Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12041 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9439/2016 proposto da:

D.N., R.A., R.V., R.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. MICHELE MERCATI 17/A, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA D’AMICO, rappresentati e difesi

dall’avvocato RITA SOFIA TIENGO;

– ricorrenti –

contro

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO NICOLIN E

MICHELE CASALINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2508/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a due motivi, D.N., R.A., R.V. e R.F. (eredi di R.N., deceduto nelle more del giudizio di merito) hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia, in data 27 ottobre 2015, che, in accoglimento del gravame proposto da Costantino Tibaldo e in riforma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Rovigo, condannava gli attuali ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del T. della somma di Euro 180.000,00, oltre accessori, a titolo di caparra relativa a contratto preliminare di cessione di partecipazione societarie del 29 luglio 2002 intercorso tra il T. (promissario acquirente) e R.N. (promittente alienante);

che resiste con controricorso T.C.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con il primo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, concernente il motivo di appello inerente alla formazione del consenso da parte del R. sulla clausola relativa alla caparra confirmatoria, essendo tale consenso stato escluso dal primo giudice;

a.1.) il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha osservato, anzitutto, che il Tribunale aveva riconosciuto “la sussistenza del consenso relativamente all’oggetto principale del contratto, costituito da una complessa transazione commerciale nella quale confluivano due contratti, quello di conferimento dell’azienda agricola e quello di cessione di quote della stessa al T.”; ciò posto, il giudice di appello ha tratto il proprio convincimento sull’esistenza del consenso del R. anche in ordine alla pattuizione della caparra, assumendo che era “davvero difficile scindere in parti il contratto, da questo punto di vista, e ritenere che solo in ordine al contenuto della caparra confirmatoria non vi fosse o non fosse “informato” il consenso del R.”. Risulta, dunque, espressamente esaminato dalla Corte di appello, con motivazione del tutto intelligibile, il “fatto storico” della formazione del consenso sulla clausola anzidetta, non rilevando ai fini del vizio di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., eventuali (ma, comunque, nella specie insussistenti) insufficienze, illogicità o aporie dell’iter argomentativo della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014);

b) con il secondo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1342 c.c., avendo la Corte di appello, a fronte “di una clausola vessatoria contenuta in un contratto predisposto da un contraente, con condizioni generali di contratto”, escluso dovervi “essere una particolare attenzione o protezione del contraente, tanto più trovandosi le parti in posizione paritaria rispetto ad una contrattazione commerciale preceduta da colloqui e trattative in genere”;

b.1) il motivo è inammissibile, giacchè, non risultando nella sentenza impugnata che, nel giudizio di merito, sia stato mai introdotto il thema decidendum relativo ad un contratto predisposto con moduli o formulari e contenente condizioni generali di contratto, i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente indicare, e localizzare processualmente (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) dove e quando i fatti e la questione sia stata introdotta nel processo. Non avendo i ricorrenti affatto ottemperato a detto onere, la questione veicolata con il motivo in esame (che implica evidenti accertamenti di fatto sul confezionamento del contratto inter partes) risulta inammissibile per essere stata proposta per la prima volta in questa sede (Cass. n. 6656/2004; Cass. n. 8206/2016),

che, pertanto, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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