 06/05/2021), n.12046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3375/2019 proposto da:

D.M.D., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO DI STAZIO;

– ricorrente –

contro

ASL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

GUGLIELMO ARA e AMALIA CARRARA;

ASL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUIRINO VISCONTI 11, presso

lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO, rapi e difesa

dall’avvocato MASSIMO GENTILE;

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell’avvocato LORENZO MAZZE,

che la rappresenta e difende;

GENERALI ITALIA S.P.A. (conferitaria del ramo d’azienda di

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

53, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RUSSO, che la rappresenta

e difende;

e contro

INA ASSITALIA S.P.A., CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. A R.L.,

FONDIARIA SAI S.P.A., REALE MUTUA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI S.P.A.,

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., ALLIANZ S.P.A., A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1500/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

25/03/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO DI STAZIO;

udito l’Avvocato CLAUDIO RUSSO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.M.D., trasportato, a seguito dell’incidente occorsogli il 15 agosto 2001; dapprima presso il pronto soccorso dell’ospedale (OMISSIS) (costituente distretto dell’Asl (OMISSIS)) con diagnosi di “ferita escoriata coscia destra”, (e, stante il persistere dei dolori, recatosi presso l’Asl (OMISSIS);

– P.O. Centro traumatologico ortopedico – C.T.O., ove era confermata la medesima diagnosi), si sottopose, presso il (OMISSIS), in data 21 gennaio 2003, ad intervento chirurgico di asportazione dei “corpi estranei”, ossia dei frammenti di Vetro che avevano permeato i tessuti della coscia destra.

Persistendo, tuttavia, i dolori, un nuovo esame radiografico ed ecografia), eseguito, nel 2007, presso l’Asl (OMISSIS) – C.T.O., diede conto della presenza di ulteriore frammento di vetro non rimosso.

Sicchè, con atto di citazione del settembre 2008, il D.M. convenne, dinanzi al Tribunale di Napoli, l’Asl (OMISSIS), l’Asl (OMISSIS) e l’A.O.R.N. (OMISSIS), nonchè il Dott. A.M., per la condanna al risarcimento dei danni sofferti in ragione delle “errate cure ricevute, quale vittima di sinistro stradale”.

1.1. – Si costituirono in giudizio i convenuti, i quali conclusero per il rigetto della domanda attorea. Il (OMISSIS), comunque, chiese, ed ottenne, la chiamata in causa, a titolo di garanzia, delle compagnie assicuratrici garanti pro quota Cattolica di Assicurazioni S. Coop. a r.l. (20%); Fondiaria Sai S.p.A. (12%), Società Reale Mutua di assicurazioni (20%), Navale assicurazioni S.p.A. (poi incorporata da Unipol Ass.ni S.p.A.) (8%) e Ina Assitalia cedente portafoglio assicurativo ad Assicurazioni Generali S.p.A. (poi Generali Italia S.p.A.) (40%). Anche l’Asl (OMISSIS) chiese, ed ottenne, la chiamata in causa, a titolo di garanzia, di Allianz S.p.A..

1.2. – Le costituite compagnie assicuratrici conclusero per il rigetto della richiesta di manleva, per esser stata la domanda risarcitoria svolta nel settembre 2008, là dove il termine di efficacia della copertura assicurativa, con decorrenza dal 30 settembre 2001, era spirato in data 27 aprile 2003, ai sensi dell’art. 8 del contratto, che stabilisce: “L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del, periodo di efficacia dell’assicurazione stessa”, ossia presentate dal 30 settembre 2001 al 27 aprile 2003.

1.3. – Il Tribunale, espletata C.T.U. medico-legale, e disposta escussione testimoniale, condannò le strutture sanitarie (con esclusione del Dott. D.M.) al risarcimento dei danni sofferti dal D.M., liquidati in Euro 7.689,77, nella misura del 50% in capo all’Asl (OMISSIS), e del 25% in capo all’Asl (OMISSIS) e al (OMISSIS), e dichiarò tenute le compagnie assicuratrici del (OMISSIS) e dell’Asl (OMISSIS) a tenere indenni i convenuti garantiti, sulla scorta del rilievo della nullità della clausola “claims made”, di cui all’art. 8 del contratto di assicurazione.

2. – Avverso tale decisione interponevano gravame le compagnie assicuratrici, chiedendo dichiararsi l’inoperatività, inter partes, della polizza assicurativa, in ragione della validità, della clausola claims made, erroneamente ritenuta nulla in primo grado.

2.1.: Si Si costituivano in giudizio gli appellati, ad eccezione di A.M., dichiarato contumace.

In particolare, il D.M. svolgeva appello incidentale avverso sia il capo di sentenza di rigetto della domanda risarcitoria con riguardo al profilo della personalizzazione del danno non patrimoniale e di quello derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica, avuto riguardo all’espletata attività di fabbro; sia avverso il capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese processuali.

2.2. – La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 29 marzo 2018, in accoglimento dell’impugnazione principale, ritenendo valida la clausola “clairns made”, rigettava la domanda di garanzia avanzata dall’A.O.R.N. (OMISSIS) nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici (Cattolica di Assicurazioni S. Coop. a r.1., Fondiaria Sai S.p.A., Reale Mutua Società di assicurazioni, Unipol Ass.ni, Ina Assitalia e Assicurazioni Generali S.p.A.) e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del D.M., condannava e convenute strutture sanitarie al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 374,55 per spese vive.

2.2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, quanto all’appello incidentale del D.M., dichiarava l’inammissibilità del motivo concernente il quantum debeatur dell’azione risarcitoria, avendo l’attore, a fronte della liquidazione del Tribunale del danno biologico e morale, insistito “per il riconoscimento delle ulteriori voci di danno (esistenziale e da lucro cessante) con argomentazioni generiche ed affermazioni apodittiche, non supportate da obiettivi riscontri probatori e comunque inidonee a far pervenire il Collegio ad una differente determinazione rispetto a quella operata dal Tribunale”.

Quanto poi alla pretesa di liquidazione del danno da lucro cessante, il giudice di secondo grado osservava che “non vi (erano) elementi, certi per porre il temporaneo arresto lavorativo del D.M. con le lesioni subite, dal momento che il C.T.U. ha concluso per la sussistenza di una mera difficoltà di grado medio – lieve nell’espletamento continuativo di attività di notevole dispendio energetico coinvolgenti gli arti inferiori”. 3. – Ricorre per la cassazione di tale sentenza D.M.D., con ricorso affidato a due motivi.

Resistono con distinti controricorsi l’Asl (OMISSIS), l’Asi (OMISSIS), l’A.O.R.N. (OMISSIS) e Generali Italia S.p.A. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Ina Assitalia S.p.A., Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l., Fondiaria Sai S.p.A., Reale Mutua Società di Assicurazioni S.p.A., Unipol Assicurazioni Allianz S.p.A. e A.M..

Il ricorrente ha dichiarato in udienza di aver depositato “la memoria con deposito telematica non ancora attivo” (così il relativo verbale).

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il controricorso, della Generali Italia S.p.A. in quanto tardivamente notificato rispetto al termine stabilito dall’art. 370 c.p.c.: il ricorso del D.M., infatti, è stato notificato alla Assicurazioni generali S.p.A. (di cui la Generali è conferitaria del ramo d’azienda), a mezzo PEC, l’11 gennaio 2019, mentre il controricorso anzidetto è stato spedito per la notifica il 29 marzo 2019.

1.1. – Ancora preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c., depositata telematicamente dal ricorrente a mezzo dell’infrastruttura tecnologica servente per ilò processo civile tetematico di legittimità (c.d. PCT di Cassazione) e dò prima ancora che, in forza di decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia adottato ai sensi del D.L. n. 34 del 2020, art. 221, comma 5, (convertito nella L. n. 77 del 2020), detto deposito, seppure in via solo facoltativa, avesse valore legale, in ragione dell’efficacia ad esso ascritta in conseguenza della definitiva validazione tecnica dell’infrastruttura stessa; momento iniziale di efficacia, questo, fissato al 31 marzo 2021 dallo stesso menzionato decreto direttoriale, emanato il 27 gennaio 2021.

Dunque, il ricorrente, per il deposito della memoria, non “solo non si è avvalso delle forme ordinarie (deposito in forma analogica ai, sensi dell’art. 378 c.p.c.) o, comunque (non essendo nella specie applicabile la disposizione del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito nella L. n. 176 del 2020, avendo le parti chiesto la trattazione in udienza pubblica; ma, in ogni caso, non essendo avvenuto il deposito della memoria nelle forme indicate da detta norma), di quelle indicate dal “Protocollo per la digitalizzazione degli attinei processi, civili davanti alla Corte di cassazione” sottoscritto il 27 ottobre 2020 dalla Corte di cassazione, dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, dal Consiglio Nazionale Forense, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e dall’Organismo Congressuale Forense (il cui art. 5 bis consente il deposito delle memorie con invio à mezzo PEC sia all’indirizzo, previamente individuato, della cancelleria della Corte di cassazione, sia all’indirizzo, risultante da REGINDE, della controparte costituita), ma ha utilizzato una modalità di deposito non avente valore legale e, comunque, tale da non aver consentito, in mancanza di una infrastruttura tecnologica idonea all’esercizio al momento dell’effettuato deposito, il contatto effettivo tra depositante, ufficio giudiziario (giudice) e controparte processuale, così da aver, quindi, reso impossibile anche il raggiungimento dello scopo cui l’atto era destinato (art. 156 c.p.c., comma 3).

1.2. – Sempre in via preliminare, va rilevato che, la resistente A.O.R.N. (OMISSIS), a p. 38 del controricorso, ha assunto, in relazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, che l’ente dovrà essere, tenuto in manleva da questultima, da ogni possibile circostanza negativa scaturente dal giudizio de quo”.

L’assunto della controricorrente struttura sanitaria si esaurisce, quindi, in quella frase, la quale non viene a concretare reale ed effettiva un’impugnazione del capo della sentenza di appello sul rigetto della domanda di manleva, giacchè carente del tutto sia di una parte argomentativa (ossia la declinazione di motivi ex art. 360 c.p.c.), sia di una parte volitiva (cioè la richiesta di cassazione, così come emerge anche dalle conclusioni rassegnate: p. 39 controricorso). Sussiste, pertanto, giudicato (interno, rilevabile d’ufficio: tra le molte, Cass., 15 maggio 2018, n. 11754), a seguito della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1500/2018, sulla inoperatività della polizza assicurativa in favore della A.O.R.N. (OMISSIS).

2. – Con il primo mezzo, contenente plurime censure, è denunciata, aì sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 348-61s c.p.c., per aver la Corte d’AppellO, senza chiarire se si trattasse di inammissibilità resa ai sensi dell’art. 342 c.p.c. ovvero dell’art. 348-bis c.p.c., dichiarato inammissibile il capo di domanda relativo al quantum di liquidazione delle “ulteriori” voci di danno esistenziale e di lesione dell’invalidità specifica, le quali, invero, “avrebbero dovuto essere valutate sulla base della documentazione medica in atti e delle risultanze istruttorie e di istruzione probatoria con più incidente personalizzazione alla vicenda dedotta in, giudizio”.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente rilevato che l’appello era finalizzato al riconoscimento di ulteriori voci di danno, non considerando l’unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, i cui “riscontri obiettivi sono rinvenibili nella prodotta documentazione in primo grado”, della quale – e in particolare di quella medica prodotta nel giudizio di appello, in data 4 dicembre 2017 (referti “attestanti la permanenza nei tessuti di, frammenti di vetro ma oramai migrati tanto a fondo nei tessuti muscolari nel tempo da non poter più essere chirurgicamente estratti”) – il giudice di appello non avrebbe tenuto conto.

Infine, la Corte territoriale avrebbe errato nel negare il riconoscimento del danno da invalidità specifica, avendo il c.t.u. rilevato, in primo grado, che “per quel che attiene l’attività di fabbro sicuramente la stazione eretta per un tempo superiore a mezz’ora incideva ed, incide in maniera significativa sull’attività di fabbro”, ponendosi, “le dichiarazioni dei testi rese in giudizio di primo grado anche a Supporto dell’incidenza sulla capacità lavorativa e quindi riportate in comparsa di costituzione e risposta”.

2.1. – Il motivo e inammissibile.

Il rilievo di inammissibilità dello specifico motivo di appello, incidentale del Di Mero vertente sul quantum debeatur – nel quadro delle dedotte questioni concernenti la mancata personalizzazione del danno, non patrimoniale, patito e sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica – si fonda sul rilievo di genericità delle doglianze proposte, in quanto caratterizzato da “argomentazioni generiche ed affermazioni apodittiche, non supportate da obiettivi riscontri probatori” (pp. 7-8 della sentenza impugnata): Sicchè, la norma, processuale di riferimento della statuizione rasa dal giudice del gravame con la sentenza impugnata in questa sede è chiaramente da ricondursi all’art. 342 c.p.c., là dove è non affatto pertinente il richiamo del ricorrente alla disposizione di cui all’art. 348 bis c.p.c., che attiene a decisione – da rendersi con ordinanza (art. 348 ter c.p.c.) – su impugnazione che si palesa priva di una “ragionevole probabilità di essere accolta” e che, pertanto, viene chiaramente a limitare il proprio ambito applicativo quello dell’impugnazione manifestamente infondata nel merito” (così Cass., S.U., 2 febbraio 2016, n. 1914).

Giova, inoltre, precisare — in armonia con l’orientamento già assunto da questa Corte (Cass., 10 settembre 2012, n. 15071; Cass., 7 ottobre 2015, n. 20124) – che, sebbene una declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, in violazione dell’art. 342 c.p.c., è legittimamente resa solo allorchè l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, non è inibito al giudice di secondo grado individuare motivi o profili autonomi di doglianza, resecandoli da altri (scrutinabili nel fondo), e ritenerli viziati da generidtà e, dunque, inammissibili in ragione del paradigma legale sopra menzionato, pur dovendo poi calibrare la formula dispositiva, da adottare in base all’esito complessivo dell’esame dell’intero atto di impugnazione (con la precisazione che l’errore su detta formula non integra, comunque, ragione di nullità della sentenza, ma solo irregolarità non incidente sul diritto di difesa).

Ciò, premesso, quando, con il ricorso per cassazione, venga denunciata una violazione dell’art. 342 c.p.c., ih ordine alla specificità dei motivi di appello, il sindacato del giudice di legittimità, in quanto la deduzione attiene ad un error in procedendo, investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione e giudice anche del fatto (Cass., 21 aprile 2016, n. 8069; Cass., 1 dicembre 2020, n. 27368). Con l’ulteriore precisazione che l’esercizio del predetto potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunque farnmissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, in forza dei principi di specificità e localizzazione processuale di cui ll’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e n. 6, (Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., 23 dicembre 2020, n. 29495).

Nella specie, il ricorrente non dà contezza alcuna del contenuto puntuale dei motivi di gravame (nè tantomeno provvede alla relativa localizzazione processuale), mancando altresì di riportare (e localizzare) le allegazioni avanzate, in punto di fatto, circa la pretesa di riconoscimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, richiesti, tali da rendere intelligibile la relativa causa petendi (onere che non è in alcun caso soddisfatto dalla mera indicazioni dei referti medici, che attengono solo alla individuazione delle lesioni patite, rispetto alle quali è stato comunque riconosciuto il danno biologico), nonchè le argomentazioni del giudice di primo grado in, ordine alla reiezione di dette pretese.

Tale carenza strutturale del motivo in esame e ancor più significativa, in quanto il grado di specificità di dette allegazioni, da riproporsi in appello, avrebbero dovuto misurarsi anche in relazione ai principi di diritto che governano la materia nella quale si collocano le pretese risarcitorie avanzate.

Va, difatti, rammentato, sul versante, della personalizzazione del danno, che le circostanze di fatto che ne giustificano il riconoscimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicchè devono essere allegate in modo circostanziato già nell’atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., 18 novembre 2014, n. 24471). In tale prospettiva, quindi, occorre ribadire che l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità è nel senso che il danno biologico, rappresentato dall’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un bareme medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata “menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle “attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le, quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cass. 7 maggio 2018, n. 10912; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27482; Cass., 11 novembre 2019, n. 28988; Cass. 10 novembre 2020, n. 25164).

Ed ancora, quanto al mancato riconoscimento del danno c.d. esistenziale, va evidenziato che, nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale, ossia l’art. 32 Cost., (Cass., 4 novembre 2020, n. 24473). Quanto, poi, alla pretesa concernente il danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, posto l’accertamento di una invalidità, permanente a carico del D.M. del 4% del totale (cfr. p. 7 della sentenza impugnata), non fatto oggetto di alcuna censura, giova evidenziare che il predetto tipo di danno va valutato su base, prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicchè, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra, tra i postumi permanenti di piccola entità, e possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l’an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è – onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perchè esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito (Cass., 15 giugno 2018,, n. 15737).

3. – Con il secondo mezzo e dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., “in merito alla valutazione delle prove”, per aver la Corte d’Appello omesso di valutare la predetta documentazione medica attestante la persistenza, nella coscia destra del D.M., di frammenti di vetro, ormai inamovibili. In particolare, la prova della lesione sarebbe obliterata dalla circostanza per cui “il referto RX del 10/03/2016 e correlato referto medico del 23/06/2016 e documentazione prodotta dalla azienda ospedaliera universitaria di Napoli – Policlinico e quindi da struttura o pubblica e maggiormente efficace alla prova della permanenza della lesione personale”.

3.1. – Il motivo, è inammissibile.

L’inammissibilità deriva sia in ragione relazione al primo motivo, che si estende presente doglianza (là dove, peraltro, non può comunque là documentazione successivamente prodotta nel giudizio di appello – a prescindere dal profilo della relativa ammissibilità di tale produzione ex art. 345 – integrare di per sè il piano delle allegazioni a sostegno della domanda originariamente proposta); sia dal rilievo (anch’esso di per sè assorbente) che il cattivo esercizio, del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza, o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, -“dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., 10 giugno 2016, n. 11892). Difatti, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non “anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Mentre, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio -in assenza ‘di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

4. – Il ricorso va dichiaratò inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come – liquidate in dispositivo, in favore della Asl Napoli i Centro, dell’As1 (OMISSIS), della A.O.R.N. (OMISSIS), nonchè della Generali Italia S.p.A., con compensi riferiti a due fasi (studio e predisposizione controricorso per le prime tre parti; studio e discussione in udienza per la Generali Italia S.p.A., il cui controricorso è stato dichiarato inammissibile). Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento – in favore di ciascuna delle seguenti parti: Asl (OMISSIS), Asl (OMISSIS), A.O.R.N. (OMISSIS) e Generali Italia S.p.A. -, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA