Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12042 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017), n. 12042
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10384/2016 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE
GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA RIVELLESE che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2852/2015 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il
09/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso affidato ad un unico motivo, B.G. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Nola, del 9 novembre 2015, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla Allianz S.p.A., annullava la decisione del Giudice di pace di Marigliano, resa anche nei confronti di P.R.;
che il Tribunale, previamente disposta, con ordinanza del giugno 2013, la rinnovazione dell’istruttoria a seguito di declaratoria di nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado (svoltosi in difetto di integrità del contraddittorio, dopo che l’udienza del 24/10/11 era stata rinviata d’ufficio al 26/10/2011 e quest’ultima ulteriormente rinviata al 7/12/11, là dove sul ruolo 24/10/11 era annotato il rinvio al 14/11/11, data in cui era stata tenuta udienza “a dispetto dell’indicazione contenuta nel ruolo del 26/10/011, unica data processualmente valida per effetto del rinvio di ufficio sopra indicato”), riteneva la domanda risarcitoria proposta dalla B. (per i danni patiti a seguito di sinistro stradale) sfornita di prova, non richiesta dal difensore della stessa attrice;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Allianz S.p.A. e P.R.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo, è dedotto “vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, per aver il Tribunale omesso di considerare circostanze decisive, come quella della mancata costituzione in primo grado della Allianz S.p.A., parte che, invece, è stata ritenuta “regolarmente costituita”, altresì errando nel valutare le risultanze agli atti relative alle indicazioni delle date d’udienza;
che il motivo è inammissibile, giacchè nell’assumere l’omesso esame di circostanza decisiva, aggredisce invero un’affermazione resa dal Tribunale nel più ampio contesto di una decisione essenzialmente fondata su una verifica degli atti processuali in punto dei vari rinvii di udienza (e quindi sull’effettiva possibilità della parte convenuta di partecipare al giudizio), rispetto alla quale viene dedotta non già l’esistenza di un error in procedendo, bensì un vizio motivazionale alla stregua, sostanzialmente, del paradigma di cui all’abrogato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., là dove, inoltre, le critiche si svolgono come prospettazione, non consentita, di una diversa lettura delle medesime risultanze;
che, inoltre, e comunque in via di per sè assorbente, la ricorrente manca di impugnare la ratio decidendi, ulteriore ed autonoma, che sorregge la sentenza impugnata, ossia quella relativa alla reiezione della domanda per difetto di prova;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017