Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1204 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. II, 21/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15270/2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO TREVIA;

– ricorrente –

contro

H.G., G.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE ACQUARONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 571/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.S. e H.G. ebbero ad avviare controversia avanti il Tribunale di Imperia nei riguardi del Condominio (OMISSIS) in relazione al contestato possesso di una porzione di area cortilizia.

Il Tribunale di Imperia accolse la domanda dei ricorrenti ed accertò situazione di compossesso ordinando al Condominio di cessare le azioni di turbativa, nonchè accolse anche pretesa del Condominio ordinando ai consorti G. di togliere gli ingombri collocati sull’area contesa.

I consorti G. – H. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Genova che,opponendosi il Condominio (OMISSIS), accolse l’impugnazione qualificando la situazione in capo agli appellanti quale possesso esclusivo e, non già, compossesso.

Il Condominio (OMISSIS) ha esposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte ligure articolato su due motivi.

I consorti G. – H. hanno resistito con controricorso.

Con atto depositato il 11.9.2019 parte impugnante ha rinunciato agli atti del giudizio di legittimità e tale rinuncia è stata ritualmente accettata dal difensore delle eredi,costituite, dei consorti G. – H..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Attesa la rituale rinunzia agli atti di questo giudizio di legittimità, posto che l’atto di rinunzia risulta ritualmente sottoscritto dal difensore abilitato del Condominio (OMISSIS), nonchè accettato dalle eredi degli originali resistenti mediante il difensore abilitato, a sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione di questo giudizio di legittimità.

Atteso che la rinunzia risulta accettata, nulla v’è da disporre circa le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara estinto il presente procedimento di legittimità.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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