Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12040 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 19/06/2020), n.12040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15053-2015 proposto da:

C.S.G., B.G.V., B.M.,

C.G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO FRASCA;

– ricorrenti –

contro

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., in proprio e nella qualità di

società incorporante la CIRCUMVESUVIANA S.R.L., la METROCAMPANIA

NORDEST S.R.L., la S.E.P.S.A. S.P.A. – Società per l’esercizio di

trasporti pubblici, GIUSTO ATTO DI FUSIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SOPRANO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2614/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/06/2014, R.G.N. 5744/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 5.6.14, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del 20.10.09 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta, insieme ai rispettivi figli, da due lavoratori dipendenti della Circumvesuviana srl, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assunzione dei loro figli in correlazione con le procedure di incentivo all’esodo offerte dal datore, ovvero in subordine del diritto all’incentivo economico all’esodo o del diritto al risarcimento del danno.

2. In particolare, la corte territoriale rilevava che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 19 gennaio 2007, l’assunzione di personale delle società a partecipazione maggioritaria o totalitaria della regione o degli enti pubblici regionali poteva avvenire solo ricorrendo a procedure selettive. Inoltre la corte escludeva che la procedura di incentivo all’esodo dovesse concludersi prima dell’entrata in vigore delle predette nuove disposizioni, con conseguente non configurabilità di un diritto perfezionatosi prima del detto mutamento normativo. Cio secondo la corte era vero tanto più in quanto era previsto che le stesse dimissioni del lavoratore dovevano divenire operative al momento dell’assunzione del figlio e che questa sarebbe potuta avvenire solo subordinatamente alla valutazione delle necessità tecnico organizzative aziendali.

3. Impugnano tale sentenza i lavoratori con tre articolati motivi di ricorso, cui resiste con controricorso l’ente autonomo Volturno srl, incorporante la Circumvesuviana srl.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. Con il primo motivo -proposto ex art. c.p.c., nn. 3 e 5- si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 c.c., in relazione alla L.R. 19 novembre 2007, nonchè violazione ed erronea applicazione di quest’ultima, ed altresi omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Si lamenta in particolare che la sentenza abbia considerato erroneamente il datore di lavoro come controllato dalla regione (laddove la Circumvesuviana srl era controllata da EAV srl), abbia desunto dalla legge un obbligo di procedure selettive ed una sanzione per il suo inadempimento (e non un mero indirizzo, la cui violazione era priva di sanzione), non abbia considerato l’assuzione di altri dipendenti al di fuori delle dette procedure, abbia infine trascurato il colpevole ritardo del datore nel perfezionamento delle procedure.

5. Il motivo è inammissibile per la novità della questione. Infatti, posto che non risulta dagli atti che l’applicabilità della legge regionale alla Circumvesuviana srl sia stata mai contestata in precedenza nel giudizio, va evidenziato che il motivo non pone solo il problema della verifica in sede di legittimità dell’applicabilità della legge, ma a monte – il diverso problema – fattuale, e quindi estraneo al giudizio di legittimità- della verifica dell’assetto societario della Circumvesuviana.

In ogni caso la questione sollevata non è affatto decisiva, in quanto – quand’anche la legge non fosse applicabile, per non essere la società partecipata dalla Regione, o comunque fosse consentita l’assunzione di maestranze al di fuori di procedure selettive – tale assunzione, come meglio si dirà appresso, non ha avuto luogo, per motivi diversi da quelli legati all’applicabilità della legge.

6. Con il secondo motivo – proposto ex art. c.p.c., nn. 3 e 5 – si lamenta omessa motivazione e violazione dell’art. 11 Cost., nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1183,1325,1326 e 1336 c.c. e, in subordine, 2932 c.c., ed erronea applicazione dell’art. 1355 c.c., nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Si lamenta, in particolare, che la sentenza abbia ignorato il perferzionamento di un contratto di lavoro prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, avendo i figli dei lavoratori accettato la proposta contrattuale datoriale, ed abbia negato immotivatamente la sussistenza di un obbligo a contrarre ed affermato erroneamente una discrezionalità datoriale di valutazione delle esigenze assuntive, ignorando altresì che attraverso le medesime modalità il datore aveva assunto i figli di 134 dipendenti.

7. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che nella specie nessun obbligo contrattuale all’assunzione si era perfezionato, posto che l’esodo incentivato era previsto solo da comunicati aziendali, che non prevedevano alcun termine per la conclusione del procedimento e rimettevano alla discrezionalità della società, in relazione alle esigenze organizzative, la valutazione circa la conclusione della procedura ed i relativi tempi (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9425 del 18/07/2000, Rv. 538503 01). Dall’esame dei comunicati aziendali, ed in particolare dal com. 11 del 25.8.05, risulta evidente infatti che l’azienda si era riservato il diritto di esaminare le domande pervenute dai lavoratori e di attuare, se del caso, l’assunzione dei figli, tenendo conto delle necessita tecnico-organizzative aziendali. Il comunicato dunque non prevedeva alcun automatismo nella sostituzione generazionale delle maestranze nè la generale offerta del posto, salvaguardando la discrezionalità datoriale nel perfezionamento delle procedura, restando l’operazione condizionata alla verifica dei settori e delle mansioni aziendali ove ricorreva la necessità occupazionale. E’ pacifico del resto che fin tanto che l’assunzione del figlio non avesse luogo, le dimissioni del padre e la procedura di esodo incentivato non “divenivano operative” e non si perfezionavano.

8. Con il terzo motivo -proposto ex art. c.p.c., nn. 3 e 5, si lamenta omissione totale di motivazione e dunque violazione di legge in relazione quantomeno alla domanda relativa all’incentivo economico anche diverso dal risarcimento del danno ed al risarcimento del danno da violazione della buona fede, nonchè omesso esame di fatto decisivo.

9. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha rilevato con motivazione corretta e congrua, che ha esaminato tutti i fatti dedotti e discussi dalle parti- che nessuna di procedura di esodo incentivato (il che comprendeva anche la corresponsione degli incentivi economici per l’esodo) si era perfezionata con riguardo ai lavoratori qui in causa.

10. Per altro verso, la corte territoriale ha correttamente escluso danni risarcibili, in mancanza della configurabilità di un diritto perfetto e quindi di una lesione giuridicamente rilevante.

11. Le spese seguono la soccombenza. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese, che si liquidano in Euro 4000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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