Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12039 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. II, 31/05/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. C.F. (OMISSIS), S.S.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI,

rappresentati e difesi dall’avv. MIRACOLO Giovanni;

– ricorrenti –

contro

C.M. (OMISSIS), M.W.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V. SCIPIO

SLATAPER 9, presso lo studio dell’avvocato FILIE’ MASSIMO, che li

rappresenta e difende in sostituzione dell’avvocato FRANCHI FRANCO

(deceduto) per procura notarile del 13/4/2011;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 292/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 25/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Miracolo Fabrizio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Miracolo Giovanni difensore dei ricorrenti che si riporta

agli atti;

udito l’Avv. Filiè Massimo con procura speciale not. difensore dei

resistenti che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Pretore di Perugia ingiungeva a M.V. e C. M. di pagare ad A.A. e S.S., la somma di L. 50.000.000 a titolo di residuo prezzo della vendita di un immobile sito in (OMISSIS) giusta scrittura privata del 30 dicembre 1996 accessoria rispetto all’atto pubblico con il quale il pagamento del saldo era condizionato alla consegna dell’immobile e del relativo certificato di abitabilità.

Proponevano opposizione M.V. e C.M., eccependo che nulla dovevano, considerato che avevano sospeso il pagamento, ai sensi degli artt. 1460, 1489 e 1481 cod. civ. perchè gli opposti avevano venduto un immobile non conforme alle prescrizioni del Comune di (OMISSIS), non avevano provveduto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, tra cui l’asfaltatura della strada di lottizzazione e l’allaccio alla fognatura ma, per i quali si erano impegnati con l’atto del 10 aprile 1987, il giardino comprato era attraversato da una tubatura ad alta pressione di proprietà del Consorzio Bonificatore che limitava il godimento dello stesso, senza che ne avessero avuto alcuna conoscenza.

Si costituivano A.A. e S.S., che chiedevano il rigetto dell’opposizione o che venisse ridotto il prezzo in misura di giustizia.

Dichiaravano che gli opponenti non potevano lamentare che i venditori non fossero a conoscenza dell’esistenza della servitù.

Il Tribunale di Perugia, succeduto al Pretore, revocava il decreto di ingiunzione e condannava gli opponenti al pagamento della somma di L. 28.000.000. Proponevano appello gli opposti e si costituivano gli appellati, i quali chiedevano il rigetto dell’appello e proponevano domanda riconvenzionale con la quale si chiedeva che venisse riconosciuto una svalutazione dell’immobile pari a L. 50.000.000 e, dunque, la restituzione della somma di L. 34.142.914.

La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 292 del 2005 riformava parzialmente la sentenza del Tribunale, riduceva il prezzo della compravendita di L. 32.500.000, condannava gli opposti alla restituzione delle somme eventualmente versate in più rispetto al dovuto degli opponenti.

La Corte territoriale osservava: a) che l’appello principale degli opposti era infondato perchè gli stessi nella citazione in opposizione non avevano azionato i rimedi concessi dall’art. 1489 c.c., comma 1 e, cioè, la risoluzione o la riduzione del prezzo salvo il risarcimento, ma, semplicemente, l’accertamento della legittimità della sospensione del pagamento del saldo del prezzo.

Piuttosto, gli opposti avevano chiesto in via subordinata che il prezzo fosse ridotto nella misura di giustizia. B) che l’appello incidentale degli opponenti era parzialmente fondato perchè la servitù di acquedotto di cui era gravato il giardino in maniera consistente costituiva una seria limitazione del godimento dello stesso.

La cassazione della sentenza della Corte di appello di Perugia n. 292 del 2005, è stata chiesta da A.A. e S. S. con un ricorso affidato a tre motivi. M.V. e C.M. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo A.A. e S.S. lamentano la violazione e la mancata applicazione dell’art. 339 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo il ricorrente, per non aver dichiarato inammissibile l’appello incidentale ai sensi dell’art. 339 c.p.c., considerato che la pronuncia da parte del Giudice di primo grado, in ordine alla riduzione del prezzo, era stata assunta secondo equità ai sensi dell’art. 114 c.p.c., sulla scorta delle istanze delle parti e stante la concorde richiesta di entrambe le parti con i loro atti difensivi. Specifica il ricorrente che gli opponenti (cioè i compratori) in sede di comparsa conclusionale del 13 marzo 2001 avevano espressamente affermato che “per la quantificazione di tale deprezzamento ci si rimette, pertanto, al prudente apprezzamento del giudice”.

1.1.= la censura non merita di essere accolta, essenzialmente perchè equità e prudente apprezzamento del giudice non sono la stessa cosa.

1.1.a.= L’equo apprezzamento del giudice, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva, che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali, utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. L’equità, come pure afferma un’attenta dottrina, è la rettificazione della legge là dove si rivela insufficiente per il suo carattere universale e, dunque, interviene per giudicare, non in base alla legge, ma in base a quella giustizia che la legge stessa è diretta a realizzare. L’equo apprezzamento del giudice, invece, attiene ad (oppure è ) una valutazione che il giudice compie secondo comune esperienza e, ad un tempo, secondo scienza.

1.1.b.= Nell’ipotesi in esame il giudice non ha operato, dunque, secondo equità, ma, secondo una prudente valutazione bilanciata della situazione di fatto sottoposta al suo esame. In particolare, il giudice di merito ha bilanciato secondo comune esperienza (o se si vuole secondo un’equa valutazione) il limite al godimento dell’immobile oggetto di causa per l’esistenza della servitù di acquedotto e per gli eventuali disagi che sarebbero derivati per l’eventuale manutenzione e riparazione delle condutture ed il valore complessivo dell’immobile di cui si dice. A seguito di siffatta valutazione ha ritenuto equo fissare la riduzione del prezzo della vendita in L. 32.500.000 pari al 5% del prezzo superando, anche, le stime del CTU. 1.1.c.= Alla luce di queste considerazioni, pertanto, non appare corretto ritenere che l’ipotesi in esame sia riconducibile alla normativa di cui all’art. 114 cod. proc. civ. Piuttosto è ragionevole ritenne che la Corte territoriale abbia seguito, correttamente, l’orientamento prefigurato dall’art. 1226 cod. civ. e, corrispondentemente, sia stata guidata, dalla normativa di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c..

2= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del divieto dello ius novorum. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale si sarebbe pronunciata sulla richiesta di rideterminazione del prezzo della compravendita non proposta dagli opponenti (cioè dagli acquirenti) nel corso del primo giudizio, considerato che con l’atto di opposizione avevano avanzato unicamente una domanda tendente ad accertare la legittimità di sospensione del pagamento del prezzo residuo corrispondente a L. 50.000.000. La Corte territoriale, dunque, avrebbe violato il divieto di introdurre in appello domande nuove.

2.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta ed, essenzialmente, perchè la richiesta di riduzione del prezzo della vendita era stata introdotta già nel giudizio di primo grado dagli opponenti (cioè dagli acquirenti) ed era stata accolta dai venditori, i quali per loro ammissione, nel giudizio di opposizione chiedevano “il rigetto dell’opposizione ed in subordine, che, ridotto il prezzo nella misura di giustizia, gli opponenti fossero condannati al pagamento della residua somma”. Non essendo rimasti, gli acquirenti, soccombenti rispetto ad una loro domanda non erano legittimati ad impugnare la decisione, potendo valersi del solo parziale accoglimento della loro eccezione di inadempimento, che avrebbe comportato il loro risarcimento per la somma per il cui mancato pagamento avevano assunto il rischio. Sicchè, la loro impugnazione era contenuta entro tali limiti.

2.2.= E’ vero, e la Corte territoriale ne da atto, che la domanda svolta dagli opponenti (cioè dagli acquirenti) con l’atto di opposizione, non era del tutto chiara e si prestava ad una qualche diversa interpretazione. Tuttavia, gli opponenti nel chiedere l’accertamento della legittimità della sospensione del pagamento del saldo del prezzo di L. 50.000.000, da loro dovuta ai venditori, hanno fatto riferimento all’art. 1481 cod. civ. richiamato dall’art. 1489 c.c., comma 2, quale applicazione speciale dell’art. 1460 cod. civ. La richiesta, dunque, degli opponenti, se letta alla luce della normativa espressamente richiamata, non può che comportare una richiesta esplicita di riduzione del prezzo della vendita. E che fosse questo il senso della domanda degli opponenti è il fatto -come bene chiarisce la Corte territoriale- che in tal senso sia stata interpretata dai venditori, e quel che più interessa, in questi termini, è stata qualificata dal Tribunale.

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.

Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale si sarebbe discostata dal parere espresso dalla CTU su un punto decisivo della controversia senza darne adeguata motivazione, limitandosi semplicemente ad affermazioni apodittiche.

3.1.= Anche questo motivo non è fondato, essenzialmente, perchè la Corte territoriale ha affidato le ragioni della decisione adottata ad una motivazione adeguata ponderata e priva di vizi logici e giuridici.

3.2.= Appare opportuno chiarire, anche, in questa sede, che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione,insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero, quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione. E, questi vizi sicuramente non sono rinvenibili nella sentenza impugnata.

3.3.= Piuttosto, la Corte territoriale, da un verso, ha accolto le conclusioni cui era pervenuto il CTU, in particolare, ha accolto le osservazioni in merito: a) all’identificazione della servitù oggetto di giudizio, b) alle ragioni per le quali la servitù comportava una limitazione del godimento del bene; per altro, con adeguata motivazione, rideterminava il valore delle limitazioni, quantificandole diversamente da quanto aveva indicato il CTU in L. 32.5000.000, corrispondenti al 5% del prezzo della vendita. La Corte territoriale aveva cura di specificare che le stime del CTU, in merito alla valutazione del limite di godimento del bene oggetto di giudizio, non erano pienamente soddisfacenti: a) sia perchè presentavano argomentazione confuse e sia perchè trascuravano il rilievo dell’importanza fondamentale che la presenza di alberi hanno per una villa.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che verranno liquidate secondo dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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