Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12040 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. III, 31/05/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12040
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31315-2006 proposto da:
D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato GRAMEGNA MARIO giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. FGVS (OMISSIS), in persona dei suoi
legali rappresentanti Ing. B.L. e Sig. R.
G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI
28, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A., S.M., THEMIS
ASSICURAZIONI IN LCA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 9376/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE 11^
CIVILE, emessa il 30/08/2005, depositata il 21/09/2005 R.G.N.
23623/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/04/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato ERCOLE EMANUELA (per delega dell’Avv. BAIOCCHI
ATTILIO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che la notifica del ricorso nei confronti di S.M. non risulta perfezionata, per il mancato deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita ex art. 140 cod. proc. civ. e che, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, va applicata la disciplina di cui all’art. 331 cod. proc. civ., dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.M., fissando all’uopo il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011