Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12038 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6885-2005 proposto da:
A.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANSONI
MAURIZIO;
e contro
COMUNE DI ROMA, BANCA MPS SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2368/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 20/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
A.E. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Roma e la Banca Montepaschi di Siena spa, che non svolgono difese, avverso la sentenza del GP di Roma n. 2368/2005 che ha respinto l’opposizione e revocato la concessa sospensione della cartella n. (OMISSIS), notificata il 25.6.2004 relativa a n. 7 verbali di accertamento menzionati nella stessa.
La sentenza rileva che avverso la cartella è ammesso il rimedio previsto dalla L. n. 689 del 1981 solo in caso di mancata preventiva emissione e notifica del provvedimento afflittivo e, nella specie, la notifica era stata validamente eseguita nel domicilio della destinataria, mediante consegna al portiere che aveva firmato per ricevuta in assenza del destinatario ed in assenza dei soggetti citati nella relata stessa, e per un verbale a mani della medesima destinataria.
La ricorrente denunzia, col primo motivo, vizi di motivazione e violazione dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3 e col secondo violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere (forse) il GP ritenuto che l’eccezione di nullità od inesistenza della notifica fosse circoscritta alla mancata sottoscrizione dell’originale da parte del portiere. Con ordinanza del 30.9.2008 questa Corte ha sollecitato la trasmissione del fascicolo di ufficio.
Le censure, come articolate, non meritano accoglimento.
La sentenza ha dedotto che, come risulta dalle relate, la notifica è stata validamente e tempestivamente eseguita nel domicilio della destinataria, mediante consegna al portiere che ha firmato per ricevuta in assenza del destinatario ed in assenza dei soggetti citati nella relata stessa, (e, per un verbale, a mani della destinataria medesima), riferendo, pertanto, del compimento delle formalità previste dall’art. 139 c.p.c. e, di fronte a questa affermazione, il diverso avviso della ricorrente è irrilevante.
La stessa sentenza riconosce che avverso la cartella è esperibile il rimedio previsto dalla L. n. 689 del 1981 in caso di vizi pregressi, ma, nella specie, la ricorrente non deduce la mancata consegna da parte del portiere degli avvisi ricevuti e la non conoscenza di essi ma le omesse formalità di cui all’art. 139 c.p.c. che la motivazione, come dedotto, esclude.
Tra l’altro, l’osservanza delle formalità indicate dall’art. 139 c.p.c. si può ricavare indirettamente dal modulo contenente la relata.
In mancanza, pertanto, di censure in funzione recuperatoria della tutela primaria accordata dall’ordinamento, resta confermato che, nel caso di contestazione della legittimità della iscrizione a ruolo o di deduzione di vizi formali, il rimedio esperibile è quello dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. od agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei termini perentori di legge previsti dalle relative norme (Cass. 20 aprile 2006 n. 9180, Cass. 8 febbraio 2006 n. 2819, Cass. 18 luglio 2005 n. 15149 ex plurimis).
Il secondo motivo, nella sua formulazione ipotetica, è inammissibile e, comunque, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la sentenza ha analizzato le relate di notifica dando conto delle avvenute formalità ex art. 139 c.p.c..
Ne deriva il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, per la mancata costituzione delle controparti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010