Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12039 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017), n. 12039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6526/2016 proposto da:
COMUNE DI CASTELVETRANO – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO FRANCIA 182, presso lo studio dell’avvocato CIRO CASTRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VASILE;
– ricorrente –
contro
B.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SABOTINO, 2/A, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA LIPARI,
rappresentata e difesa dall’avvocato DUILIO RINALDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1298/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 10/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso affidato ad un unico motivo, il Comune di Castelvetrano ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 10 settembre 2015, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, aveva accolto la domanda di danni proposta da B.M.E., ritenendo, in applicazione dell’art. 2051 c.c., il Comune appellato responsabile al 70% del danno biologico patito dall’appellante (responsabile concorrente per il 30%) a seguito di lesioni dovute ad una caduta in terra cagionata dalla sconnessa pavimentazione di marciapiede di strada comunale, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 9.476,89, oltre accessori;
che resiste con controricorso Maria Enrica Bertoli;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 2051 c.c., per non aver la Corte territoriale ritenuto sussistente, nonostante l’avvenuta dimostrazione, il caso fortuito per la condotta della danneggiata;
che il motivo è inammissibile, giacchè, lungi dall’evidenziare effettivi errores in iudicando commessi dal giudice di appello, investe l’accertamento che è presupposto dell’operata applicazione dell’art. 2051 c.c., che è quaestio facti rimessa al giudice del merito (tra le tante, Cass. n. 6753/2004), nella specie, peraltro, effettuata anche con il riconoscimento di un concorso colposo della danneggiata, ma escludendo l’imprevedibilità e l’eccezionalità della sua condotta; valutazione complessiva, questa, che non è stata censurata per omesso esame di fatti decisivi ai sensi del vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017