Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12038 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. II, 31/05/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– P.F. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e

difeso dagli avv.ti Viglione Giancarlo ed Oreste Cantillo ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via

Ovidio n. 32, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

– I.B. ((OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Picardi Nicola, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma, via Cirenaica n. 15, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

– C.P.; D.F.G. eredi di D.F.D.;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 396/2004 della Corte di Appello di Salerno,

depositata il 25/08/2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore della parte ricorrente avv. Oreste Cantillo, che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udito il procuratore della parte controricorrente avv. Nicola

Picardi, che ha insistito per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Salerno, decidendo quale giudice di rinvio della Cassazione – che con pronunzia n. 13509/2001 aveva dichiarato la nullità di precedente sentenza n. 94/1998 della Corte di Appello di Potenza, per pretermissione, in quel giudizio, della notifica del gravame ad una litisconsorte necessaria – confermò la sentenza n. 152/1989 del Tribunale di Lagronegro che, accogliendo la domanda di I.B., aveva ordinato all’attore in riassunzione P.F. – proprietario di un fondo a confine di quello dell’attore – ed a D.F.D.- precedente proprietaria del medesimo terreno e di seguito usuaria dello stesso – di demolire un muro, nella parte in cui era stato edificato sulla proprietà dell’attore e di colmare gli scavi praticati nel medesimo appezzamento, specificando che le opere da demolirsi erano quelle indicate in una consulenza tecnica eseguita nel pregresso grado del giudizio di merito, aggiungendo altresì che il ripristino dello stato dei luoghi avrebbe dovuto esser fatto in modo tale da non far permanere, a carico del fondo dell’ I., servitù o pregiudizi di sorta dipendenti dalla trasformazione avvenuta. La Corte territoriale regolò di conseguenza le spese dei precedenti gradi e del giudizio di legittimità.

La Corte territoriale pose a sostegno della propria decisione il fatto che la proprietà dell’ I. sulla porzione di terreno controversa sarebbe emersa incontestabilmente non solo dalle risultanze di una consulenza tecnica fatta eseguire dal Tribunale di Lagonegro ma anche dall’esame dei vari atti di provenienza e dai provvedimenti amministrativi del Comune di Maratea, precedente proprietario dell’appezzamento poi ceduto allo stesso I., a contrasto dell’attività edilizia del P. iniziata sin dal 1968 ; ritenne poi lo stesso giudice del merito che proprio le diffide del Comune affinchè cessasse – in parte qua – la non consentita attività edilizia, sarebbero valse ad escludere la buona fede dell’occupante in relazione alla scienza dell’alienità della porzione occupata, rendendo per altro verso irrilevante il fatto della mancata opposizione del proprietario confinante à sensi dell’art. 938 cod. civ. Contro tale decisione il P. ha proposto ricorso per cassazione, facendo valere quattro motivi; l’ I. ha resistito con controricorso. Gli intimati C.P. e D.G. F. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene denunziata la “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; motivazione omessa o insufficiente su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5)” assumendo il ricorrente che la Corte del rinvio avrebbe fatto mero riferimento – così adottando una motivazione apparente – alle risultanze della consulenza tecnica fatta eseguire dal Tribunale di Lagronegro, senza peraltro prendere in esame le osservazioni critiche – soprattutto in relazione al metodo di indagine tecnica – che a detto elaborato sarebbero state rivolte dal proprio tecnico; sotto diverso profilo viene dedotto il vizio di insufficiente motivazione dal momento che la Corte distrettuale non avrebbe indicato esplicitamente le fonti del proprio convincimento, soprattutto con riferimento alle istanze istruttorie, prima delle quali era la reiterata richiesta di rinnovo della CTU, resa necessaria per la conformazione della linea confinaria tra il fondo di esso ricorrente e quello del Comune prima e dell’ I. poi, ricadente su un dirupo e sull’assoluta incertezza circa i metodi di calcolo utilizzati dall’ausiliare per la definizione dei confini Osserva altresì il ricorrente che vi sarebbe stato anche un omesso esame di una perizia di un proprio tecnico da cui sarebbe risultata sostanzialmente cessata la materia del contendere per lo meno a far data dal 1989, avendo ottenuto la concessione in sanatoria per il completamento del fabbricato, pur se con una volumetria inferiore, così che aveva dovuto demolire delle opere murarie ricadenti nella zona prossima al confine in contestazione.

2 – Va premesso che non ricorre il denunciato error in procedendo di violazione dell’art. 132 c.p.c. le volte in cui la motivazione, che il ricorrente non condivide, non si limiti al mero rinvio di valutazioni in precedenza espresse ma operi, pur in via di sintesi, la delibazione di quale sia il materiale probatorio da prendere in considerazione al fine di sostenere la decisione.

2/a – Ciò comporta che, non ravvisandosi gli estremi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, neppure è consentito alla Corte di esaminare gli atti dei precedenti gradi del giudizio; ne deriva allora che il motivo non è ammissibile in quanto innanzi tutto privo dei requisiti di autosufficienza e specificità che devono caratterizzare il ricorso: invero, pur con i limiti del giudizio di rinvio, il P. avrebbe dovuto esporre quali fossero state le conclusioni prese innanzi al Tribunale di Lagronegro; quale la motivazione di quel giudice; quali i motivi di appello innanzi alla Corte di Appello di Potenza e di Salerno, al fine di permettere alla Corte di scrutinare la novità o meno delle questioni e delle difese oggetto dell’attuale censura, con particolar riguardo alla dedotta cessazione della materia del contendere.

2/b – In secondo luogo non è ammissibile la censura in ordine al giudizio di non corrispondenza dell’accertamento del CTU ai titoli di proprietà formulato (non dal tecnico, come sostenuto nel ricorso ma) dalla Corte del rinvio (vedi fol. 6 della sentenza della Corte di Appello di Salerno) in quanto generica; se poi detto rilievo volesse essere interpretato come attinente all’errata percezione della effettiva portata dei titoli di provenienza, il motivo sarebbe comunque inammissibile in quanto il P. avrebbe fatto valere in sede impropria una censura rientrante nel vizio revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

2/c – Consegue dalle argomentazioni sin qui svolte che non sussiste neppure il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 denunziato dal ricorrente in quanto la Corte di merito, scelse, con decisione sufficientemente motivata, quali risultanze istruttorie porre a base della propria decisione e, sul punto, non è consentito alcun ulteriore scrutinio da parte di questa Corte: va solo precisato che le critiche alle conclusioni del CTU sarebbero state – ove se ne fosse potuto tener conto – generiche; concretizzanti meri giudizi di fatto; non riscontrabili, mancando la riproduzione dell’elaborato dell’ausiliare.

3 – Con il secondo motivo viene dedotta la “violazione dell’art. 938 cod. civ.; omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5)” sostenendosi che sarebbe stata errata la valutazione in merito all’assenza di buona fede nel costruire in solo alieno da parte del P., sottoponendosi a critica i tre elementi di prova addotti a riprova della perfetta conoscenza dell’alienità del fondo posti a base della decisione della Corte del rinvio: il motivo non è ammissibile per difetto di autosufficienza – non essendo stati riportati i documenti la cui valenza indiziante della mala fede viene sottoposta a critica (rapporto dei Carabinieri di Maratea del 1976;

domanda del P. di acquistare dal Comune, precedente proprietario del terreno dell’ I., parte del terreno circostante il proprio; provvedimenti di inibizione alla continuazione dell’attività edificatoria dell’attuale ricorrente; le conseguenti indagini dei carabinieri).

3/a – Va anche detto che comunque il motivo sarebbe infondato perchè la critica del peso probatorio dei documenti indicati in sentenza – come pure della ritenuta irrilevanza del comportamento inerte tenuto dall’ I. nei tre mesi successivi all’inizio dell’occupazione del proprio terreno – trae pur sempre origine dal presupposto della obiettiva e perdurante incertezza del confine, che avrebbe eliso la percezione del P. circa l’effettiva alienità della porzione occupata, così che, esclusa, per quanto sopra dedotto, ogni ulteriore censura sul punto, ne verrebbe travolto il presupposto argomentativo del motivo in esame.

4 – Con il terzo motivo viene denunziata la ” insufficiente motivazione del diniego di prova testimoniale (art. 360 c.p.c., n. 5)” perchè la Corte del rinvio non avrebbe ritenuto rilevante la prova testimoniale diretta a dimostrare l’acquisto utile all’usucapione da parte della propria dante causa D.D. F.: il motivo è inammissibile sia perchè viene violato il principio di autosufficienza del ricorso non riportandosi il testo della prova in questione, sia soprattutto perchè si è formato il giudicato sull’infondatezza della pretesa della defunta D.F. di vedersi attribuito il terreno occupato per acquisto fattone per usucapione.

5 – Con il quarto motivo il ricorrente fa valere la “violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)” lamentando che la Corte salernitana, integrando il dispositivo della pronunzia del Tribunale di Lagronegro con la specificazione che il ripristino debba essere compiuto in modo tale da non far permanere, nel fondo I., servitù o pregiudizi di sorta dipendenti dalla trasformazione avvenuta, avrebbe in realtà accolto una domanda nuova proposta per la prima volta in appello – innanzi alla Corte potentina.

5/a – Anche questo motivo è inammissibile perchè espresso- in termini del tutto perplessi in merito all’esatta portata del comando giudiziale in questione ed al concreto pregiudizio che ne sarebbe potuto derivare – e quindi l’interesse del deducente nascerebbe semmai solo nella fase dell’esecuzione; la mancata riproduzione poi del tenore dell’atto di appello originario dell’ I. impedisce comunque ogni ulteriore delibazione critica da parte della Corte.

6 – Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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