Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12044 del 13/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 13/06/2016), n.12044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22288/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. VITO GIUSEPPE

GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO CILLO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2068/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – sezione distaccata di SALERNO del

10/02/2014, depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M. F. degli avvisi di accertamento con i quali erano stati rettificati, ai fini IRPEF ed del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, i redditi dichiarati negli anni 2007 e 2008, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado di annullamento degli avvisi “per la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni tra il verbale di chiusura delle operazioni e la notifica dell’avviso di accertamento”.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, laddove, con la sentenza impugnata, il Giudice di appello aveva ritenuto applicabile il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 18184/2013, anche alla specie, in cui non vi era stato accesso nei locali, ma la rettifica dei redditi era stata operata dall’Amministrazione, applicando i criteri del redditometro di cui del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, dopo avere condotto l’attività istruttoria in ufficio sulla base delle risposte fornite dalla parte e delle dichiarazioni e della documentazione prodotta.

La censura, ammissibile per la sua specificità acontrariamente a quanto dedotto in controricorso, è anche fondata. Sulla questione controversa sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/15) le quali hanno ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui, in tema di tributi non armonizzati, le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass. n. 15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali (Cass. SS.UU. n. 24823/15 cit.).

Nel caso in esame, essendo pacifico che la verifica venne svolta “a tavolino”, la sentenza impugnata, nel ritenere applicabile la normativa invocata, si è discostata dai superiori principi.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice del merito il quale provvederà al riesame adeguandosi ai superiori principi ed all’esame delle questioni ritenute assorbite, oltre che a regolare le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016

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