Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12037 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 19/06/2020), n.12037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27942-2014 proposto da:

W.A.X., nella qualità di titolare della omonima ditta

individuale, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VAINER BURANI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ESTER

ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 877/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/07/2014 R.G.N. 49/2012.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del giudice del lavoro di Reggio Emilia che aveva rigettato l’opposizione proposta da W.A.X., titolare dell’omonima ditta esercente attività di ristorazione, avverso l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento aventi ad oggetto contributi Inps.

2. La Corte territoriale disattendeva il motivo di appello con il quale si censurava che gli ispettori avessero effettuato i conteggi della contribuzione dovuta in base alla L. n. 389 del 1989, art. 1, come se tutti i dipendenti avessero lavorato a tempo pieno senza però accertare se ciò fosse avvenuto o meno, mentre l’imponibile doveva essere calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, a loro volta calcolate sulla base del lavoro effettivamente prestato e nel rispetto del minimale giornaliero. Il collegio argomentava che la sentenza di primo grado aveva valorizzato una circostanza fattuale che non era stata considerata nel motivo di appello, ovvero che tutti i lavoratori oggetto dell’accertamento erano stati assunti a tempo pieno; inoltre, il primo giudice aveva affermato – senza essere smentito nel motivo di appello – che avrebbe dovuto essere parte ricorrente a fornire la prova che effettivamente la prestazione lavorativa fosse stata effettuata non a tempo pieno nel rispetto del contratto, ma di fatto a tempo parziale, mentre a tale onere non aveva adempiuto. L’affermazione contenuta nel ricorso in appello, secondo la quale i lavoratori avevano prestato la loro attività a tempo ridotto, era in effetti rimasta priva di ogni riscontro.

3. Per la cassazione della sentenza W.A.X. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L’Inps, anche per S.C.C.I. s.p.a., ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. come primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato le buste paga prodotte, dalle quali risultava che i lavoratori avevano lavorato a tempo parziale. Sostiene che in ordine a tale circostanza gli ispettori verbalizzanti non avevano svolto alcun accertamento.

5. Come secondo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e sostiene che dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito dalla L. n. 389 del 1989, si dovrebbe desumere che solo i datori di lavoro del settore edile sono tenuti a versare i contributi su un imponibile calcolato per un orario di lavoro di 40 ore settimanali, mentre nei settori diversi come quello in esame occorrerebbe avere riguardo al lavoro effettivamente svolto.

6. Il ricorso non è fondato.

Questa Corte ha chiarito (Cass. 03/06/2019, n. 15120) che l’espressa previsione, per il solo settore dell’edilizia, delle ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo non equivale ad affermare la sussistenza, per gli altri settori merceologici, di una generale libertà delle parti di modulare l’orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l’obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e deve essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. Di talchè, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano frutto di una libera scelta del datore svincolata da ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Ove gli enti previdenziali pretendano da un’impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, anche con riferimento all’orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un’ipotesi eccettuativa dell’obbligo.

7. Nel caso in esame, la soluzione adottata dalla Corte territoriale è dunque conforme a diritto, considerato che l’esenzione dall’obbligo contributivo era nel caso sostenuta dal datore di lavoro sulla base della (sola) necessità di adeguare la contribuzione alla retribuzione effettivamente erogata, nella ritenuta inesistenza di un minimale mensile di riferimento, senza specificazione della derivazione delle assenze da ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione.

8. Segue coerente il rigetto del ricorso.

9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

10. L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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