Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12037 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. II, 31/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.LLI NEGRELLI DI NEGRELLI RUGGERO & C. S.N.C. P. IVA (OMISSIS)

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio

dell’avvocato TROPIANO GIORGIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAZZA UMBERTO;

– ricorrente –

contro

P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA EUCLIDE 47 2 PIANO INT 4, presso lo studio dell’avvocato

LA PORTA CARLO FERRUCCIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 453/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato GIORGIO TROPIANO difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA difensore della resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 13.8.1997 P.L. intimava sfratto per morosità alla F.lli Negrelli di Negrelli Giorgio & e sdf e la citava per la convalida davanti alla sezione di Revere della Pretura di Manto va esponendo di aver dato in locazione l’immobile di sua proprietà in (OMISSIS), adibito a panificio e rivendita di pane e che la conduttrice non aveva versato la rata semestrale scadente a marzo 1997 per L. 8.500.000 La convenuta eccepiva l’estinzione del credito per compensazione avendo maturato un credito a seguito della risoluzione di un preliminare per il medesimo immobile e riconvenzionalmente chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma di L. 57.000.000 ovvero perchè l’esecuzione dello sfratto fosse subordinata ad una cauzione di L. 60.000.000.

Il Pretore rigettava l’istanza di emissione dell’ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, disponeva il mutamento del rito, rimetteva le parti al Tribunale di Manto va in ordine alla riconvenzionale e sospendeva il giudizio relativo al rilascio.

Con sentenza 22 .8.2002 il Tribunale riteneva infondata la domanda di avvenuta risoluzione del preliminare perchè, allorquando F.lli Negrelli aveva inviato la diffida ad adempiere, non si era ancora in presenza di un inadempimento, le domande di P. di risoluzione, incameramento della caparra e danni non erano conformi allo schema legale non essendo cumulabile la risoluzione con l’attribuzione della caparra.

Proposto appello dalla società, resisteva P. che chiedeva la conferma della sentenza e la Corte di appello di Brescia, con sentenza 453/05, rigettava il gravame richiamando il canone fondamentale della buona fede, deduceva che P. aveva posto le condizioni perchè l’immobile pervenisse a controparte libero da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, escludeva che l’intimazione notificata il 17.12.1996 trovasse giustificazione in un comportamento inadempiente del promittente venditore, inadempimento che andava ravvisato nella condotta della F.lli Negrelli. Ricorre F.lli Negrelli snc con un motivo variamente articolato, resiste P., che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunziano violazione dell’art. 1337 c.c., dell’art. 1362 c.c. e segg., artt. 1375, 1382, 1454, 1461, 1482 c.c. e vizi di motivazione criticando la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente ed il riferimento alla buona fede: si dice provato che in sede di trattativa e di stipula del preliminare fosse stata taciuta l’esistenza di ipoteca volontaria e di pignoramento, si riporta il brano del preliminare circa la libertà da vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli ed ove “risultassero formalità pregiudizievoli non cancellabili a cura e spese della parte promessa venditrice, prima della firma del rogito, sarà facoltà della parte promessa acquirente di pretendere l’adempimento degli obblighi assunti o, in difetto di chiedere la restituzione del doppio della caparra”. Si riportano altri aspetti della vicenda, con riferimenti giurisprudenziali e si critica la valutazione ex post fatta dalla Corte di merito.

La complessiva ed articolata censura, a prescindere dalla assenza di specificità e dalla contestuale deduzione di vizi di diritto e di motivazione, non tiene conto della circostanza che la valutazione della gravità dell’inadempimento e della volontà delle parti costituisce indagine di merito, insuscettibile di ricorso in cassazione se congruamente motivata.

La sentenza impugnata, alle pagine dodici e seguenti, ha dedotto la non essenzialità del termine, ha richiamato la lettera 10.12.1996 che P. scrisse a F.lli Negrelli circa l’estinzione della procedura esecutiva, comunicando che rimaneva solo l’ipoteca con la Banca San Paolo che sarebbe stata cancellata dal notaio al momento del rogito con la consegna di L. 85.000.000 nelle mani del notaio, con la conclusione: “Quindi come promesso è stato così mantenuto che, al momento del rogito, che può essere effettuato a partire da domani o qualsiasi altro giorno, l’immobile verrà venduto libero da ogni e qualsiasi vincolo. Sono quindi in attesa della fissazione della data del rogito a vs. piacimento”.

Ha richiamato le testimonianze e la successiva corrispondenza.

In particolare, a pagina tredici, ha dedotto che il teste Mo., professionista che seguiva la F.lli Negrelli, aveva dichiarato che la sua assistita non aveva partecipato alla trattativa con la banca ma “era disponibile a che la cancellazione dell’ipoteca avvenisse a seguito del versamento degli 85 milioni nelle mani del notaio che le avrebbe versate alla banca”.

A pagina diciassette ha dato atto che P. già aveva comunicato alla controparte che era stato estinto il procedimento esecutivo avente a oggetto l’immobile a seguito della rinuncia del creditore procedente e dell’intervento e che la cancellazione dell’ipoteca sull’immobile sarebbe stata ottenuta col sistema, concordato con la banca, che prevedeva la consegna del denaro a mani del notaio all’atto della stipula ed il diretto versamento all’istituto di credito.

A pagina diciotto ha concluso, doversi “ritenere che il promittente venditore fosse comunque pronto ad adempiere e in modo del tutto efficace l’obbligo di vendere l’immobile libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli”.

In conclusione l’impugnata sentenza con motivazione immune da vizi logici e giuridici ha ritenuto insussistente un inadempimento colpevole di P. tale da poter dar luogo alla risoluzione contrattuale.

Invero secondo consolidata giurisprudenza la risoluzione è indissolubilmente legata all’inadempimento colpevole e non è ammessa quando questo è stato provocato da motivi che escludono tale qualificazione per il comportamento dell’altra parte (Cass. 11.2.2005 n. 2853,10.9.2009 n. 19559).

Va poi osservato che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Nè può utilmente invocarsi, come sembra da parte ricorrente, la mancata considerazione del comportamento delle parti.

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389).

Peraltro la complessiva disamina delle clausole contrattuali, richiamate anche in ricorso, induce a ritenere che era prevista la possibilità di cancellazione delle formalità pregiudizievoli prima della firma del rogito.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro 3700,00, di cui 3500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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