Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12043 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4108-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI, 3,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e

difeso da se stesso unitamente all’avvocato PASQUALE ACONE;

– ricorrente –

contro

AR INDUSTRIE ALIMENTARI SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 6430/2016 del TRIBUNALE di NOCERA

INFERIORE, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Nocera Inferiore, su ricorso dell’avv. A.M. nei confronti della AR Industrie Alimentari S.p.A., ha liquidato gli onorari dovuti al professionista per l’attività difensiva svolta in favore della convenuta in un giudizio di risarcimento del danno.

Il tribunale ha liquidato gli onorari facendo riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore interminabile di complessità media e, così, nell’importo di Euro 6.934,00, da cui ha detratto l’acconto di Euro 5.000,00 ricevuto dal professionista.

Per la cassazione della sentenza il professionista ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo. Si rimprovera al tribunale di avere considerato la causa di valore indeterminabile, nonostante già nella citazione i danni fossero stati quantificati nell’importo di Euro 7.826.150,00.

La censura è sollevata sia come violazione delle norme del codice di rito e di tariffa relative alla liquidazione degli onorari e alla determinazione del valore della causa, sia come omesso esame di un fatto decisivo.

La AR Industrie Alimentari S.p.A. è rimasta intimata.

La causa è stata fissata per trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Corte a seguito di proposta del relatore di manifesta fondatezza.

La proposta va condivisa essendo il ricorso effettivamente fondato.

E’ stato chiarito che “Ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore (…)avendo riguardo all’oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite. Pertanto il valore della causa, ai fini dell’applicazione delle tariffe forensi, è indeterminabile quando l’oggetto non sia suscettibile di valutazione economica precisa e, cioè di una delle valutazioni economiche previste, in ordine alle varie materie, dal codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 1986/1974; v. anche Cass. n. 5905 del 24/03/2004; 1666/2017).

Il tribunale non si è attenuto a tale principio. Esso ha riconosciuto che i compensi fossero dovuti in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile in assenza di qualsiasi verifica circa la determinabilità del valore della controversia in base alle norme del codice di rito. Già nella domanda i danni erano stati indicati nella somma di Euro 7.826.150,00.

A questi effetti non ha alcuna rilevanza che nelle conclusioni della citazione l’attore, senza indicare l’importo, avesse chiesto il risarcimento dei “danni tutti patrimoniali e non patrimoniali (…) per le voci innanzi elencate e che saranno meglio quantificate in corso di causa, ovvero i quegli altri importi che saranno ritenuti equi e giusti”.

E’ stato chiarito che “In tema di liquidazione dell’onorario spettante all’avvocato, per domande di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. n. 1499/2018; n. 3372/2007).

E’ ovvio pertanto che il tenore letterale del petitum, formulato in relazione all’esito della istruzione, non autorizzava il giudice, per ciò solo, a ritenere la causa di valore indeterminabile, tanto più in presenza di una quantificazione già proposta nel corpo della citazione.

Si impone quindi la cassazione della sentenza, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, che provvederà a nuovo esame dell’istanza in diversa composizione, attenendosi ai principi sopra indicati e liquiderà le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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