Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12044 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. III, 31/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10223-2009 proposto da:

SO. CO. RE SAS (OMISSIS) in persona del suo socio accomandatario

e legale rappresentante E.A., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato

DANIELA TERRACCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CASTELLINI

ANDREA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPIANI MARCO LUCIO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 11/12/2008, depositata il 26/01/2009, R.G.N. 135/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato ANDREA CASTELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La S.a.s. SO.CO.RE. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia depositata 11 26 gennaio 2009, che, per quanto rileva in questa sede, a. nel determinare il risarcimento dovuto a G.M.F., per i danni causatile dai lavori effettuati dalla società, riconosceva – sull’importo dei danni stimati dal C.T.U. all’epoca della relazione peritale – anche gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo “compensazione della perdita di valore della moneta intercorsa nel periodo tra la valutazione dei danni e la loro liquidazione; sulla somma cosi determinata decoreranno interessi legali dalla decisione al saldo”; b. pur rideterminandone l’ammontare in base al decisum, la Corte lasciava interamente a carico della società le spese del primo grado, cosi come poneva interamente a suo carico quelle di secondo grado. Resiste la G. con controricorso, in cui chiede dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso.

2.1.1. Col primo motivo, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2056 c.c. e chiede a questa Corte se, in ipotesi di determinazione del danno da illecito extracontrattuale, attualizzato ad una data successiva alla domanda o al fatto illecito, 1’obbligazione risarcitoria, configurando un debito di valore, resti sottratta al principio nominalistico e vada quantificata dal giudice tenendo conto della sola svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione e non degli interessi legali.

2.1.2 Con il secondo motivo, la società deducendo contraddittorietà della motivazione su fatto decisivo chiede alla Corte se, in ipotesi di valutazione del danno determinato con criteri di attualizzazione sulla quantificata non possano essere riconosciuti interessi legali con decorrenza antecedente alla determinata attualizzazione, ma solo la rivalutazione monetaria dalla data di attualizzazione del danno fino alla data della liquidazione in sentenza.

2.1.3. Le due censure, aventi ad oggetto la medesima statuizione, possono trattarsi congiuntamente. Esse sono fondate. Nella responsabilità per fatto illecito, il danno, se non risarcito immediatamente, deve esserlo con il criterio dell’attualità, in base al principio che la durata del processo non deve andare a scapito dell’attore che ha ragione. L’attualità del risarcimento può essere realizzata anche attraverso il riconoscimento dei cosiddetti interessi compensativi; tuttavia, ove il giudice ricorra a questo criterio, essi non possono essere calcolati sulle somme rivalutate e con decorrenza dalla data dell’illecito: Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712, ribadita, tra le altre, da Cass. 21 maggio 2004 n. 9711 e Cass. 28 luglio 2005 n. 15823). Entro il limite indicato, le tecniche di liquidazione possono essere diverse. Il giudice, così, può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell’entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; oppure, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (così Cass. 5 agosto 2002 n. 11712; 16 novembre 2005 n. 23225), dando conto del metodo in concreto utilizzato (Cass. 26 ottobre 2004, n. 20742; 20 aprile 2007 n. 9515). La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi indicati, perchè, dopo avere proceduto alla liquidazione del danno nell’importo determinato dal c.t.u. all’epoca della perizia (depositata il 16.02.2004), ha maggiorato l’importo di tutti gli interessi legali a far data dal fatto senza distribuirne l’incidenza nel tempo trascorso, con il noto criterio della loro incidenza media. In questi limiti la sentenza impugnata deve essere cassata.

2.3. Con il terzo motivo, la società deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 88 c.p.c., circa la condanna alle spese legali, chiede alla Corte:

2.3. A. se la soccombenza reciproca, determinata da una manifesta sproporzione tra il domandato e l’accertato, non consenta al giudice di porre a carico esclusivo di una delle parti le spese di giudizio;

2.3. B. se l’offerta risareitoria eseguita nel corso di un processo civile non violi l’art. 88 c.p.c. ma possa giustificare l’ipotesi della soccombenza reciproca e giammai quella della soccombenza esclusiva, anche nel caso in cui essa non venga materialmente erogata in quanto non seguita da accettazione o da controproposta.

2.4. Ogni decisione in ordine a tale censura è assorbita a seguito della nuova determinazione sulle spese dell’intero giudizio che dovrà assumersi a seguito dell’accoglimento dei precedenti motivi.

Al riguardo (ed ai fini di detta decisione) si deve ribadire che, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi Cass. 25270/09 e 17145/09, in motivazione; 406/08; 2500 e 10511/01; 12879/99). In particolare, è vero che il decisum è il parametro che deve essere determinante nella liquidazione delle spese (Cass. S.U. n. 19014/07); ma è altrettanto vero che non integra, del resto, il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito pur può tener conto per l’eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (Cass. n. 8532/00).

3. Pertanto, dichiarato assorbito il terzo motivo ed accolti i primi due, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito riconoscendosi sull’importo del risarcimento liquidato nella sentenza impugnata, gli interessi “compensativi” nella misura legale dalla data di deposito della C.T.U. al 28 ottobre 2005 (data della sentenza di primo grado) e sulla somma così determinata gli interessi moratori, sempre in misura legale (già riconosciuti in sede di appello).

Tenuto conto dell’esito della lite, ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio nella misura di un quinto, ponendone i restanti quattro quinti a carico della società ricorrente, per i giudizi di merito sulla base della liquidazione contenuta nella sentenza impugnata e,per il presente giudizio secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, riconosce sull’importo del risarcimento liquidato nella sentenza impugnata, gli interessi legali dalla data di deposito della C.T.U. al 28 ottobre 2005 e, sulla somma così determinata, gli interessi legali fino al saldo. Compensa tre le parti le spese dell’intero giudizio nella misura di un quinto, ponendone i restanti quattro quinti a carico della società ricorrente, determinandoli, per i giudizi di merito, nei quattro quinti delle spese liquidate nella sentenza impugnata e per il presente giudizio in complessivi Euro 850=, di cui Euro 750= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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