Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12041 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. III, 31/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 31/05/2011), n.12041
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8065-2009 proposto da:
LIBRERIA NISTICO’ DEL DOTT. PAOLO NISTICO’ & C. S.A.S. (OMISSIS)
in persona del proprio socio accomandatario, legale rappresentante
p.t. Dott. N.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V.
DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato PIACENTINO
GIULIA, rappresentata e difesa dagli avvocati PLACANICA GIUSEPPE,
NISTICO’ LUIGI giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
DHL EXPRESS ITALY SRL (OMISSIS) in persona del procuratore
speciale Sig.ra V.G., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato
PETRETTI ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ERNESTO TUCCI giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14457/2008 del TRIBUNALE di MILANO, 11^
SEZIONE CIVILE, emessa il 3/11/2008, depositata il 04/12/2008, R.G.N.
2911/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato LUIGI NISTICO’;
udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/12/2008 il Tribunale di Milano, in accoglimento del gravame interposto dalla società D.H.L. Express Italy s.r.l. e in riforma dell’impugnata sentenza Giud. Pace Milano 17/11/2006 di erronea declinatoria della competenza, confermava l’opposta ingiunzione emessa con decreto 24/11/2005 da Giud. Pace Milano di condanna della società Libreria Nisticò del Dott. Paolo Nisticò &
C. s.a.s. al versamento di euro 1.629,01 in favore della prima, incaricata del trasporto e cessionaria del credito vantato dalla compratrice mittente, in forza del diritto di rivalsa spettante al vettore ex art. 1692 c.c..
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Libreria Nisticò del Dott. Paolo Nisticò & C. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società D.H.L. Express Italy s.r.l..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la motivazione dell’impugnata sentenza risulti “palesemente superficiale, lacunosa ed illogica nella parte in cui sostiene che sarebbe “Sfornita di prova l’allegazione della libreria Nisticò s.a.s. … di aver provveduto al pagamento al momento della consegna della merce corrispondendo l’importo direttamente a mani dell’incaricato alla consegna”, laddove il giudice dell’appello ha omesso di pronunziarsi sulla richiesta di ammissione di prova testimoniale diretta a provare proprio le suddette circostanze.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Nell’esaminare il merito della domanda di pagamento formulata dalla odierna controricorrente ed originaria attrice in via di procedimento monitorio società D.H.L. Express Italy s.r.l., cessionaria del credito vantata dalla società C.E.A. – Casa Editrice Ambrosiana – s.n.c. nei confronti della società Libreria Nisticò del Dott. Paolo Nisticò & C. s.a.s. in ragione della compravendita di libri, il giudice dell’appello ha rigettato l’eccezione di pagamento da quest’ultima sollevata in quanto “sfornita di prova”.
Come si evince dall’epigrafe dell’impugnata sentenza nonchè dal ricorso, redatto in ossequio al principio di autosufficienza, la società Libreria Nisticò del Dott. Paolo Nisticò & C. s.a.s. aveva peraltro nel trascritto atto d’appello reiterato in via istruttoria la domanda – tra l’altro – di prova per testi volta a provare proprio il fatto estintivo oggetto dell’eccezione indicando n. 4 persone ( v.
pag. 24 ric. ) ai fini dell’escussione sui 7 capitoli articolati (v.
pagg. 22 – 24 ric, in atti).
Orbene, nel rigettare l’eccezione di pagamento in questione nei suesposti termini, il giudice dell’appello ha invero illogicamente e contraddittoriamente argomentato a fondamento della raggiunta conclusione, disattendi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che va nell’occasione ribadito, in base al quale il giudice del merito, pur essendo l’ammissione delle prove rimessa al suo prudente apprezzamento, deve dare congruamente ragione del giudizio negativo al riguardo formulato e della ritenuta relativa irrilevanza ai fini della decisione, non potendo in particolare rifiutare di dare ingresso al richiesto mezzo di prova senza confutare – con adeguata motivazione – le ragioni addotte dalla parte a fondamento dell’istanza, e a fortiori fondare il rigetto della domanda in difetto di quella adeguata prova che proprio con la respinta richiesta la parte si proponeva di raggiungere (cfr. Cass., 27/6/1978, n. 3164; Cass., 25/5/1977, n. 2156; Cass., 6/12/1975, n. 4059. V. anche Cass., 15/5/1987, n. 4472).
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto, assorbiti gli altri motivi, la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo del medesimo applicazione.
Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011