Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12045 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1334/2015 proposto da:

ORTOIMBALLAGGI DI F.M. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

MARINI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSARIO AVVEDUTO,

FABRIZIO DIMARTINO;

– ricorrenti –

contro

FACTORIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso

lo studio dell’avvocato GIAN LUIGI LOY, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO ALBERTO GIOVANARDI;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 10877/2013 del TRIBUNALE di MILANO,

depositata il 29/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Ortoimballaggi di F.M. & C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Factorit, sia contro l’ordinanza del 22 maggio 2014, con cui, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Palermo il 29 luglio 2013, sia contro tale sentenza.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità sotto distinti profili. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso, come indicato nella proposta del relatore, appare manifestamente inammissibile per tardività, giacchè l’ordinanza, come da attestazione della Cancelleria della Corte di Appello di Milano, pervenuta a seguito di richiesta della Cancelleria di questa Corte ed in atti, è emerso che l’ordinanza impugnata è stata comunicata lo stesso giorno del suo deposito, il che palesa che il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione previsto dall’art. 348-ter c.p.c. e riferibile anche ai casi in cui, secondo Cass. sez. un. n. 1914 del 2016, è impugnabile l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

2. Il ricorso contro l’ordinanza, come pure indicato dalla proposta del relatore, sarebbe stato comunque inammissibile, in quanto è stato proposto in una situazione e con doglianze che sono estranee a quelle per cui, secondo Cass. sez. un. n 1914 del 2016, è possibile l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

3. Il Collegio, conseguentemente, rileva che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, art. 13 comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese giudiziali, liquidate in euro seimila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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