Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12039 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 06/05/2021), n.12039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

A.R. P.A.C. – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA

CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI n. 29 presso lo studio

dell’avvocato LUCIA RUGGIERO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAVIO

STILICONE n. 264, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIACANI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALFREDO RICCARDI, BRUNO

CAMPIONE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonchè contro

A.R.P.A.C. – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA

CAMPANIA;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4097/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/07/2015 R.G.N. 2269/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Napoli, riformando la pronuncia di rigetto assunta dal Tribunale della stessa città e pronunciando nella causa tra B.T. e l’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (di seguito: Arpac), ha dichiarato la “nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra le parti in data 30.3.2001” e condannato “l’Arpac… al pagamento in favore dell’appellante a titolo di maggior danno ai sensi della L. N. 604 del 1966, art. 8 della somma di Euro 107.339,64 oltre accessori come per legge”;

2. Arpac ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la B. ha resistito con controricorso, contenente due motivi di ricorso incidentale, ai quali Arpac ha a propria volta replicato con un proprio controricorso;

la B. ha infine depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo di Arpac è rubricato come “assente e/o errata motivazione. Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3-5” ed all’interno di esso si afferma che la Corte territoriale, senza addurre alcuna fondata motivazione, dopo aver rigettato la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato, anche in applicazione dell’art. 97 Cost., ha ciononostante dichiarato la nullità del termine apposto al medesimo, per essere stato instaurato onde far fronte a carenze strutturali di organico sebbene, come accertato anche in primo grado, l’incarico fosse stato conferito per la sostituzione provvisoria di un professionista a tempo indeterminato, indicato nominativamente e da individuare, secondo le difese dell’ente, in tale Dott. D.S., dirigente chimico presso il Dipartimento di (OMISSIS);

il secondo motivo di Arpac è rubricato come denuncia di inapplicabilità della L. n. 604 del 1966, art. 8 ed erronea qualificazione giuridica;

l’ente sottolinea come non fosse stata mai accertata la ricorrenza degli estremi di un licenziamento illegittimo, di cui alla norma menzionata, così come infondato era da ritenere il riconoscimento di un danno per abuso di contratti a tempo determinato e ciò sia perchè la pronuncia della Corte di Giustizia richiamata dalla Corte d’Appello a fondamento delle proprie conclusioni (sentenza del caso Papalia) riguardava “un rapporto di lavoro nel settore scolastico e, pertanto del tutto estraneo alla fattispecie oggetto del presente giudizio” ed inoltre perchè la B. mai aveva chiesto un risarcimento dei danni a tale titolo;

il terzo motivo, privo di rubricazione, contesta l’erronea quantificazione del danno in misura pari agli importi indicati dalla controparte quali differenze sui compensi dovuti e sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in realtà disconosciuto;

il primo motivo di ricorso incidentale (condizionato) della B. afferma la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36 nonchè del D.P.R. n. 458 del 1998, art. 6 del D.P.R. n. 255 del 1988 e degli artt. 97,2,4 e 35 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3);

la ricorrente incidentale critica il fatto che la Corte di merito, pur ritenendo la nullità del termine apposto all’atto di conferimento dell’incarico, abbia escluso che potesse determinarsi la conversione a tempo indeterminato;

in tal modo la sentenza di appello avrebbe violato le norme che regolano la fattispecie, costituendo ius receptum quello per cui il rapporto di lavoro con professionisti esterni convenzionati, quale era la ricorrente, aveva natura di prestazione d’opera professionale con i connotati della parasubordinazione; pertanto, la sentenza impugnata era illegittima nella parte in cui aveva individuato nella fattispecie un rapporto di pubblico impiego, così come nella parte in cui all’illegittimità del termine, apposto per sopperire ad una carenza di organico e non per la sostituzione di un professionista a tempo indeterminato assente, non era stata fatta seguire la sussunzione nell’ipotesi di incarico a tempo determinato di cui al D.P.R. n. 255 del 1988, art. 6, comma 8, e, in assenza della raccomandata di mancata conferma, la conversione a tempo indeterminato per effetto del successivo comma 10 stesso D.P.R., nonchè degli artt. 2,4 e 35 Cost., contestandosi altresì l’applicabilità al caso di specie del divieto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5;

con il secondo motivo la B. assume la violazione, da parte della Corte territoriale, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 nonchè della disciplina del compenso prevista dagli accordi collettivi nazionali per i chimici ambulatoriali ed i medici specialisti ambulatoriali interni del 9.2.2005, reso efficace erga omnes dalla L. n. 138 del 2004;

la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello avrebbe liquidato un importo inferiore a quello esposto in giudizio e non contestato dalla controparte, senza considerare altresì le somme spettanti in esito alla mora accipiendi di Arpac, così come non era stato considerato che anche i fatti posti a fondamento della pretesa e relativi “al concreto atteggiarsi della prestazioni di lavoro (parasubordinato) rese dalla d.ssa B.T.” non erano stati contestati;

2. i motivi del ricorso principale e di quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione;

2.1 la decisione della controversia deve muovere dalla ricostruzione della disciplina coinvolta dal caso in esame, oltre che dall’interpretazione della sentenza di secondo grado;

i rapporti convenzionati con medici liberi professionisti possono essere indubbiamente stipulati sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato per sostituzione di professionisti a tempo indeterminato assenti dal servizio (D.P.R. n. 458 del 1998, art. 6);

i rapporti a tempo indeterminato, secondo quanto sancito dal D.P.R. n. 255 del 1988, art. 6, comma 10, sorgono in esito alla mancata disdetta da parte dell’ente pubblico di un primo rapporto trimestrale convenzionato, ovverosia libero professionale, a termine;

non vi è peraltro dubbio che l’attività del chimico ambulatoriale, come tradizionalmente si dice rispetto ad ogni attività umana (Cass. 15 giugno 2020, n. 11539; Cass. 19 aprile 2010, n. 9251), può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e la Corte territoriale, secondo quanto in sostanza riconoscono anche le stesse difese della lavoratrice nel controricorso, ha qualificato in effetti come tale la prestazione resa nel caso di specie;

d’altra parte, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, espresso nel contiguo settore di medici ambulatoriali ma con principi palesemente comuni ad altri professionisti, quello per cui “in considerazione della inderogabilità della disciplina dei rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale dettata dagli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica, ed altresì del principio secondo cui il conferimento di incarichi professionali da parte della pubblica amministrazione richiede l’atto scritto ad substantiam, la circostanza che un incarico professionale di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale violi la normativa di settore in tema di modalità e forma del relativo conferimento è sufficiente per ritenere esclusa una valida costituzione del rapporto convenzionale tra l’ente conferente e il professionista – la cui attività quindi assume rilevanza solo nei limiti degli effetti ricollegabili per legge al lavoro di fatto – e conseguentemente anche la fondatezza della pretesa dell’interessato di vedere riconosciuta l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato in applicazione di norme che prevedano la corrispondente trasformazione del rapporto a termine in presenza di determinati presupposti; nè, con riferimento ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure parasubordinato, può trovare applicazione il principio, relativo al lavoro subordinato, della trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato in caso di prosecuzione dello stesso dopo la scadenza del termine” (Cass. 24 aprile 2004, n. 7860, nonchè in precedenza Cass. S.U. 18 dicembre 1998, n. 12712 e, successivamente, Cass., S.U., 31 gennaio 2006, n. 2044);

non pertinente è invece il richiamo, contenuto nelle difese della controricorrente, a Cass. 29 luglio 2008, n. 20581, in quanto quella pronuncia ha affermato la non estensibilità alle prestazioni convenzionate della disciplina del pubblico impiego, in ragione della diversa natura dei rapporti, ma non ha di certo escluso che, una volta verificatasi la violazione delle normative di disciplina dei contratti convenzionati non possa operare la qualificazione del rapporto in ragione della prestazione resa;

ne deriva, per un verso, che la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto convenzionale instaurato per ragioni sostitutive, anche se tali esigenze non fossero state sussistenti, risulta improponibile (Cass. 7860/2004 e altre conformi citt.) e che, come precisa sempre la citata giurisprudenza, in presenza di termini illegittimamente apposti, tutto si riporta alla fattispecie del lavoro di fatto, nelle qualificazioni, in tema di autonomia o subordinazione, che il giudice ritenga di adottare in ragione dell’assetto delle prestazioni e con le conseguenze che da tali qualificazioni derivano;

nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che la stipulazione dei contratti con la B. fosse avvenuta “in aperta violazione delle norme” e “non in funzione sostitutiva temporanea, bensì per far fronte a carenze di organico strutturali”, riferendosi alla B. come persona “assunta” (pag. 5, terzo rigo della sentenza) e come “dipendente”, fino a trarne la conseguenza che “in materia di pubblico impiego” non è ammessa la costituzione o conversione del rapporto, ma solo il risarcimento del danno “ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5” per fondare il quale ha richiamato la fattispecie del c.d. danno comunitario, sostenendo che per la conseguente liquidazione fosse da utilizzare il criterio di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8;

2.2 tale ratio decidendi, sostanzialmente chiara, non è idoneamente attinta dai motivi addotti, con particolare riferimento, qui, al primo ed in parte al secondo motivo del ricorso principale ed al primo ed in parte al secondo motivo del ricorso incidentale;

iniziando in ordine logico dal primo motivo del ricorso incidentale e dalla parte del secondo motivo di esso con cui si sostiene l’assenza di contestazione in ordine alla natura parasubordinata del rapporto, intanto si rileva come le difese del primo motivo si fondino su un’ipotetica trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro autonomo che, come si è detto, risulta giuridicamente improponibile;

rispetto alla qualificazione addotta dalla Corte territoriale nel senso della subordinazione il primo motivo è invece generico, tutto racchiudendosi nella mera ed apodittica affermazione secondo cui “costituisce ius receptum quello secondo cui il rapporto di lavoro tra professionisti esterni convenzionati (quale la Dott.ssa B.T.) con enti pubblici (quale l’Arpac) ha natura di rapporto privatistico di prestazione d’opera professionale con i connotati della parasubordinazione”, mentre, come si è detto, le prestazioni di chimico di laboratorio, come tutte le prestazioni di lavoro, in sè possono rientrare sia nella fattispecie della subordinazione (come ritenuto dalla Corte di merito), sia in quella della prestazione coordinata e continuativa;

il secondo motivo di ricorso incidentale, nella parte in cui afferma che sarebbero da aversi per “pacifiche e non contestate le circostanze di fatto relative al concreto svolgersi ed atteggiarsi delle prestazioni di lavoro parasubordinato” non è intanto accompagnato dalla trascrizione della esatta deduzione in proposito del ricorso introduttivo, risultando i fatti indicati solo in via narrativa e riguardando per giunta in gran parte – come il richiamo all’osservanza di un orario giornaliero, all’assenza di altri lavori ed all’utilizzazione per colmare una vacanza organica dell’ente, v. pag. 39 del controricorso – circostanze tutt’altro che estranee al lavoro dipendente;

d’altra parte, se anche il motivo affermasse una cosa vera quanto ai fatti, ciò certamente non potrebbe avere effetto rispetto alla qualificazione giuridica di essi, alla natura del rapporto ed al conseguente regime (Cass. 7 novembre 2003, n. 16765; v. seppure in riferimento ai profili giuridici dei conteggi, ma con principio che ha chiaramente caratura generale, Cass. 6 agosto 2019, n. 20998; Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n. 761);

pertanto, l’impostazione del motivo è in parte qua giuridicamente inadeguata; anche l’insistenza, questa volta di Arpac, con il primo motivo del ricorso principale, sul ricorrere di un’effettiva esigenza sostitutiva è del tutto generica e non scalfisce la contraria valutazione espressa dalla Corte territoriale;

il secondo motivo del ricorso principale, nella parte in cui afferma che la ricorrente non avrebbe mai chiesto un risarcimento dei danni per l’eventuale abuso della P.A. rispetto ai contratti di lavoro di pubblico impiego a termine, risulta invece inammissibile, perchè, come rileva la controricorrente, esso, oltre a non essere formulato con il coerente richiamo delle norme proprie dell’ultra o extrapetizione (art. 112 c.p.c.), non riporta le conclusioni di primo grado dispiegate dalla B.;

la formulazione si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

in definitiva la qualificazione operata dalla Corte territoriale resiste ai motivi hinc et inde sviluppati;

da ciò deriva l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale addotto dalla B., nella parte qui ancora non esaminata, in quanto esso concerne conteggi riguardanti il caso di qualificazione del rapporto in termini di lavoro autonomo convenzionato;

2.3 resta dunque la censura di cui al secondo motivo del ricorso principale, nella parte in cui si assume che a regolare la fattispecie del danno da utilizzazione illegittima di contratti a termine non poteva utilizzarsi la L. n. 604 del 1966, art. 8 ed il terzo motivo, ove si lamenta che per la determinazione di tale danno siano stati utilizzati gli importi indicati dalla ricorrente a titolo di differenze sui compensi dovuti;

va intanto escluso che i motivi siano in parte qua inammissibili, come eccepito dalla B. ai punti 1 e 4 dei motivi in diritto del controricorso con ricorso incidentale condizionato;

non può infatti dirsi che il secondo motivo di ricorso non riferisca della motivazione addotta dalla Corte territoriale, in quanto esso contesta che la domanda non riguardasse l’abuso sui contratti a termine (e sul punto già si è rilevata l’inammissibilità per altra ragione) e che fosse applicabile l’art. 8 cit., che indica quale norma richiamata dalla Corte territoriale, come in effetti è;

non diversamente, il terzo motivo afferma che erroneamente la Corte territoriale avrebbe riconosciuto il danno in misura pari alle differenze sui compensi che sarebbero maturati se fosse stata riconosciuta la rivendicata esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, come anche qui in effetti è, visto che le stesse difese della B. (v. il secondo motivo di ricorso incidentale fino a pag. 45, ove è indicato l’importo di cui alla condanna resa in secondo grado) ricostruiscono in tal senso il quantum – per quanto in relazione all’ipotesi del lavoro autonomo – di cui ai conteggi messi a base della sentenza di appello;

i motivi sono poi in parte qua e nei loro insieme fondati;

vale infatti il principio per cui anche il reiterarsi di fatto di un rapporto di lavoro con termini abusivi con la P.A. giustifica il riconoscimento del ristoro del danno da precarizzazione (Cass. 8 maggio 2018, n. 10951);

tale danno non può però essere liquidato ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 8 soccorrendo a tale fine viceversa i criteri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072), nè certamente esso può consistere nelle differenze sui compensi (da lavoro autonomo) esposte dalla ricorrente;

3. in definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, nei sensi sopra esposti, mentre vengono disattesi sia il primo motivo del ricorso principale e i motivi del ricorso incidentale;

la cassazione non coinvolge invece nè la qualificazione dei rapporti intercorsi in termini di subordinazione, nè il fatto che rientri nel thema decidendum il diritto al risarcimento del danno da precarizzazione, da liquidarsi tuttavia facendo applicazione dei criteri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 incombente per il quale si rimette la causa al giudice del rinvio, che provvederà anche a definire le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigettando il primo motivo del medesimo ricorso nonchè il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi per come accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA