Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12040 del 16/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8789/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Responsabile Contenzioso Direzione Regionale Lazio, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY

5, presso lo studio dell’avvocato GIUNIO RIZZELLI che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20256/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a due motivi, Equitalia Sud S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 9 ottobre 2015, che, in riforma della decisione del Giudice di pace della medesima Città, l’aveva condannata, unitamente a Roma Capitale, al pagamento delle spese processuali in favore di D.A.R., opponente a cartella esattoriale vittorioso in ragione della mancata notificazione dei sottesi verbali di accertamento di violazioni al codice della strada;

che resiste con controricorso D.A.R., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede Roma Capitale;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo mezzo, è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 12, 24, 25 e 26, per aver il Tribunale, in relazione al capo di condanna dell’Agente della riscossione al pagamento sulle spese processuali, ritenuto erroneamente esistente, in capo a quest’ultimo, un dovere di controllo sulla legittimità della iscrizione a ruolo;

che, con il secondo mezzo, è dedotta l’unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per aver il Tribunale leso il principio della soccombenza nel condannare esso agente della riscossione al pagamento delle spese processuali “non per motivi afferenti alla propria attività”, ma per condotta ascrivibile ad altro soggetto;

che i motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono manifestamente infondati, poichè legittimamente si condanna alle spese di lite – salva l’eventuale applicazione della disciplina sulla compensazione, alla quale però il soccombente (quale va definita l’odierna ricorrente) non ha alcun diritto – anche l’agente di riscossione pure in caso di accoglimento delle opposizioni non dovute a vizi formali o della procedura di riscossione, alla stregua di orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. n. 14125/16, Cass. n. 3154/2017 e Cass. n. 3101/2017, alla cui motivazione, in particolare, si rinvia integralmente);

che, pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere sul regolamento di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA