Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12038 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 06/05/2021), n.12038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19496-2015 proposto da:

T.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 19, presso lo studio dell’avvocato VALERIO FEMIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO MARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui

Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 9388/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/02/2015 R.G.N. 10992/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame proposto da T.M.L. avverso la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città già aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR), per la rideterminazione dell’anzianità di servizio della lavoratrice ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio;

la Corte distrettuale riteneva che la domanda fosse preclusa dalla preesistenza di una sentenza di rigetto basata sul medesimo presupposto della presente causa, ovverosia sull’esclusione dall’anzianità, secondo la lavoratrice erronea, dei due anni relativi ai benefici di cui alla L. n. 336 del 1970 (ex combattenti);

la T. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo;

il MIUR ha depositato atto di costituzione per la sola eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’unico motivo di ricorso afferma l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), sostenendosi che i due giudizi intercorsi erano tra loro totalmente diversi e che in particolare il presunto giudicato derivava da un processo avente per oggetto la contestazione di provvedimenti recupero di somme da parte della P.A. e dunque riguardava questioni diverse da quelle, qui discusse, di ricostruzione della carriera e dell’anzianità utile;

il motivo è inammissibile;

per principio consolidato, nel vantare un giudicato a sè favorevole o nel denunciare la violazione da parte del giudice del merito delle regole di interpretazione del giudicato, è necessaria la trascrizione integrale del testo della sentenza di riferimento (Cass. 23 giugno 2017, n. 15737; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2617 e, da ultimo, tra le molte, Cass. 11 settembre 2020, n. 18934; Cass. 17 luglio 2020, n. 15288; Cass. 15 luglio 2020, n. 15113; Cass. 24 giugno 2020, n. 12496);

nel caso di specie, anche tenuto conto che il giudicato può formarsi anche su quanto abbia costituito antecedente logico necessario della decisione (da ultimo, v. Cass. 30 settembre 2020, n. 20816; Cass. 27 febbraio 2020, n. 5409), in mancanza della trascrizione del giudicato mancano gli elementi necessari affinchè, già sulla base del ricorso, si possa apprezzare la fondatezza o meno della censura addotta;

la formulazione del motivo si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

ciò anche senza contare che è in sè erronea l’impostazione della censura sub specie dell’art. 360, n. 5, riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo, tenuto conto che la Corte territoriale ha in concreto esaminato la questione sul giudicato e che l’eventuale errore commesso da tale punto di vista intercetterebbe semmai una violazione delle norme che regolano il fenomeno (art. 2909 c.c.; art. 324 c.p.c. etc.) e non un vizio motivazionale;

nonostante l’inammissibilità del ricorso non segue condanna alle spese in quanto il Ministero, pur costituito, non ha svolto reale attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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