Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12043 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. III, 31/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10036-2009 proposto da:

L.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 171, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

NARDELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASTRANGELO PIETRO con

studio in 74016 MASSAFRA (TA), VIA S. LEONARDO 30 giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENTE NAZIONALE STRADA ANAS in persona del Presidente, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge, resistente con atto

di costituzione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 29/6/2007, depositata il 29/02/2008, R.G.N.

923/2004 e 1086/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato PIETRO MASTRANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 3 maggio 1991 L.V. citava dinanzi al Tribunale di Lecce l’Anas deducendo che:

l’esponente esercitava l’attività di vendita e di riparazione di pneumatici nella propria azienda in (OMISSIS), prospiciente la SS. n. (OMISSIS), al Km. n. 456; l’Anas, progettando ed eseguendo i lavori di ammodernamento di tale sede stradale, aveva violato l’art. 31 della legge sui lavori pubblici, che vieta di “recare speciale aggravio alle località traversate e a chi transita sulla strada”, poichè l’azienda dell’attore, a seguito dei suddetti lavori, era rimasta priva di accesso diretto dalla strada statale, in quanto “accessibile solo a seguito di giri di chilometri”, per cui aveva perso le occasioni di lavoro che prima “il traffico forniva in abbondanza”; in conseguenza di quanto innanzi l’azienda aveva avuto una drastica riduzione dei ricavi e degli utili per il periodo di circa due anni.

Pertanto, ritenendo sussistente sia la violazione di detto art. 31 che dell’art. 2043 c.c., l’istante chiedeva il risarcimento dei danni per i mancati guadagni e la svalutazione dell’azienda, con conseguente condanna dell’Anas ai relativi importi, oltre svalutazione e interessi.

L’Anas, costituitasi con comparsa dal 2 ottobre 1991, contestava le deduzioni dell’attore, esponendo che quest’ultimo errava nell’invocare l’applicazione dell’art. 31 della legge sui lavori pubblici, poichè la disposizione alla quale occorreva riferirsi era quella dettata dall’art. 40 della legge sulle espropriazioni per p.u.

e che, sotto tale profilo, la domanda era inammissibile, essendo stata 1’indennità di espropriazione amichevolmente concordata sin dal 29 novembre 1990 e corrisposta al L. a cura della ditta incaricata della esecuzione dei lavori. Aggiungeva infine l’Ente convenuto che l’immobile era stato realizzato dall’attore dopo la pubblicazione del piano e che, se pure aveva perduto l’accesso diretto dalla SS. n. (OMISSIS), aveva conservato l’accesso della strada vicinale e dalle bretelle di collegamento con detta SS. n. (OMISSIS).

L’adito Tribunale di Lecce con sentenza non definitiva n. 1778/2003, accertato che l’immobile dell’attore aveva subito un pregiudizio permanente e che anche l’attività commerciale era stata danneggiata, condannava l’Anas alla corresponsione dei relativi importi, rispettivamente a titolo di indennizzo e di risarcimento, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum; in particolare il primo giudice, pur riconoscendo erroneo il richiamo all’art. 31 della Legge sui LL.PP. fatto dall’attore, escludeva che l’indennità di espropriazione concordata e corrisposta potesse comprendere anche la diminuzione di valore della porzione (terreno e fabbricato) non espropriata e la contrazione dei redditi nel biennio di esecuzione in applicazione dell’art. 4 6 della legge sulle espropriazioni del 1865.

Espletate due consulenze di ufficio, detto Tribunale, con sentenza definitiva n. 2095/2004, condannava l’Anas all’importo complessivo di Euro 520.509,74 per indennizzo, oltre l’importo di Euro 129.285,55 per danni.

Proponeva appello l’Anas e, costituitosi il L., la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in esame depositata in data 29.2.2008, in totale riforma di quanto statuito in primo grado, rigettava le domande proposte dal L., affermando che “l’espropriato L.V. non può chiedere l’indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 per il terreno residuo e l’immobile ivi presente, trattandosi di beni all’evidenza collegati funzionalmente ai mq. 434 di terreno oggetto di esproprio, le cui perdite sono indennizzabili – come detto – solo ai sensi dell’art. 40 della stessa legge, a meno che non si tratti di aree di sua proprietà non connesse a quelle ablate, per le quali egli è da qualificare terzo rispetto alla procedura espropriativa, circostanza certo non ravvisabile nella fattispecie in esame” … e che inoltre “non sono ravvisabili illeciti commessi dall’Arias in sede di progettazione ed esecuzione delle opere, tale non potendo certo ritenersi l’eventuale elevazione del manto stradale”, che ancora “dovevano escludersi i danni in ordine alla mancanza di opere idonee a consentire il permanere di un agevole collegamento tra la SS. (OMISSIS) e il capannone in questione perchè l’accesso insisteva proprio sulla fascia di terreno oggetto di occupazione prima e di espropriazione poi” e che infine “avendo il L. concordato ed accettato l’indennità offertagli L. n. 2359 del 1865, ex art. 40 divenuta definitiva non è consentito alcun esame in proposito”.

Ricorre per cassazione, con dodici motivi, e relativi quesiti, l’avv. Mastrangelo Pietro, quale difensore per mandato speciale a margine di L.V.; ha depositato “atto di Costituzione” l’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce “nullità della sentenza per omissione di pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (a proposito della eccezione di inammissibilità delle impugnazioni, in quanto proposte a nome e per conto di una persona giuridica ossia dell’Ente Nazionale delle Strade Anas”, cancellata ope legis dal mondo del diritto)”. Con il secondo motivo si deduce “nullità della sentenza per omissione di pronuncia in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. (per avere la Corte territoriale pronunciato non già sulla domanda di risarcimento danni ex art. 2043 come per proposta, bensì su una domanda risarcitoria L. n. 2359 del 1865, ex art. 40 mai proposta)”. Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (per essere stati fatti rientrare nella stessa anche i danni da illecito civile)”.

Con il quarto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (per avere la Corte territoriale accertato solo che la zona espropriata e quella non espropriata erano un unicum e non anche il distacco dell’una influiva oggettivamente e in senso negativo sull’altra)”.

Con il quinto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46 in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”. Con il sesto e settimo motivo si deduce “contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” e “omessa motivazione su punti controversi e decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, riguardo al mancato riconoscimento dell’indennizzo L. n. 2359 del 1865, ex art. 46”.

Con l’ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo si deduce violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti con riferimento all’accordo in ordine all’indennità in questione, e relativo difetto di motivazione.

Con il dodicesimo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 1421 c.c. da una parte e agli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c. dall’altra parte, in tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.

Deve innanzi tutto rilevarsi che il thema decidendum della controversia in esame attiene alla spettanza di “ulteriori al titolare di un terreno oggetto di attività espropriativa e che a seguito di quest’ultima ha già ottenuto il relativo indennizzo. In proposito va rilevato che, in relazione alla vicenda in esame, il L., già destinatario di un indennizzo, a seguito di accordo, per l’occupazione d’urgenza di una superficie dallo stesso adibito ad azienda di vendita e riparazione dei pneumatici, non ha ulteriore “titolo” per i danni da detta occupazione arrecati alla sua attività lavorativa.

Deve quindi confermarsi sul punto quanto già statuito da questa Corte secondo cui (n. 8229/2009) qualora, nel caso di espropriazione parziale per pubblica utilità, risulti impedito l’ulteriore svolgimento di un’impresa che utilizzava l’immobile espropriato per l’esercizio della propria attività, la determinazione dell’indennità di esproprio dev’essere effettuata, secondo il criterio dettato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, tenendo conto della differenza tra il valore dell’area espropriata, comprensivo di quello degli edifici che vi insistono, ed il valore dell’azienda, non potendo costituire oggetto di indennizzo il pregiudizio che il proprietario o il titolare di altro diritto subisce per non poter più esercitare l’impresa in quel luogo, in quanto l’indennità di espropriazione è commisurata al valore venale del bene; e secondo cui (19972/2009), in tema di espropriazione per pubblica utilità, la L. n. 2359 del 1865, art. 46 disciplina due diverse e non confondibili fattispecie: a) 1’asservimento del fondo, che trova causa nella procedura espropriativa definita o da definire mediante decreto ablatorio (di asservimento), il quale ne costituisce condizione indispensabile, con la conseguenza che l’indennità, indipendentemente dai criteri di stima prescelti dal legislatore, opera all’interno della categoria-espropriazione e nell’ambito di applicazione dell’art. 42 Cost.; b) il danno permanente derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto in conseguenza dell’esecuzione dell’opera pubblica, il quale riguarda quei soggetti che, quand’anche un procedimento espropriativo vi sia stato, ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l’opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell’opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall’espropriazione stessa ovvero in conseguenza della sua utilizzazione in conformità della funzione cui è destinata (ed.

espropriazione larvata). L’indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete al proprietario del fondo espropriando, già indennizzato sia per l’occupazione temporanea che per l’espropriazione o l’asservimento, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l’opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa.

Pertanto correttamente la Corte di Lecce ha escluso il cumulo tra l’indennizzo in questione e gli ulteriori danni, testualmente motivando nel senso sopra riportato.

Ne consegue che, in relazione a quanto esposto, non hanno fondamento le doglianze attinenti la mancata spettanza di tale ulteriore indennizzo, di cui in particolare, ai motivi tre, quattro, cinque, sei e sette.

Inoltre quanto al primo motivo si osserva: a parte la mancanza di autosufficienza argomentativa riguardo alle modalità di formulazione della relativa eccezione nel corso del giudizio, da formularsi comunque ai sensi dell’art. 299 ss. c.p.c. (sul punto, Cass. n. 4688/2011), deve osservarsi che, secondo quanto già deciso da questa Corte a Sezioni Unite (n. 7945/2003), la soppressione di un ente pubblico e la costituzione di altro ente in sua sostituzione, non estinguono la qualità di parte dell’ente soppresso nei giudizi pendenti, verificandosi un fenomeno successorio nel processo inquadrabile ex art. 111 c.p.c.. Riguardo poi al secondo motivo: a parte anche per tale censura il difetto di autosufficienza, il nomen iuris della domanda avente ad oggetto i danni, oltre quella di indennizzo, è stata correttamente inquadrata dalla Corte territoriale nell’ambito del suo potere discrezionale nella L. n. 2359 del 1865 anzichè nell’art. 2043 c.c.. Inammissibili sono poi le doglianze di cui all’ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo in quanto con esse si tende a un non ammissibile riesame, dal punto di vista ermeneutico dell’accordo amichevole oggetto del corrisposto indennizzo, senza indicazione dei principi interpretativi violati dalla Corte di merito in relazione a detto accordo e senza indicarne le specifiche ragioni attinenti eventuali violazioni.

Inammissibile è anche il dodicesimo motivo perchè privo del requisito di autosufficienza in ordine alla formulazione della dedotta (genericamente) nullità dell’accordo in questione.

A seguito del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’ente intimato non deve provvedersi in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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