Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12044 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4207/2014 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FOGLIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ZANOTTO;

– ricorrente –

contro

BILFINGER BERGER AMBIENTE SRL, BILFINGER BERGER

BAUAKTIENGESELLSCHAFT, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MODENESI, che le rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO CERASI, WOLF MICHAEL

KUHNE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2718/2012 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata

il 16/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. B.I. ha proposto ricorso per Cassazione, contro la Bilfinger Berger Bauaktiengesellschaft e la Bilfinger-Berger Ambiente s.r.l., avverso la sentenza n. 2718 del 16/11/2012 con cui il Tribunale di Padova rigettava in primo grado le domande reciprocamente proposte.

Tale sentenza veniva impugnata dalla Sig.ra B., e la Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza del 4 dicembre 2013, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dichiarava l’appello inammissibile. Pertanto, la Sig.ra B. ricorre oggi in Cassazione contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 4, con ricorso affidato a due motivi.

2. Hanno resistito con congiunto controricorso le intimate.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità sotto distinti gradati profili. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Non v’è stata deposito di memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta del relatore, là dove in primo luogo ha indicato che il ricorso non rispetta la norma dell’art. 366, n. 6, ai sensi del quale infatti, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo precisato che “Il ricorrente in Cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando espressamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass. n. 22303/2008); “Il soddisfacimento del requisito postula che nel ricorso sia specificatamente indicato l’atto su cui esso si fonda, precisandosi al riguardo che incombe sul ricorrente l’onere di indicare non solo il contenuto di tale atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in quale sede processuale lo stesso risulta prodotto. L’inammissibilità prevista dalla richiamata norma, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa applicarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullità, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicchè solo il ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso è posto in condizione di sapere cosa e dove è stato prodotto in sede di legittimità” (Cass. ord. n. 15628/2009). Adde: Cass., Sez. Un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, Cass. n. 7455 del 2013.

Ebbene, nel caso di specie i motivi di ricorso trovano il loro fondamento in una serie di documenti (fra cui, in particolare, la lettera di incarico del 28 marzo 1996 e la lettera di minaccia del 17 marzo 1999), ma di essi si omette, tuttavia, di trascriverne direttamente il contenuto o di riferirlo in modo indiretto, indicando dove la riproduzione troverebbe corrispondenza, nonchè di precisare se e dove i documenti stessi sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità, ove prodotti.

2. Il Collegio condivide anche le altre ragioni di inammissibilità gradatamente indicate dalla proposta, che non abbisognano di specificazione riguardo al contenuto dei motivi, stante l’assenza di osservazioni alla proposta da parte della ricorrente.

In ordine al primo motivo, la deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c., è svolta in modo inidoneo a giustificare l’applicazione del principio di diritto evocato, cioè senza che si dimostri con specifiche enunciazioni che il giudice di merito, anzichè limitarsi a qualificare fatti allegati, abbia violato, nella sua opera di qualificazione del contratto, il principio che vieta al giudice di introdurre ex officio fatti.

La violazione dell’art. 115 c.p.c., non è svolta in modo conforme a quanto individuato da Cass. sez. un. n. 16598 del 2016.

In ordine al secondo motivo non vi si coglie alcuna attività dimostrativa della violazione delle norme di diritto evocate.

In fine, entrambi i motivi impingono, per la genericità delle argomentazioni che vi sono svolte (coniugata anche con l’inosservanza dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), nel rilievo della mancanza di specificità (secondo il principio di diritto affermato da Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese giudiziali, liquidate in euro tremila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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