Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1204 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1204 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 7374-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F.
80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
BELLANOVA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via
GERMANICO n.172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
GALLEANO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 937/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 24/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 18/01/2018

RILEVATO CHE:

– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha
respinto

l’appello

proposto

dal

Ministero

dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del locale
Tribunale che aveva accolto la domanda avanzata da Bellanova

annuali a tempo determinato, con la quale era stato chiesto, come
risulta dalla sentenza impugnata, ;

– la Corte territoriale ha fondato la statuizione di rigetto del
gravame sul principio di contrattualizzazione del pubblico impiego,
consacrato nel d.lgs.

n.

165/2001, e il principio di non

discriminazione, sancito a livello comunitario e recepito nel nostro
ordinamento dall’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico,
articolato motivo;

il dipendente ha resistito con controricorso, illustrato con

memoria;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
Ric. 2014 n. 07374 sez. ML – ud. 09-11-2017
-2-

Angelo, dipendente del Ministero assunto con ripetuti contratti

CONSIDERATO CHE:

con l’unico motivo il MIUR denuncia violazione e falsa

luglio 2003 e 146 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 dell’art. 3 del DPR 23 agosto 1988 n. 399 – dell’art. 9 c. 18 D.L. 13
maggio 2011 n. 70 come convertito con modif. dall’art. 1 comma 2
della legge 12 luglio 2011 n. 106 – dell’art. 4 della I. 3 maggio 1999
n. 124 – violazione della direttiva 99/70/CE – in relazione all’art.360,
1° comma n. 3 c.p.c. Sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che
alle supplenze, stipulate per garantire la continuità del servizio
scolastico ed educativo e dipendenti pertanto da ragioni oggettive e
non dalla discrezionalità dell’amministrazione, non si applica la
disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001, bensì la
normativa di settore, ed in particolare l’art. 4 della legge n. 124 del
1999. Rileva, altresì, l’inapplicabilità dell’art. 53 I. 312 del 1980 che
attribuisce gli scatti di anzianità nella misura del 2,50 % sullo
stipendio iniziale ai soli docenti destinatati di incarichi annuali per la
copertura di posti vacanti non di ruolo assunti su nomina del
Provveditore agli studi con rapporto a tempo indeterminato ai sensi
della I. 282/1969 e conseguente non equiparazione alla figura
dell’incaricato attualmente soppressa;

– il motivo, con riferimento all’ultimo profilo, è fondato;

– è stato rilevato da questa Corte che l’invocata attribuzione degli
scatti biennali non può trovare titolo nel principio di non
discriminazione,

posto che tali scatti, a far tempo dalla

contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte
della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente,
tecnico ed amministrativo; da tale momento, infatti, l’art. 53 della I.
Ric. 2014 n. 07374 sez. ML – ud. 09-11-2017
-3-

applicazione dell’art. 53 I. 312 del 1980, degli artt. 142 CCNL 24

n. 312/1980 può dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai
docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti
che, sebbene non immessi nei ruoli, non prestano attività sulla base
di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a
tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall’art. 15 della I. n.
270/1982. Anche il richiamo a tale disposizione ad opera della

insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza
della norma, così come integrata dal d.P.R. n. 399/1988. In tal senso
si è espressa questa Corte con la decisione n. 22258/2016 (alla cui
ampia ricostruzione normativa si rimanda), affermando il seguente
principio di diritto: “L’art. 53 della legge n. 312 dell’Il luglio 1980,
che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di
ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del
personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, co.
1, e 71 d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4.8.1995 e dai contratti
successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai
soli insegnanti di religione”, principio che, in questa sede, va
confermato;

– va distinto, pertanto, il riconoscimento al personale del comparto
scuola assunto con contratti a termine dell’anzianità di servizio
maturata, ai fini della attribuzione della medesima progressione
stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai
c.c.n.l. succedutisi nel tempo (in tal senso Cass. n. 22258/2016, alla
quale si rinvia), dal diritto (pure negato da questa Corte con la
richiamata decisione in base alle argomentazioni prima richiamate)
agli scatti biennali di anzianità ex art. 53 della legge n. 312 dell’Il
luglio 1980;

– da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata deve essere cassata limitatamente alla pretesa
concernente gli scatti di anzianità ex art. 53 della legge n. 312
dell’Il luglio 1980, con rinvio al giudice del merito affinché, ove
Ric. 2014 n. 07374 sez. ML – ud. 09-11-2017
-4-

contrattazione collettiva deve, così, ritenersi limitato ai soli

occorra, ridetermini l’importo riconosciuto in favore del dipendente
con esclusione degli emolumenti computati in applicazione del citato
art. 53,conformemente al principio di diritto sopra enunciato;

-al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la liquidazione delle spese del

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

giudizio di legittimità;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA