Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1204 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 18/01/2017, (ud. 04/10/2016, dep.18/01/2017),  n. 1204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12375/2012 proposto da:

D.F.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ANTONIO

NAPOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ANTONIETTA

CESTRA;

– ricorrente –

contro

CISEA SNC, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.; RENVER SPA, IN PERSONA

DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3031/2011 del TRIBUNALE di LATINA, depositata

il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 503/2007 il GP di Latina accoglieva la domanda di D.F.L. contro Cisea di risoluzione del contratto di vendita di due condizionatori forniti dalla RPC Renver con condanna alla restituzione di Euro 1107.60 ed ai danni, in Euro 350, nonchè alle spese sia nei confronti del D.F. che della chiamata in causa Renver.

Proponeva appello la convenuta ed il Tribunale di Latina accoglieva il gravame, rigettando la domanda con condanna alle spese, rilevando che il GP non aveva motivato sull’implicito rigetto dell’eccezione di decadenza della garanzia, che doveva ritenersi fondata spettando all’acquirente l’onere della prova della tempestività della denunzia dei vizi in relazione al momento in cui erano stati scoperti e, dall’istruttoria, rispetto ad una consegna del 12.5.2004 risultava una prima contestazione del 28.7.2004 senza alcuna prova della data di scoperta del vizio con l’unica deduzione che il cattivo funzionamento venne rilevato in giugno. Ricorre D.F. con due motivi, non resistono con controricorso le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono violazione dell’art. 1519 sexies e dell’art. 132 del codice del consumo e difetto di motivazione in ordine al riconoscimento da parte dei venditore dei vizi e col secondo motivo le stesse violazioni in ordine all’onere della prova dell’esistenza dei vizi.

Ciò premesso si osserva:

Come dedotto il tribunale ha statuito che il GP non aveva motivato sull’implicito rigetto dell’eccezione di decadenza della garanzia, che doveva ritenersi fondata spettando all’acquirente l’onere della prova della tempestività della denunzia dei vizi in relazione al momento in cui erano stati scoperti e, dall’istruttoria, rispetto ad una consegna del 12.5.2004 risultava una prima contestazione del 28.7.2004 senza alcuna prova della data di scoperta del vizio con l’unica deduzione che il cattivo funzionamento venne rilevato in giugno.

Rispetto a questa argomentazione parte ricorrente tenta un riesame del merito sulla scorta di un avvenuto riconoscimento da parte del venditore solis verbis affermato e non provato, quindi inidoneo alla riforma della decisione impugnata posto che il mancato funzionamento non implicava particolari indagini tecniche.

Il vizio era percepibile da soggetto dotato di diligenza media, non necessariamente esperto nel settore attraverso un semplice esame superficiale con la conseguenza che la denuncia avrebbe dovuto essere comunicata entro due mesi applicando l’invocato codice del consumo.

Non si ignora che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tempestiva la denunzia successiva ad una ctu che accerti il vizio solo in casi più complessi.

L’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la “scoperta” del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale di essi con l’attività espletata, sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all’atto dell’acquisizione d’idonei accertamenti tecnici; per il che, nell’ipotesi di gravi vizi la cui entità e le cui cause, a maggior ragione ove già oggetto di contestazioni tra le parti, abbiano. anche per ciò, rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi possa implicare un’idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine ed, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause. per l’un effetto. alla data della denunzia e, per l’altro, a data ad essa convenientemente anteriore (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 18.11.98 n. 11613, 20.3.98 n. 2977, 94 n. 8053).

Ciò non significa, come pure ha evidenziato questa Corte con decisioni del tutto coerenti con i principi sopra richiamati, che il ricorso ad un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini. Nella specie, come sopra rilevato, il vizio era percepibile da soggetto dotato di diligenza media, non necessariamente esperto nel settore attraverso un semplice esame superficiale con la conseguenza che la denuncia avrebbe dovuto essere comunicata, applicando l’invocato codice del consumo, entro due mesi abbondantemente trascorsi tra la consegna del 12.5.2004 e la denunzia del 28.7.2004 in mancanza di prova della data di scoperta.

In definitiva va rigettato il primo motivo con assorbimento del secondo, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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