Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12040 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12040
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio – rel. Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1915-2005 proposto da:
COMUNE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato LALLINI GIANLUIGI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COLLETTIVITA’ (OMISSIS) in persona del curatore speciale Avv.
M.T.M.P.D.C., SIC SRL in persona del
legale rappresentante pro tempore, PROCURATORE GENERALE CORTE
D’APPELLO ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 21/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 26/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 6.6.03 il Commissario agli Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria,su iniziativa di ufficio,dichiarava che un terreno sito in agro di (OMISSIS), catastalmente iscritto quale proprietà del locale Comune, di fatto utilizzato dalla società SIC s.r.l. quale cava di calcare,apparteneva al “demanio collettivo di pertinenza della collettività omonima”,con condanna delle suddette parti al pagamento,in favore della Collettività di (OMISSIS) costituita in persona del curatore speciale, delle spese processuali.
Contro tale sentenza il Comune propose reclamo (contestando la procedibilità di ufficio ed in subordine la sussistenza di prove in ordine ad eventuali modificazioni della verifica demaniale); si costituì la Collettività di (OMISSIS), chiedendo il rigetto del gravame; non si costituì la società S.I.C..
Con sentenza 7/26.10.04 la Corte d’Appello di Roma, sez. speciale Usi Civici, su conforme parere del Procuratore Generale, accogliendo l’eccezione in tal senso della suddetta Collettività, dichiarò inammissibile il gravame, compensando interamente le spese tra le parti. Tale decisione risulta motivata dalla tardività dell’impugnazione, ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 32, comma 2 in relazione alla L. n. 1078 del 1930, art. 4, comma 1 perchè proposta, mediante notifica al curatore della Collettività in data 22.1.04, oltre il trentesimo giorno successivo alla notifica di ufficio del dispositivo della sentenza, eseguita a cura delle segreteria del Commissariato in data 17.6.03 termine il cui decorso non consentiva di avvalersi di quello dell’art. 327 c.p.c..
Avverso tale sentenza il Comune di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; non hanno resistito gli intimati Collettività di (OMISSIS), società S.I.C. s.r.l. e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il collegio non condivide il preliminare rilievo del P.G. d’inammissibilità del ricorso per cassazione (per proposizione tardiva,in relazione al termine di gg. 45 previsto dalla L. n. 1078 del 1930, art. 8), considerato che l’avvenuto rilascio al difensore del Comune di (OMISSIS), in data 4.11.04 ad opera di un “operatore amministrativo”, di una copia informale per “uso studio” della sentenza, non può ritenersi equipollente della formale notificazione, atto di competenza del cancelliere, della copia conforme del provedimento, unico adempimento idoneo a far decorrere l’anzidetto particolare termine breve;sicchè,non risultando dagli atti che tale notificazione sia avvenuta la proposizione del ricorso la cui notifica risulta attivata il 2.1.05. deve ritenersi utilmente avvenuta entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c..
Il ricorso tuttavia non merita accoglimento.
Nell’unico motivo viene dedotta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto: applicabilità al caso di specie del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. in conseguenza di notifica inefficace”, assumendosi che la notificazione, a cura della cancelleria, della sentenza di primo grado sarebbe stata invalida per essere stata la copia dell’atto consegnata a mani di persona che, contrariamente a quanto riportato nella relazione dell’agente postale, non ricopriva le mansioni di “portiere” dello stabile di (OMISSIS), condominio (nel quale era ubicato lo studio del difensore domiciliatario del Comune di (OMISSIS)) privo di servizio di portineria, a differenza di quelli contigui, di cui alle scale A e C. A sostegno dell’assunto si allega un’attestazione dell’amministratore del condominio scala B. e si conclude che, pertanto, il termine breve di gg. 30 non sarebbe mai decorso, sicchè l’appello proposto entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza sarebbe stato ammissibile.
La censura tuttavia si basa su un assunto in fatto, che ben avrebbe potuto essere dedotto e documentato, in replica all’eccezione della parte appellata ed al conforme rilievo del P.G., nel corso del giudizio di secondo grado. Ma di tale deduzione non vi è menzione nella sentenza impugnatale nel ricorso oggi in esame,dove nulla si riferisce al riguardo. In difetto, pertanto,di alcuna deduzione e prova (ormai preclusa in questa sede ex art. 372 c.p.c., non essendo il documento diretto a provare la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso di legittimità), deve ritenersi che correttamente i giudici di appello non abbiano avuto motivo di dubitare della sussistenza della qualità (di portiere addetto allo stabile condominiale) nella persona, a mani della quale la notificazione risultava effettuata, con conseguente decorrenza del termine d’impugnazione da tale adempimento la cui validità solo nella presente sede è stata contestatacela premessa di circostanza di fatto non dedotta nel giudizio a quo.
Nulla, infine, sulle spese, in asseta di controparti resistenti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010