Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12043 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12054/2016 proposto da:

A.G., SOFIR TRUSTS COMPANY S.R.L. – P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 24, presso

lo studio dell’avvocato DANIELA TIZIANA TROVATO, rappresentati e

difesi dagli avvocati FABIO ANSELMO e RITA GAVIOLI;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA COSTRUTTORI SOOC. COOP. A RL. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA – C.F. (OMISSIS), in persona dei Commissari,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo

studio dell’avvocato GIULIO GONNELLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITTORIO VECCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 674/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a due motivi, A.G. e la Sofir Trusts Company s.r.l. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, in data 7 aprile 2015, che aveva rigettato il gravame da loro proposto avverso la decisione del Tribunale di Ferrara, che, a sua volta, previo rigetto della domanda di simulazione, aveva accolto la domanda, sempre proposta dalla Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in amministrazione straordinaria, di revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della vendita, avvenuta il (OMISSIS) tra le parti attualmente ricorrenti (rispettivamente, alienante ed acquirente), della nuda proprietà di due immobili adibiti ad abitazione, per il prezzo complessivo di Euro 66.000,00;

che la Corte territoriale osservava: 1) la Cooperativa aveva ben tutelato con l’azione revocatoria una ragione di credito risarcitorio eventuale e, a tal fine, non rilevava che il credito risarcitorio non fosse stato ancora accertato ed anzi che la domanda risarcitoria era stata rigettata con sentenza di primo grado n. 1/2012, però impugnata in appello; 2) la scientia fraudis (per essere l’atto dispositivo successivo al sorgere del credito) derivava dalla vendita contestuale di una pluralità di beni, con riserva del diritto di abitazione vitalizio in capo all’ A., per un prezzo inferiore a quello di mercato e con esonero del notaio dall’effettuazione delle visure catastali;

che resiste con controricorso la Cooperativa Costruttori soc. coop. a r.l. in amministrazione straordinaria;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale sia i ricorrenti, che la controricorrente hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., per insussistenza del diritto di credito in capo alla Cooperativa attrice nei confronti di A.G.;

a.1) il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

– è infondato là dove le censure sono rivolte, effettivamente, a denunciare un error in iudicando, posto che la decisione assunta dalla Corte territoriale – basata sulla premessa della condotta illecita dell’ A. (oggetto anche di procedimento penale precedente all’atto dispositivo) foriera di danni a carico della Cooperativa, con conseguente instaurazione di giudizio civile risarcitorio (successivo all’atto dispositivo) – è armonica rispetto ai principi enunciati da questa Corte in ordine alla natura del credito tutelabile ai sensi dell’art. 2901 c.c., rinvenibile anche in una ragione o aspettativa, essendo quindi sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale può essere anche quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (tra le altre, Cass. n. 9855/2014; Cass. n. 5619/2016);

– è inammissibile per le restanti doglianze che si rivolgono all’accertamento in fatto ed alla valutazione probatoria che lo sorregge e che, come tali (attenendo alla presupposta quaestio facts), non integrano la denuncia di un vizio sussumibile nel paradigma del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (e in tal senso si collocano anche i rilievi di cui alla memoria dei ricorrenti, senza evidenziare in iure orientamenti difformi da quello innanzi rammentato);

b) con il secondo mezzo è dedotto “vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in particolare sugli elementi tipici della vendita emersi in sede istruttoria e sui requisiti soggettivi dell’azione revocatoria” (incarico al notaio, pagamento del notaio, trattativa risalente per la vendita dei beni immobili, individuazione del prezzo di vendita, pagamento del prezzo con assegni circolari);

b.1) il motivo è inammissibile. Esso – oltre a non evidenziare, effettivamente, l’omesso esame di “fatti storici decisivi”, ma soffermandosi sull’omessa valutazione di elementi di prova, documentali ed orali (Cass., s.u., n. 8053/2014), nonchè prospettando una lettura delle risultanze di causa alternativa a quella assunta dal giudice del merito (quale impostazione censoria inammissibile anche nel regime del previgente n. 5 dell’art. 360 c.p.c.) – manca di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, così da dimostrare che esse sono tra loro diverse e poter, quindi, evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per l’ipotesi di “doppia conforme” prevista dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (Cass. n. 5528/2014), trattandosi, nella specie, di appello proposto dopo l’11 settembre 2012 (Cass. n. 26860/2014). Tale carente indicazione non può essere emendata con i riferimenti operati, dai ricorrenti, nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, giacchè questa ha una funzione solo illustrativa delle censure che devono essere già idoneamente confezionate con il ricorso;

che, pertanto, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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